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Il Servizio Nazionale della Protezione Civile è organizzato come un sistema integrato. All’interno del sistema, le competenze nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle situazioni di emergenza sono affidate a più enti e Strutture operative perché la complessità del panorama nazionale dei rischi richiede l’impiego coordinato di tutte le professionalità e le risorse a disposizione.

\n

Le Componenti del Servizio Nazionale sono individuate nell’articolo 4 del Codice della Protezione Civile (Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018): 

\n

Negli anni, la competenza in materia di protezione civile è progressivamente passata dallo Stato ai governi regionali e alle autonomie locali. Le tappe principali di questo processo sono state il Decreto Legislativo n. 112 del 1998 e la modifica del Titolo V della Costituzione con la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001. Con quest’ultima legge la protezione civile è divenuta materia di legislazione concorrente, per cui, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, il potere legislativo spetta ai governi regionali. Ogni Regione si è organizzata con un proprio sistema di protezione civile.

\n

È compito delle Componenti di protezione civile, ai vari livelli, approfondire la conoscenza dei rischi e individuare gli interventi utili a ridurre la probabilità che si verifichino eventi disastrosi o a limitare il possibile danno. Tra queste azioni sono fondamentali l’informazione alla popolazione e la comunicazione dei comportamenti da adottare in relazione ai rischi del territorio.

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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

\n

Il referendum indetto in data 3 agosto 2001 ha dato risultato favorevole;

\n

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

\n

PROMULGA

\n

la seguente legge costituzionale:

\n

ART. 1

\n
  1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:\n

    \t\"Art. 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
    \n\tI Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
    \n\tRoma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento\".
    \n\t 

  2. \n

ART.2

\n
  1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:\n

    \t\"Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
    \n\tLa Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
    \n\tUlteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata\".
    \n\t 

  2. \n

ART.3

\n
  1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:\n

    \t\"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
    \n\tLo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

    \n

    \ta) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
    \n\tb) immigrazione;
    \n\tc) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
    \n\td) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
    \n\te) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
    \n\tf) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
    \n\tg) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
    \n\th) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
    \n\ti) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
    \n\tl) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
    \n\tm) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
    \n\tn) norme generali sull'istruzione;
    \n\to) previdenza sociale;
    \n\tp) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
    \n\tq) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
    \n\tr) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
    \n\ts) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

    \n

    \tSono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
    \n\tSpetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
    \n\tLe Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
    \n\tLa potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
    \n\tLe leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
    \n\tLa legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
    \n\tNelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato\".
    \n\t 

  2. \n

ART.4

\n
  1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:\n

    \t\"Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
    \n\tI Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
    \n\tLa legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
    \n\tStato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà\".
    \n\t 

  2. \n

ART.5

\n
  1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:\n

    \t\"Art. 119. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
    \n\tI Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
    \n\tLa legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
    \n\tLe risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
    \n\tPer promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
    \n\tI Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti\".

  2. \n

ART.6

\n
  1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:\n

    \t\"Art. 120. - La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
    \n\tIl Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione\".
    \n\t 

  2. \n

ART.7

\n
  1. All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:\n

    \t\"In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali\".

  2. \n

ART.8

\n
  1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:\n

    \t\"Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
    \n\tLa Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge\".
    \n\t 

  2. \n

ART.9

\n
  1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: \"Si può, con\" sono inserite le seguenti: \"l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante\".
  2. \n
  3. L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione sono abrogati.
    \n\t 
  4. \n

ART. 10

\n
  1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
  2. \n

ART.11

\n
  1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
  2. \n
  3. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  4. \n

\nLa presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

\n

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

\n

Data a Roma, addi' 18 ottobre 2001

\n

CIAMPI
\nBerlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
\nBossi, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
\nVisto, il Guardasigilli: Castelli

\n","value":"

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
\r\n
\r\nIl referendum indetto in data 3 agosto 2001 ha dato risultato favorevole;
\r\n
\r\nIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
\r\n
\r\nPROMULGA
\r\n
\r\nla seguente legge costituzionale:

\r\n\r\n


\r\nART. 1

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:
    \r\n\t
    \r\n\t\"Art. 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
    \r\n\tI Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
    \r\n\tRoma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento\".
    \r\n\t 
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART.2

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:
    \r\n\t
    \r\n\t\"Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
    \r\n\tLa Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
    \r\n\tUlteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata\".
    \r\n\t 
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART.3

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
    \r\n\t
    \r\n\t\"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
    \r\n\tLo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
    \r\n\t
    \r\n\ta) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
    \r\n\tb) immigrazione;
    \r\n\tc) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
    \r\n\td) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
    \r\n\te) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
    \r\n\tf) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
    \r\n\tg) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
    \r\n\th) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
    \r\n\ti) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
    \r\n\tl) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
    \r\n\tm) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
    \r\n\tn) norme generali sull'istruzione;
    \r\n\to) previdenza sociale;
    \r\n\tp) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
    \r\n\tq) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
    \r\n\tr) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
    \r\n\ts) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
    \r\n\t
    \r\n\tSono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
    \r\n\tSpetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
    \r\n\tLe Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
    \r\n\tLa potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
    \r\n\tLe leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
    \r\n\tLa legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
    \r\n\tNelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato\".
    \r\n\t 
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART.4

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:
    \r\n\t
    \r\n\t\"Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
    \r\n\tI Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
    \r\n\tLa legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
    \r\n\tStato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà\".
    \r\n\t 
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART.5

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:
    \r\n\t
    \r\n\t\"Art. 119. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
    \r\n\tI Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
    \r\n\tLa legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
    \r\n\tLe risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
    \r\n\tPer promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
    \r\n\tI Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti\".
  2. \r\n
\r\n\r\n


\r\nART.6

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:
    \r\n\t
    \r\n\t\"Art. 120. - La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
    \r\n\tIl Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione\".
    \r\n\t 
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART.7

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    \r\n\t
    \r\n\t\"In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali\".
  2. \r\n
\r\n\r\n


\r\nART.8

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:
    \r\n\t
    \r\n\t\"Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
    \r\n\tLa Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge\".
    \r\n\t 
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART.9

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: \"Si può, con\" sono inserite le seguenti: \"l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante\".
  2. \r\n\t
  3. L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione sono abrogati.
    \r\n\t 
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 10

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
  2. \r\n
\r\n\r\n


\r\nART.11

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
  2. \r\n\t
  3. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  4. \r\n
\r\n\r\n


\r\nLa presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
\r\n
\r\nÈ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
\r\n
\r\nData a Roma, addi' 18 ottobre 2001
\r\n
\r\nCIAMPI
\r\nBerlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
\r\nBossi, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
\r\nVisto, il Guardasigilli: Castelli

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001

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Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

\n

Elenco degli articoli

\n

TITOLO I
\nDisposizioni generali
\nCapo I - Disposizioni generali

\n

1. Oggetto.
\n2. Rapporti internazionali e con l'Unione europea.
\n3. Conferimenti alle regioni e agli enti locali e strumenti di raccordo.
\n4. Indirizzo e coordinamento.
\n5. Poteri sostitutivi.
\n6. Coordinamento delle informazioni.
\n7. Attribuzione delle risorse.
\n8. Regime fiscale del trasferimento dei beni.
\n9. Riordino di strutture.
\n10. Regioni a statuto speciale.

\n

TITOLO II
\nSviluppo economico e attività produttive
\nCapo I - Ambito di applicazione

\n

11. Ambito di applicazione.

\n

Capo II - Artigianato

\n

12. Definizioni.
\n13. Funzioni e compiti conservati allo Stato.
\n14. Conferimento di funzioni alle regioni.
\n15. Agevolazioni alle imprese artigiane.
\n16. Abrogazioni.

\n

Capo III - Industria

\n

17. Definizioni.
\n18. Funzioni e compiti conservati allo Stato.
\n19. Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
\n20. Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.
\n21. Semplificazioni e liberalizzazioni.
\n22. Liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

\n

Capo IV - Conferimenti ai comuni e sportello unico per le attività produttive

\n

23. Conferimento di funzioni ai comuni.
\n24. Princìpi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi.
\n25. Procedimento.
\n26. Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate.
\n27. Esclusioni.
\n27-bis. Misure organizzative per lo sportello unico delle imprese.

\n

Capo V - Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia

\n

28. Definizioni.
\n29. Funzioni e compiti conservati allo Stato.
\n30. Conferimento di funzioni alle regioni.
\n31. Conferimento di funzioni agli enti locali.

\n

Capo VI - Miniere e risorse geotermiche

\n

32. Definizioni.
\n33. Funzioni e compiti riservati allo Stato.
\n34. Conferimento di funzioni alle regioni.
\n35. Valutazione di impatto ambientale.
\n36. Abrogazioni.

\n

Capo VII - Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

\n

37. Vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
\n38. Funzioni e compiti conservati allo Stato.

\n

Capo VIII - Fiere e mercati, e disposizioni in materia di commercio

\n

39. Definizioni.
\n40. Funzioni e compiti conservati allo Stato.
\n41. Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
\n42. Abrogazioni.

\n

Capo IX - Turismo

\n

43. Definizioni.
\n44. Funzioni e compiti conservati allo Stato.
\n45. Conferimento di funzioni alle regioni.
\n46. Abrogazioni.

\n

Capo X - Disposizioni comuni

\n

47. Funzioni e compiti conservati allo Stato.
\n48. Conferimento di funzioni alle regioni.
\n49. Agevolazioni di credito.

\n

Capo XI - Disposizioni transitorie e finali

\n

50. Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse.

\n

TITOLO III
\nTerritorio ambiente e infrastrutture
\nCapo I - Disposizioni generali in materia di territorio ambiente e infrastrutture

\n

51. Oggetto.

\n

Capo II - Territorio e urbanistica
\nSezione I - Linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale

\n

52. Compiti di rilievo nazionale.

\n

Capo II - Territorio e urbanistica
\nSezione II - Urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali

\n

53. Funzioni soppresse.
\n54. Funzioni mantenute allo Stato.
\n55. Localizzazione di opere di interesse statale.
\n56. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
\n57. Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di settore.
\n58. Riordino e soppressione di strutture.

\n

Capo II - Territorio e urbanisticaSezione III - Edilizia residenziale pubblica

\n

59. Funzioni mantenute allo Stato.
\n60. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
\n61. Disposizioni finanziarie.
\n62. Riordino e soppressione di strutture.
\n63. Criteri e modalità per il trasferimento alle regioni.
\n64. Patrimonio edilizio.
\nSezione IV - Catasto, servizi geotopografici e conservazione dei registri immobiliari

\n

65. Funzioni mantenute allo Stato.
\n66. Funzioni conferite agli enti locali.
\n67. Organismo tecnico.

\n

Capo III - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

\n

Sezione I - Funzioni di carattere generale e di protezione della fauna e della flora

\n

68. Funzioni.
\n69. Compiti di rilievo nazionale.
\n70. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
\n71. Valutazione di impatto ambientale.
\n72. Attività a rischio di incidente rilevante.
\n73. Ulteriori conferimenti alle regioni in conseguenza di soppressione di funzioni statali.
\n74. Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale.
\n75. Riordino di strutture.

\n

Sezione II - Parchi e riserve naturali

\n

76. Funzioni soppresse.
\n77. Compiti di rilievo nazionale.
\n78. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.

\n

Sezione III - Inquinamento delle acque

\n

79. Funzioni soppresse.
\n80. Compiti di rilievo nazionale.
\n81. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.

\n

Sezione IV - Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico

\n

82. Funzioni soppresse.
\n83. Compiti di rilievo nazionale.
\n84. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.

\n

Sezione V - Gestione dei rifiuti

\n

85. Funzioni e compiti mantenuti allo Stato.

\n

Capo IV - Risorse idriche e difesa del suolo

\n

86. Gestione del demanio idrico.
\n87. Approvazione dei piani di bacino.
\n88. Compiti di rilievo nazionale.
\n89. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
\n90. Attività private sostitutive di funzioni amministrative.
\n91. Registro italiano dighe - RID.
\n92. Riordino di strutture.

\n

Capo V - Opere pubbliche

\n

93. Funzioni mantenute allo Stato.
\n94. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
\n95. Interventi di interesse nazionale in aree urbane e metropolitane.
\n96. Riordino di strutture.

\n

Capo VI - Viabilità

\n

97. Funzioni soppresse.
\n98. Funzioni mantenute allo Stato.
\n99. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
\n100. Riordino di strutture.
\n101. Trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale.

\n

Capo VII - Trasporti

\n

102. Funzioni soppresse.
\n103. Funzioni affidate a soggetti privati.
\n104. Funzioni mantenute allo Stato.
\n105. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
\n106. Riordino e soppressione di strutture.

\n

Capo VIII - Protezione civile

\n

107. Funzioni mantenute allo Stato.
\n108. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
\n109. Riordino di strutture e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

\n

Capo IX - Disposizioni finali

\n

110. Riordino dell'ANPA.
\n111. Servizio meteorologico nazionale distribuito.

\n

TITOLO IV
\nServizi alla persona e alla comunità
\nCapo I - Tutela della salute

\n

112. Oggetto.
\n113. Definizioni.
\n114. Conferimenti alle regioni.
\n115. Ripartizione delle competenze.
\n116. Pianificazione.
\n117. Interventi d'urgenza.
\n118. Attività di informazione.
\n119. Autorizzazioni.
\n120. Prestazioni e tariffe.
\n121. Vigilanza su enti.
\n122. Vigilanza sui fondi integrativi.
\n123. Contenzioso.
\n124. Professioni sanitarie.
\n125. Ricerca scientifica.
\n126. Profilassi internazionale.
\n127. Riordino di strutture.

\n

Capo II - Servizi sociali

\n

128. Oggetto e definizioni.
\n129. Competenze dello Stato.
\n130. Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili.
\n131. Conferimenti alle regioni e agli enti locali.
\n132. Trasferimento alle regioni.
\n133. Fondo nazionale per le politiche sociali.
\n134. Soppressione delle strutture ministeriali.

\n

Capo III - Istruzione scolastica

\n

135. Oggetto.
\n136. Definizioni.
\n137. Competenze dello Stato.
\n138. Deleghe alle regioni.
\n139. Trasferimenti alle province ed ai comuni.

\n

Capo IV - Formazione professionale

\n

140. Oggetto.
\n141. Definizioni.
\n142. Competenze dello Stato.
\n143. Conferimenti alle regioni.
\n144. Trasferimenti alle regioni.
\n145. Modalità per il trasferimento di beni, risorse e personale.
\n146. Riordino di strutture.
\n147. Abrogazione di disposizioni.

\n

Capo V - Beni e attività culturali

\n

148. Definizioni.
\n149. Funzioni riservate allo Stato.
\n150. La gestione.
\n151. Biblioteche pubbliche statali universitarie.
\n152. La valorizzazione.
\n153. La promozione.
\n154. Commissione per i beni e le attività culturali.
\n155. Funzioni della commissione.

\n

Capo VI - Spettacolo

\n

156. Compiti di rilievo nazionale in materia di spettacolo.

\n

Capo VII - Sport

\n

157. Competenze in materia di sport.

\n

TITOLO V
\nPolizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio
\nCapo I - Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio

\n

158. Oggetto.
\n159. Definizioni.
\n160. Competenze dello Stato.
\n161. Conferimenti alle regioni e agli enti locali.
\n162. Trasferimenti alle regioni.
\n163. Trasferimenti agli enti locali.
\n164. Abrogazione di norme.
\n 

\n

 

\n

TITOLO III
\nTerritorio ambiente e infrastrutture
\nCapo VIII - Protezione civile

\n

107. Funzioni mantenute allo Stato.
\n1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
\na) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile;
\nb) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ;
\nc) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b);
\nd) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ;
\ne) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali;
\nf) alle funzione operative riguardanti:
\n1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;
\n2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;
\n3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;
\n4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza;
\ng) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici.
\nh) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione, sulla base di quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (65).

\n

2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero 1) della lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata.

\n

(65) Lettera aggiunta dall'art. 13, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.

\n

108. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
\n1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:
\na) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
\n1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
\n2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
\n3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992 ;
\n4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
\n5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;
\n6) [alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 ] (66);
\n7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;
\nb) sono attribuite alle province le funzioni relative:
\n1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
\n2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
\n3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ;
\nc) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
\n1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
\n2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
\n3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 , e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
\n4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
\n5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
\n6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

\n

(66) Punto soppresso dall'art. 14, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.

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Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

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Elenco degli articoli

\r\n\r\n

TITOLO I
\r\nDisposizioni generali
\r\nCapo I - Disposizioni generali

\r\n\r\n

1. Oggetto.
\r\n2. Rapporti internazionali e con l'Unione europea.
\r\n3. Conferimenti alle regioni e agli enti locali e strumenti di raccordo.
\r\n4. Indirizzo e coordinamento.
\r\n5. Poteri sostitutivi.
\r\n6. Coordinamento delle informazioni.
\r\n7. Attribuzione delle risorse.
\r\n8. Regime fiscale del trasferimento dei beni.
\r\n9. Riordino di strutture.
\r\n10. Regioni a statuto speciale.

\r\n\r\n

TITOLO II
\r\nSviluppo economico e attività produttive
\r\nCapo I - Ambito di applicazione

\r\n\r\n

11. Ambito di applicazione.

\r\n\r\n

Capo II - Artigianato

\r\n\r\n

12. Definizioni.
\r\n13. Funzioni e compiti conservati allo Stato.
\r\n14. Conferimento di funzioni alle regioni.
\r\n15. Agevolazioni alle imprese artigiane.
\r\n16. Abrogazioni.

\r\n\r\n

Capo III - Industria

\r\n\r\n

17. Definizioni.
\r\n18. Funzioni e compiti conservati allo Stato.
\r\n19. Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
\r\n20. Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.
\r\n21. Semplificazioni e liberalizzazioni.
\r\n22. Liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

\r\n\r\n

Capo IV - Conferimenti ai comuni e sportello unico per le attività produttive

\r\n\r\n

23. Conferimento di funzioni ai comuni.
\r\n24. Princìpi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi.
\r\n25. Procedimento.
\r\n26. Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate.
\r\n27. Esclusioni.
\r\n27-bis. Misure organizzative per lo sportello unico delle imprese.

\r\n\r\n

Capo V - Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia

\r\n\r\n

28. Definizioni.
\r\n29. Funzioni e compiti conservati allo Stato.
\r\n30. Conferimento di funzioni alle regioni.
\r\n31. Conferimento di funzioni agli enti locali.

\r\n\r\n

Capo VI - Miniere e risorse geotermiche

\r\n\r\n

32. Definizioni.
\r\n33. Funzioni e compiti riservati allo Stato.
\r\n34. Conferimento di funzioni alle regioni.
\r\n35. Valutazione di impatto ambientale.
\r\n36. Abrogazioni.

\r\n\r\n

Capo VII - Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

\r\n\r\n

37. Vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
\r\n38. Funzioni e compiti conservati allo Stato.

\r\n\r\n

Capo VIII - Fiere e mercati, e disposizioni in materia di commercio

\r\n\r\n

39. Definizioni.
\r\n40. Funzioni e compiti conservati allo Stato.
\r\n41. Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
\r\n42. Abrogazioni.

\r\n\r\n

Capo IX - Turismo

\r\n\r\n

43. Definizioni.
\r\n44. Funzioni e compiti conservati allo Stato.
\r\n45. Conferimento di funzioni alle regioni.
\r\n46. Abrogazioni.

\r\n\r\n

Capo X - Disposizioni comuni

\r\n\r\n

47. Funzioni e compiti conservati allo Stato.
\r\n48. Conferimento di funzioni alle regioni.
\r\n49. Agevolazioni di credito.

\r\n\r\n

Capo XI - Disposizioni transitorie e finali

\r\n\r\n

50. Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse.

\r\n\r\n

TITOLO III
\r\nTerritorio ambiente e infrastrutture
\r\nCapo I - Disposizioni generali in materia di territorio ambiente e infrastrutture

\r\n\r\n

51. Oggetto.

\r\n\r\n

Capo II - Territorio e urbanistica
\r\nSezione I - Linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale

\r\n\r\n

52. Compiti di rilievo nazionale.

\r\n\r\n

Capo II - Territorio e urbanistica
\r\nSezione II - Urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali

\r\n\r\n

53. Funzioni soppresse.
\r\n54. Funzioni mantenute allo Stato.
\r\n55. Localizzazione di opere di interesse statale.
\r\n56. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
\r\n57. Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di settore.
\r\n58. Riordino e soppressione di strutture.

\r\n\r\n

Capo II - Territorio e urbanisticaSezione III - Edilizia residenziale pubblica

\r\n\r\n

59. Funzioni mantenute allo Stato.
\r\n60. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
\r\n61. Disposizioni finanziarie.
\r\n62. Riordino e soppressione di strutture.
\r\n63. Criteri e modalità per il trasferimento alle regioni.
\r\n64. Patrimonio edilizio.
\r\nSezione IV - Catasto, servizi geotopografici e conservazione dei registri immobiliari

\r\n\r\n

65. Funzioni mantenute allo Stato.
\r\n66. Funzioni conferite agli enti locali.
\r\n67. Organismo tecnico.

\r\n\r\n

Capo III - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

\r\n\r\n

Sezione I - Funzioni di carattere generale e di protezione della fauna e della flora

\r\n\r\n

68. Funzioni.
\r\n69. Compiti di rilievo nazionale.
\r\n70. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
\r\n71. Valutazione di impatto ambientale.
\r\n72. Attività a rischio di incidente rilevante.
\r\n73. Ulteriori conferimenti alle regioni in conseguenza di soppressione di funzioni statali.
\r\n74. Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale.
\r\n75. Riordino di strutture.

\r\n\r\n

Sezione II - Parchi e riserve naturali

\r\n\r\n

76. Funzioni soppresse.
\r\n77. Compiti di rilievo nazionale.
\r\n78. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.

\r\n\r\n

Sezione III - Inquinamento delle acque

\r\n\r\n

79. Funzioni soppresse.
\r\n80. Compiti di rilievo nazionale.
\r\n81. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.

\r\n\r\n

Sezione IV - Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico

\r\n\r\n

82. Funzioni soppresse.
\r\n83. Compiti di rilievo nazionale.
\r\n84. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.

\r\n\r\n

Sezione V - Gestione dei rifiuti

\r\n\r\n

85. Funzioni e compiti mantenuti allo Stato.

\r\n\r\n

Capo IV - Risorse idriche e difesa del suolo

\r\n\r\n

86. Gestione del demanio idrico.
\r\n87. Approvazione dei piani di bacino.
\r\n88. Compiti di rilievo nazionale.
\r\n89. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
\r\n90. Attività private sostitutive di funzioni amministrative.
\r\n91. Registro italiano dighe - RID.
\r\n92. Riordino di strutture.

\r\n\r\n

Capo V - Opere pubbliche

\r\n\r\n

93. Funzioni mantenute allo Stato.
\r\n94. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
\r\n95. Interventi di interesse nazionale in aree urbane e metropolitane.
\r\n96. Riordino di strutture.

\r\n\r\n

Capo VI - Viabilità

\r\n\r\n

97. Funzioni soppresse.
\r\n98. Funzioni mantenute allo Stato.
\r\n99. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
\r\n100. Riordino di strutture.
\r\n101. Trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale.

\r\n\r\n

Capo VII - Trasporti

\r\n\r\n

102. Funzioni soppresse.
\r\n103. Funzioni affidate a soggetti privati.
\r\n104. Funzioni mantenute allo Stato.
\r\n105. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
\r\n106. Riordino e soppressione di strutture.

\r\n\r\n

Capo VIII - Protezione civile

\r\n\r\n

107. Funzioni mantenute allo Stato.
\r\n108. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
\r\n109. Riordino di strutture e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

\r\n\r\n

Capo IX - Disposizioni finali

\r\n\r\n

110. Riordino dell'ANPA.
\r\n111. Servizio meteorologico nazionale distribuito.

\r\n\r\n

TITOLO IV
\r\nServizi alla persona e alla comunità
\r\nCapo I - Tutela della salute

\r\n\r\n

112. Oggetto.
\r\n113. Definizioni.
\r\n114. Conferimenti alle regioni.
\r\n115. Ripartizione delle competenze.
\r\n116. Pianificazione.
\r\n117. Interventi d'urgenza.
\r\n118. Attività di informazione.
\r\n119. Autorizzazioni.
\r\n120. Prestazioni e tariffe.
\r\n121. Vigilanza su enti.
\r\n122. Vigilanza sui fondi integrativi.
\r\n123. Contenzioso.
\r\n124. Professioni sanitarie.
\r\n125. Ricerca scientifica.
\r\n126. Profilassi internazionale.
\r\n127. Riordino di strutture.

\r\n\r\n

Capo II - Servizi sociali

\r\n\r\n

128. Oggetto e definizioni.
\r\n129. Competenze dello Stato.
\r\n130. Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili.
\r\n131. Conferimenti alle regioni e agli enti locali.
\r\n132. Trasferimento alle regioni.
\r\n133. Fondo nazionale per le politiche sociali.
\r\n134. Soppressione delle strutture ministeriali.

\r\n\r\n

Capo III - Istruzione scolastica

\r\n\r\n

135. Oggetto.
\r\n136. Definizioni.
\r\n137. Competenze dello Stato.
\r\n138. Deleghe alle regioni.
\r\n139. Trasferimenti alle province ed ai comuni.

\r\n\r\n

Capo IV - Formazione professionale

\r\n\r\n

140. Oggetto.
\r\n141. Definizioni.
\r\n142. Competenze dello Stato.
\r\n143. Conferimenti alle regioni.
\r\n144. Trasferimenti alle regioni.
\r\n145. Modalità per il trasferimento di beni, risorse e personale.
\r\n146. Riordino di strutture.
\r\n147. Abrogazione di disposizioni.

\r\n\r\n

Capo V - Beni e attività culturali

\r\n\r\n

148. Definizioni.
\r\n149. Funzioni riservate allo Stato.
\r\n150. La gestione.
\r\n151. Biblioteche pubbliche statali universitarie.
\r\n152. La valorizzazione.
\r\n153. La promozione.
\r\n154. Commissione per i beni e le attività culturali.
\r\n155. Funzioni della commissione.

\r\n\r\n

Capo VI - Spettacolo

\r\n\r\n

156. Compiti di rilievo nazionale in materia di spettacolo.

\r\n\r\n

Capo VII - Sport

\r\n\r\n

157. Competenze in materia di sport.

\r\n\r\n

TITOLO V
\r\nPolizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio
\r\nCapo I - Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio

\r\n\r\n

158. Oggetto.
\r\n159. Definizioni.
\r\n160. Competenze dello Stato.
\r\n161. Conferimenti alle regioni e agli enti locali.
\r\n162. Trasferimenti alle regioni.
\r\n163. Trasferimenti agli enti locali.
\r\n164. Abrogazione di norme.
\r\n 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

TITOLO III
\r\nTerritorio ambiente e infrastrutture
\r\nCapo VIII - Protezione civile

\r\n\r\n

107. Funzioni mantenute allo Stato.
\r\n1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
\r\na) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile;
\r\nb) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ;
\r\nc) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b);
\r\nd) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ;
\r\ne) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali;
\r\nf) alle funzione operative riguardanti:
\r\n1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;
\r\n2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;
\r\n3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;
\r\n4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza;
\r\ng) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici.
\r\nh) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione, sulla base di quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (65).

\r\n\r\n

2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero 1) della lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata.

\r\n\r\n

(65) Lettera aggiunta dall'art. 13, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.

\r\n\r\n

108. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
\r\n1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:
\r\na) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
\r\n1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
\r\n2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
\r\n3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992 ;
\r\n4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
\r\n5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;
\r\n6) [alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 ] (66);
\r\n7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;
\r\nb) sono attribuite alle province le funzioni relative:
\r\n1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
\r\n2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
\r\n3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ;
\r\nc) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
\r\n1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
\r\n2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
\r\n3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 , e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
\r\n4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
\r\n5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
\r\n6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

\r\n\r\n

(66) Punto soppresso dall'art. 14, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.
\r\n
\r\n 

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Riportiamo in questa pagina l'elenco degli articoli del dlgs n. 112 del 31 marzo 1998 e gli articoli 117 e 118 in versione integrale. A lato, riportiamo il link al provvedimento in versione integrale.

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Riportiamo in questa pagina l'elenco degli articoli del dlgs n. 112 del 31 marzo 1998 e gli articoli 117 e 118 in versione integrale. A lato, riportiamo il link al provvedimento in versione integrale.

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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

\n

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

\n

PROMULGA

\n

la seguente legge:

\n

Art. 1. Servizio nazionale della protezione civile

\n
  1. È istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
  2. \n
  3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.
  4. \n
  5. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
    \n\t 
  6. \n

Art. 2. Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze

\n
  1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in: a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
    \n\t 
  2. \n

Art. 3. Attività e compiti di protezione civile

\n
  1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2.
  2. \n
  3. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
  4. \n
  5. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
  6. \n
  7. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.
  8. \n
  9. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
  10. \n
  11. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.
    \n\t 
  12. \n

Art. 4. Direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso

\n
  1. Il Dipartimento della protezione civile predispone, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri e in conformità ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8, i programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.
  2. \n
  3. I programmi nazionali di cui al comma 1 sono adottati avvalendosi dei Servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi al Parlamento.
  4. \n
  5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, al fine di consentire opportune verifiche della efficienza dei programmi e dei piani di cui al comma 1 del presente articolo, dispone la esecuzione di periodiche esercitazioni, promuove, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e delle catastrofi ed impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato.
    \n\t 
  6. \n

Art. 5 Stato di emergenza e potere di ordinanza

\n
  1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
  2. \n
  3. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
  4. \n
  5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
  6. \n
  7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.
  8. \n
  9. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.
  10. \n
  11. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonchÈ trasmesse ai sindaci interessati affinchÈ vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
    \n\t 
  12. \n

Art. 6. Componenti del Servizio nazionale della protezione civile

\n
  1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonchÈ ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.
  2. \n
  3. Concorrono, altresi', all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonchÈ gli ordini ed i collegi professionali.
  4. \n
  5. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1 nonchÈ le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonchÈ alla prevenzione e repressione di reati.
  6. \n
  7. Presso il Dipartimento della protezione civile È istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la rete integrata previsti dall'articolo 9, commi 5 e 6, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti.
  8. \n
  9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
    \n\t 
  10. \n

Art. 7. Organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile

\n
  1. Sono istituiti presso il Dipartimento della protezione civile, quali organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile.
    \n\t 
  2. \n

Art. 8. Consiglio nazionale della protezione civile

\n
  1. Il Consiglio nazionale della protezione civile, in attuazione degli indirizzi generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri, determina i criteri di massima in ordine: a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità; b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso; c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale della protezione civile; d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile.
  2. \n
  3. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio.
  4. \n
  5. Il Consiglio È presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte: a) i Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati; b) i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati; c) rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane; d) rappresentanti della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato.
    \n\t 
  6. \n

Art. 9. Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi

\n
  1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi È organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonchÈ all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse.
  2. \n
  3. La Commissione È composta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori del rischio.
  4. \n
  5. Della Commissione fanno parte altresi' tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  6. \n
  7. La Commissione È costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione.
    \n\t 
  8. \n

Art. 10. Comitato operativo della protezione civile

\n
  1. Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento della attività di emergenza È istituito il Comitato operativo della protezione civile.
  2. \n
  3. Il Comitato: a) esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell'articolo 14; b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza; c) coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso; d) promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza.
  4. \n
  5. Il Comitato È presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo a cio' delegato.
  6. \n
  7. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresi' nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.
  8. \n
  9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato.
  10. \n
  11. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.
    \n\t 
  12. \n

Art. 11. Strutture operative nazionali del Servizio

\n
  1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile: a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile; b) le Forze armate; c) le Forze di polizia; d) il Corpo forestale dello Stato; e) i Servizi tecnici nazionali; f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca; g) la Croce rossa italiana; h) le strutture del Servizio sanitario nazionale; i) le organizzazioni di volontariato; l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
  2. \n
  3. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonchÈ compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.
  4. \n
  5. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  6. \n
  7. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresi' stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile.
    \n\t 
  8. \n

Art. 12. Competenze delle regioni

\n
  1. Le regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione - partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile.
  2. \n
  3. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.
  4. \n
  5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile.
  6. \n
  7. Le disposizioni contenute nella precedente legge costituiscono princi'pi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.
    \n\t 
  8. \n

Art. 13. Competenze delle province

\n
  1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.
  2. \n
  3. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia È istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto.
    \n\t 
  4. \n

Art. 14. Competenze del prefetto

\n
  1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.
  2. \n
  3. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto: a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi; d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.
  4. \n
  5. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.
  6. \n
  7. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonchÈ di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.
  8. \n

Art. 15. Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco

\n
  1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune puo' dotarsi di una struttura di protezione civile.
  2. \n
  3. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.
  4. \n
  5. Il sindaco È autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.
  6. \n
  7. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.
  8. \n

Art. 16. Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta

\n
  1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al presidente dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella regione Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione regionale ed al presidente della giunta regionale.
  2. \n
  3. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in caso di impedimento, un suo rappresentante.
  4. \n

Art. 17. Gruppi nazionali di ricerca scientifica

\n
  1. Il Servizio nazionale della protezione civile, per il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica.
  2. \n
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività.
  4. \n

Art. 18. Volontariato

\n
  1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la piu' ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.
  2. \n
  3. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.
  4. \n
  5. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: a) la previsione di procedure per la concessione alle associazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica; b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle associazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile; c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.
  6. \n

Art. 19. Norma finanziaria

\n
  1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro È autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare.
  2. \n
  3. Le disponibilità esistenti nella contabilità speciale intestata al \"Fondo per la protezione civile\" di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, nonchÈ quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui già autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  4. \n
  5. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, il Ministro per il coordinamento della protezione civile puo' provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorchÈ non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.
  6. \n
  7. I versamenti di fondi da parte di enti o privati per le esigenze di protezione civile confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai rispettivi capitoli di spesa, con decreti del Ministro del tesoro.
  8. \n
  9. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a formali impegni a carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1.
    \n\t 
  10. \n

Art. 20. Disciplina delle ispezioni

\n
  1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, È emanato un regolamento volto ad introdurre e disciplinare un sistema di ispezioni sugli atti e di verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione delle attività amministrative relative agli interventi di emergenza.
  2. \n
  3. Il regolamento È tenuto ad assicurare la periodicità delle ispezioni e delle verifiche che devono riguardare sia la gestione finanziaria degli interventi che l'esecuzione delle attività e l'affidamento delle medesime a funzionari ministeriali competenti nei singoli settori.
  4. \n
  5. Resta salvo quanto disposto in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.
    \n\t 
  6. \n

Art. 21. Abrogazione delle norme incompatibili

\n
  1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni della presente legge.
  2. \n

\nLa presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
\nÈ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

\n

Data a Roma, addi' 24 febbraio 1992

\n

COSSIGA

\n

Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri
\nVisto, il Guardasigilli: Martelli

\n

 

\n","value":"

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
\r\n
\r\nIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
\r\n
\r\nPROMULGA
\r\n
\r\nla seguente legge:
\r\n
\r\nArt. 1. Servizio nazionale della protezione civile

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. È istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
  2. \r\n\t
  3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.
  4. \r\n\t
  5. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
    \r\n\t 
  6. \r\n
\r\n\r\n

Art. 2. Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in: a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
    \r\n\t 
  2. \r\n
\r\n\r\n

Art. 3. Attività e compiti di protezione civile

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2.
  2. \r\n\t
  3. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
  4. \r\n\t
  5. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
  6. \r\n\t
  7. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.
  8. \r\n\t
  9. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
  10. \r\n\t
  11. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.
    \r\n\t 
  12. \r\n
\r\n\r\n

Art. 4. Direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Dipartimento della protezione civile predispone, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri e in conformità ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8, i programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.
  2. \r\n\t
  3. I programmi nazionali di cui al comma 1 sono adottati avvalendosi dei Servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi al Parlamento.
  4. \r\n\t
  5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, al fine di consentire opportune verifiche della efficienza dei programmi e dei piani di cui al comma 1 del presente articolo, dispone la esecuzione di periodiche esercitazioni, promuove, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e delle catastrofi ed impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato.
    \r\n\t 
  6. \r\n
\r\n\r\n

Art. 5 Stato di emergenza e potere di ordinanza

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
  2. \r\n\t
  3. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
  4. \r\n\t
  5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
  6. \r\n\t
  7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.
  8. \r\n\t
  9. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.
  10. \r\n\t
  11. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonchÈ trasmesse ai sindaci interessati affinchÈ vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
    \r\n\t 
  12. \r\n
\r\n\r\n

Art. 6. Componenti del Servizio nazionale della protezione civile

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonchÈ ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.
  2. \r\n\t
  3. Concorrono, altresi', all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonchÈ gli ordini ed i collegi professionali.
  4. \r\n\t
  5. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1 nonchÈ le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonchÈ alla prevenzione e repressione di reati.
  6. \r\n\t
  7. Presso il Dipartimento della protezione civile È istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la rete integrata previsti dall'articolo 9, commi 5 e 6, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti.
  8. \r\n\t
  9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
    \r\n\t 
  10. \r\n
\r\n\r\n

Art. 7. Organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Sono istituiti presso il Dipartimento della protezione civile, quali organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile.
    \r\n\t 
  2. \r\n
\r\n\r\n

Art. 8. Consiglio nazionale della protezione civile

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Consiglio nazionale della protezione civile, in attuazione degli indirizzi generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri, determina i criteri di massima in ordine: a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità; b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso; c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale della protezione civile; d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile.
  2. \r\n\t
  3. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio.
  4. \r\n\t
  5. Il Consiglio È presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte: a) i Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati; b) i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati; c) rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane; d) rappresentanti della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato.
    \r\n\t 
  6. \r\n
\r\n\r\n

Art. 9. Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi È organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonchÈ all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse.
  2. \r\n\t
  3. La Commissione È composta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori del rischio.
  4. \r\n\t
  5. Della Commissione fanno parte altresi' tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  6. \r\n\t
  7. La Commissione È costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione.
    \r\n\t 
  8. \r\n
\r\n\r\n

Art. 10. Comitato operativo della protezione civile

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento della attività di emergenza È istituito il Comitato operativo della protezione civile.
  2. \r\n\t
  3. Il Comitato: a) esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell'articolo 14; b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza; c) coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso; d) promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza.
  4. \r\n\t
  5. Il Comitato È presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo a cio' delegato.
  6. \r\n\t
  7. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresi' nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.
  8. \r\n\t
  9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato.
  10. \r\n\t
  11. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.
    \r\n\t 
  12. \r\n
\r\n\r\n

Art. 11. Strutture operative nazionali del Servizio

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile: a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile; b) le Forze armate; c) le Forze di polizia; d) il Corpo forestale dello Stato; e) i Servizi tecnici nazionali; f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca; g) la Croce rossa italiana; h) le strutture del Servizio sanitario nazionale; i) le organizzazioni di volontariato; l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
  2. \r\n\t
  3. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonchÈ compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.
  4. \r\n\t
  5. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  6. \r\n\t
  7. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresi' stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile.
    \r\n\t 
  8. \r\n
\r\n\r\n

Art. 12. Competenze delle regioni

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Le regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione - partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile.
  2. \r\n\t
  3. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.
  4. \r\n\t
  5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile.
  6. \r\n\t
  7. Le disposizioni contenute nella precedente legge costituiscono princi'pi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.
    \r\n\t 
  8. \r\n
\r\n\r\n

Art. 13. Competenze delle province

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.
  2. \r\n\t
  3. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia È istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto.
    \r\n\t 
  4. \r\n
\r\n\r\n

Art. 14. Competenze del prefetto

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.
  2. \r\n\t
  3. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto: a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi; d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.
  4. \r\n\t
  5. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.
  6. \r\n\t
  7. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonchÈ di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.
  8. \r\n
\r\n\r\n

Art. 15. Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune puo' dotarsi di una struttura di protezione civile.
  2. \r\n\t
  3. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.
  4. \r\n\t
  5. Il sindaco È autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.
  6. \r\n\t
  7. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.
  8. \r\n
\r\n\r\n


\r\nArt. 16. Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al presidente dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella regione Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione regionale ed al presidente della giunta regionale.
  2. \r\n\t
  3. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in caso di impedimento, un suo rappresentante.
  4. \r\n
\r\n\r\n


\r\nArt. 17. Gruppi nazionali di ricerca scientifica

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Servizio nazionale della protezione civile, per il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica.
  2. \r\n\t
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività.
  4. \r\n
\r\n\r\n


\r\nArt. 18. Volontariato

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la piu' ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.
  2. \r\n\t
  3. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.
  4. \r\n\t
  5. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: a) la previsione di procedure per la concessione alle associazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica; b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle associazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile; c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.
  6. \r\n
\r\n\r\n


\r\nArt. 19. Norma finanziaria

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro È autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare.
  2. \r\n\t
  3. Le disponibilità esistenti nella contabilità speciale intestata al \"Fondo per la protezione civile\" di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, nonchÈ quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui già autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  4. \r\n\t
  5. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, il Ministro per il coordinamento della protezione civile puo' provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorchÈ non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.
  6. \r\n\t
  7. I versamenti di fondi da parte di enti o privati per le esigenze di protezione civile confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai rispettivi capitoli di spesa, con decreti del Ministro del tesoro.
  8. \r\n\t
  9. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a formali impegni a carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1.
    \r\n\t 
  10. \r\n
\r\n\r\n

Art. 20. Disciplina delle ispezioni

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, È emanato un regolamento volto ad introdurre e disciplinare un sistema di ispezioni sugli atti e di verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione delle attività amministrative relative agli interventi di emergenza.
  2. \r\n\t
  3. Il regolamento È tenuto ad assicurare la periodicità delle ispezioni e delle verifiche che devono riguardare sia la gestione finanziaria degli interventi che l'esecuzione delle attività e l'affidamento delle medesime a funzionari ministeriali competenti nei singoli settori.
  4. \r\n\t
  5. Resta salvo quanto disposto in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.
    \r\n\t 
  6. \r\n
\r\n\r\n

Art. 21. Abrogazione delle norme incompatibili

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni della presente legge.
  2. \r\n
\r\n\r\n


\r\nLa presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
\r\nÈ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
\r\n
\r\nData a Roma, addi' 24 febbraio 1992
\r\n
\r\nCOSSIGA
\r\n
\r\nAndreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri
\r\nVisto, il Guardasigilli: Martelli

\r\n\r\n

 

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992

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