{"componentChunkName":"component---src-templates-pagina-foglia-completa-template-it-jsx","path":"/it/organi-collegiali/","result":{"data":{"node":{"title":"Organi collegiali","field_titolo_esteso":"Organi collegiali","field_data":"2022-02-23T12:41:52+01:00","drupal_internal__nid":900003887,"field_id_contenuto_originale":900003888,"field_categoria_primaria":"pagina","field_streaming_homepage":false,"field_link":null,"body":{"processed":"
Nella costruzione del Servizio Nazionale è emersa progressivamente l’esigenza di creare un punto di raccordo per l’attività di previsione e prevenzione dei rischi da un lato, e per la gestione delle emergenze dall’altro.
\nPer questo già a partire dal 1982 viene istituita una Commissione tecnico-scientifica per dare un parere autorevole sulle questioni scientifiche e per orientare la ricerca alla prevenzione dei rischi. Con la Legge n. 225 del 1992 la Commissione viene a configurarsi come l’organo di raccordo tra il Servizio Nazionale e la Comunità scientifica. Dal 2006, la Commissione Nazionale per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi è una struttura indipendente rispetto al Dipartimento della Protezione Civile, perché presieduta e composta da esperti qualificati nelle materie di interesse per la protezione civile. Nel Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 è disciplinata all'art. 20.
\nIl Comitato Operativo (art. 14 Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018) è, invece, l’organo che assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza. Viene convocato quando la Sala situazione Italia si configura come Unità di crisi e la calamità coinvolge direttamente il Dipartimento della Protezione Civile. Costituito nel 1984, assume la sua attuale configurazione nel 2006. Il Comitato è presieduto dal Capo del Dipartimento ed è composto da rappresentanti del Servizio Nazionale della Protezione Civile.
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\nL’organizzazione e le funzioni della Commissione sono state ridefinite con il Decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare dell’8 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2023.
\nAlla nomina dei componenti della Commissione si provvede con un successivo decreto; fino a quel momento, la Commissione continua a operare secondo quanto stabilito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017, modificata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2018.
\nSi è provveduto alla nomina dei componenti della Commissione con Decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 31 agosto 2023 - Nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in attuazione dell’articolo 2, comma 5 del decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare 8 febbraio 2023.
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\nHa l'obiettivo di valutare le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza, definire le strategie di intervento e coordinare in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso.
\nComposizione. Comprende rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile e Vigili del Fuoco, Forze Armate, Forze di Polizia, Croce Rossa Italiana, strutture del Servizio Sanitario Nazionale, Organizzazioni nazionali di volontariato, Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, Capitanerie di Porto, ISPRA-Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale, INGV-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche, ENEA-Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l’Ambiente, Conferenza unificata. Partecipano inoltre rappresentanti di società di servizi e aziende, es. Autostrade per l’Italia, Ferrovie dello Stato, Enel. Possono poi essere convocati anche rappresentanti di istituzioni regionali e locali di protezione civile interessate da specifiche emergenze.
\nFunzionamento. Il Comitato dura in carica tre anni. Viene convocato dal Capo del Dipartimento o da un suo delegato e opera con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Nei casi di urgenza o emergenza il Comitato può operare anche con la presenza dei rappresentanti del Dipartimento, Vigili del Fuoco, Forze Armate, Forze di Polizia, Corpo Forestale, Croce Rossa Italiana, Capitanerie di Porto, Servizio Sanitario Nazionale ed Enea.
\nIl Comitato operativo è stato istituito dalla Legge n. 225 del 1992, all'art. 10 ed è regolamentato dall'articolo 14 del Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018.
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\nVISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario e, in particolare, l’articolo 16 concernente l’istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale;
\nVISTO il Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2014, applicabile anche ai consulenti ai sensi dello stesso Codice;
\nVISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30 recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile e, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera e), relativo al criterio di delega concernente la disciplina della partecipazione e della collaborazione delle università e degli enti e istituti di ricerca alle attività di protezione civile;
\nVISTO il decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1 recante codice della protezione civile, e in particolare l’articolo 20 che, in coerenza con le tipologie di rischio di cui all’articolo 16 del medesimo Codice, indica la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi quale organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile e prevede che la composizione e le modalità di funzionamento della stessa Commissione siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
\nVISTO, altresì, l’articolo 21 del predetto decreto legislativo n. 1 del 2018, che definisce le modalità di individuazione dei Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca;
\nVISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
\nVISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio del Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'art. 21, relativo all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile;
\nVISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2021, recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l’incarico per la protezione civile e le politiche del mare;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ivi indicate, con particolare riferimento all’articolo 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’ Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;
\nRILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 5 dicembre 2022 all’ Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\nVISTO il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell’8 febbraio 2023 recante” Composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi” di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.”;
\nTENUTO CONTO, ai fini delle tempestive convocazioni della Commissione anche per singoli settori di rischio, di prevedere che le stesse possano avvenire mediante convocazione del Presidente anziché da parte dell’intero Ufficio di Presidenza, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile;
\nTENUTO CONTO della necessità di specificare il trattamento di missione applicabile agli specialisti con competenze tecnico-scientifiche di cui all’articolo 3 del citato decreto 2 febbraio 2023 e ai rappresentanti delle autorità territoriali di protezione civile o di altri Enti e Amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 2 del medesimo decreto;
\nRAVVISATA pertanto la necessità di provvedere a modificare il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell’8 febbraio 2023;
\nSU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile,
\nDECRETA
\nART. 1
(Modifiche al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell’8 febbraio 2023)
“Articolo 5
(Oneri)
\n\t1. La Commissione opera a titolo gratuito e ai suoi componenti, nonché agli ulteriori esperti, agli specialisti con competenze tecnico-scientifiche e rappresentanti delle autorità territoriali di protezione civile o di altri enti e amministrazioni di cui all’articolo 3, non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti.
2. Ai componenti della Commissione, nonché agli ulteriori esperti e agli specialisti con competenze tecnico scientifiche di cui all'articolo 3, compete unicamente il rimborso, secondo la disciplina del trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia, in relazione alle spese sostenute per le riunioni della Commissione e per le altre attività specificamente richieste dal Capo del Dipartimento. Il rimborso spetta anche per le spese sostenute dalla sede di residenza al luogo di missione e ritorno. Il trattamento di missione anche per gli spostamenti dal luogo di residenza dei componenti a quello di missione è comunque ammissibile nei limiti di spesa calcolati considerando gli spostamenti dal luogo nel quale hanno sede di norma le riunioni della Commissione (Dipartimento della protezione civile) al luogo di missione. I costi di missione sono posti a carico del pertinente capitolo di spesa del Centro di responsabilità amministrativa n. 13 - protezione civile - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Ai rappresentanti delle autorità territoriali di protezione civile o di altri Enti e Amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 2 il rimborso del trattamento di missione rimane a totale carico delle amministrazioni di appartenenza.
4. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\nRoma, 9 maggio 2024.
\nIL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
\nNello Musumeci
IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
\r\n\r\nVISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario e, in particolare, l’articolo 16 concernente l’istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale;
\r\n\r\nVISTO il Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2014, applicabile anche ai consulenti ai sensi dello stesso Codice;
\r\n\r\nVISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30 recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile e, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera e), relativo al criterio di delega concernente la disciplina della partecipazione e della collaborazione delle università e degli enti e istituti di ricerca alle attività di protezione civile;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1 recante codice della protezione civile, e in particolare l’articolo 20 che, in coerenza con le tipologie di rischio di cui all’articolo 16 del medesimo Codice, indica la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi quale organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile e prevede che la composizione e le modalità di funzionamento della stessa Commissione siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
\r\n\r\nVISTO, altresì, l’articolo 21 del predetto decreto legislativo n. 1 del 2018, che definisce le modalità di individuazione dei Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca;
\r\n\r\nVISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio del Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'art. 21, relativo all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2021, recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l’incarico per la protezione civile e le politiche del mare;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ivi indicate, con particolare riferimento all’articolo 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’ Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;
\r\n\r\nRILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 5 dicembre 2022 all’ Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell’8 febbraio 2023 recante” Composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi” di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.”;
\r\n\r\nTENUTO CONTO, ai fini delle tempestive convocazioni della Commissione anche per singoli settori di rischio, di prevedere che le stesse possano avvenire mediante convocazione del Presidente anziché da parte dell’intero Ufficio di Presidenza, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile;
\r\n\r\nTENUTO CONTO della necessità di specificare il trattamento di missione applicabile agli specialisti con competenze tecnico-scientifiche di cui all’articolo 3 del citato decreto 2 febbraio 2023 e ai rappresentanti delle autorità territoriali di protezione civile o di altri Enti e Amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 2 del medesimo decreto;
\r\n\r\nRAVVISATA pertanto la necessità di provvedere a modificare il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell’8 febbraio 2023;
\r\n\r\nSU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile,
\r\n\r\nDECRETA
\r\n\r\nART. 1
\r\n(Modifiche al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell’8 febbraio 2023)
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\r\n\r\nRoma, 9 maggio 2024.
\r\n\r\nIL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
\r\nNello Musumeci
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2024
\n","value":"Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2024
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\nVISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario e, in particolare, l’articolo 16 concernente l’istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale;
\nVISTO il Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2014, applicabile anche ai consulenti ai sensi dello stesso Codice;
\nVISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30 recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile e, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera e), relativo al criterio di delega concernente la disciplina della partecipazione e della collaborazione delle università e degli enti e istituti di ricerca alle attività di protezione civile;
\nVISTO il decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1 recante Codice della protezione civile, e in particolare l’articolo 20 che, in coerenza con le tipologie di rischio di cui all’articolo 16 del medesimo Codice, indica la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi quale organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile e prevede che la composizione e le modalità di funzionamento della stessa Commissione siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
\nVISTO altresì, l’articolo 21 del predetto decreto legislativo n. 1 del 2018, che definisce le modalità di individuazione dei Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, concernente la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di competenza;
\nVISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 24 luglio 2013 recante individuazione dei Centri di competenza, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, e successive modifiche e integrazioni;
\nVISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
\nVISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'art. 21, relativo all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile;
\nVISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 28 aprile 2021, recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l’incarico per la protezione civile e le politiche del mare;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento all’articolo 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;
\nRILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 5 dicembre 2022 all’ing. Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2011, concernente la riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi che, nel definire l'articolazione, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione stessa, ha rinviato, per la nomina dei componenti, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017, e successive modifiche e integrazioni, recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020 recante composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
\nVISTO il decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare del 29 novembre 2022 recante “Proroga del funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni” che ha previsto la proroga al 28 febbraio 2023 della predetta Commissione, nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni;
\nVISTO il decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare dell’8 febbraio 2023 recante la nuova “Composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1” che ha previsto, all’articolo 6, comma 1 che fino all’entrata in vigore del decreto di nomina dei componenti di cui all’articolo 2, comma 5 del medesimo decreto 8 febbraio 2023, la Commissione continui a operare, secondo le previgenti disposizioni, nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni; al comma 2 che, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto di nomina dei componenti di cui all’articolo 2, comma 5, siano abrogati i precedenti provvedimenti inerenti la composizione della Commissione;
\nVISTO l’articolo 2, comma 1 del citato decreto dell’8 febbraio 2023 che articola la Commissione in otto settori inerenti alle diverse tipologie di rischio e il comma 5 del medesimo articolo 2 che prevede che alla nomina del Presidente e del Vicepresidente, del referente di settore e relativo sostituto, nonché degli altri componenti della Commissione si provveda con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
\nVISTO l’articolo 2 del citato decreto dell’8 febbraio 2023 e in particolare: il comma 2 che prevede che i componenti della Commissione siano individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile, tenendo conto delle specificità dei rischi trattati e garantendo un'adeguata rappresentatività di genere, tra i legali rappresentanti dei Centri di competenza e tra esperti di comprovata esperienza in materia e che le disponibilità di questi ultimi esperti vengano raccolte anche avvalendosi del supporto degli organi di coordinamento nazionali delle università e degli enti di ricerca; il comma 3 che dispone che i componenti della Commissione, qualora scelti tra gli esperti appartenenti alle istituzioni universitarie, siano individuati tra i professori di prima fascia e tra i professori di seconda fascia che al momento della nomina siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per docenti di prima fascia mentre, qualora scelti tra gli esperti appartenenti agli enti di ricerca, che tali esperti siano individuati tra i dirigenti di ricerca e tra i primi ricercatori che al momento della nomina siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per docenti di prima fascia o di idoneità ad un concorso per dirigente di ricerca; il comma 4 che prevede che il Presidente e il Vicepresidente siano individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile tra personalità di alto prestigio scientifico, culturale o istituzionale nei rischi di protezione civile;
\nDATO ATTO che gli esperti appartenenti alle istituzioni universitarie e di ricerca sono stati individuati anche sentiti il Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI) ed il Presidente della Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca (CoPER);
\nVISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)”, acquisita agli atti con prot. DPC-0020076 del 21/04/2023, con la quale il legale rappresentante nomina quali propri delegati permanenti il componente del “settore rischio sismico”, il componente del “settore rischio vulcanico” ed il componente del “settore rischio da maremoto”;
\nVISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Consorzio della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica e Strutturale (ReLUIS)”, acquisita agli atti con prot. DPC-0031519 del 20/06/202 con la quale il legale rappresentate nomina quale proprio delegato permanente il componente del “settore rischio sismico”;
\nVISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Fondazione Eucentre”, acquisita agli atti con prot. DPC-0023282 del 10/05/2023, con la quale il legale rappresentante nomina quale proprio delegato permanente il componente del “settore rischio sismico”;
\nVISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Centro Studi Per L’Ingegneria Idrogeologica Vulcanica e Sismica (PLINIVS/LUPT)” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, acquisita agli atti con prot. DPC-0031246 del 19/06/2023, con la quale il legale rappresentante conferma la propria nomina a componente del “settore rischio vulcanico”;
\nVISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)”, acquisita agli atti con prot. DPC-0026495 del 25/05/2023, con la quale il legale rappresentate nomina quali propri delegati permanenti il componente del “settore rischio da maremoto”, il componente del “settore rischio da incendi boschivi e da deficit idrico”, il componente del “settore rischio chimico, tecnologico, industriale e da trasporti” ed il componente del “settore rischio ambientale e igienico-sanitario”;
\nVISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRPI/CNR)”, acquisita agli atti con prot. DPC-0019927 del 20/04/2023, con la quale il legale rappresentante conferma la propria nomina a componente del “settore rischio idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici e climatici\";
\nVISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISAC/CNR)”, acquisita agli atti con prot. DPC-0026740 del 26/05/2023, con la quale il legale rappresentante conferma la propria nomina a componente del “settore rischio idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici e climatici\";
\nVISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Centro per la Protezione Civile (CPC)” dell’Università di Firenze, acquisita agli atti con prot. DPC-0020870 del 27/04/2023, con la quale il legale rappresentante conferma la propria nomina a componente del “settore rischio idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici e climatici\";
\nVISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Fondazione Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale (CIMA)”, acquisita agli atti con prot. DPC-0020693 del 26/04/2023, con la quale il legale rappresentante conferma la propria nomina a componente del “settore rischio idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici e climatici\" e a componente del “settore rischio da incendi boschivi e da deficit idrico”;
\nVISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza Istituto di Ricerca Sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRSA/CNR)”, acquisita agli atti con prot. DPC-0020732 del 27/04/2023, con la quale il legale rappresentate nomina quali propri delegati permanenti il componente del “settore rischio da incendi boschivi e da deficit idrico” ed il componente del “settore rischio ambientale e igienico-sanitario”;
\nVISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Istituto di metodologie per l'analisi ambientale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IMAA/CNR)”, acquisita agli atti con prot. DPC-0019898 del 20/04/2023, con la quale il legale rappresentante conferma la propria nomina a componente del “settore rischio idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici e climatici;
\nVISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Laboratorio Mobilità e Trasporti (LABMOT)” del Politecnico di Milano, acquisita agli atti con prot. DPC-0025000 del 18/05/2023, con la quale il legale rappresentate nomina quale proprio delegato permanente il componente del “settore rischio chimico, tecnologico, industriale e da trasporti”;
\nVISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS)”, acquisita agli atti con prot. DPC-0020083 del 21/04/2023, con la quale il legale rappresentate nomina quale proprio delegato permanente il componente del “settore rischio ambientale e igienico-sanitario”;
\nVISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile, acquisita agli atti con prot. DPC-0020360 del 24/04/2023, con la quale il Direttore dell’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare (ISIN) indica un esperto in rappresentanza dell’Ispettorato stesso quale componente del “settore rischio nucleare e radiologico”;
\nVISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile, acquisita agli atti con prot. DPC-0020108 del 21/04/2023, con la quale il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), indica due esperti in rappresentanza dell’Istituto stesso rispettivamente quale componente del “settore rischio nucleare e radiologico” e quale componente del “settore rischio ambientale e igienico-sanitario”;
\nVISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile, acquisita agli atti con prot. DPC-0029684 del 12/06/2023, con la quale il Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) indica un esperto in rappresentanza dell’Istituto stesso quale componente del “settore rischio da incendi boschivi e da deficit idrico”;
\nVISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile, acquisita agli atti con prot. DPC-0032043 del 23/06/2023 con la quale il Direttore dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) indica un esperto in rappresentanza dell’Istituto stesso quale componente del “settore rischio ambientale e igienico-sanitario”;
\nVISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile, acquisita agli atti con prot. DPC-0023504 dell’11/05/2023, con la quale la Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno indica un esperto in rappresentanza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente del “settore rischio chimico, tecnologico, industriale e da trasporti”;
\nRAVVISATA l’esigenza di provvedere alla nomina del Presidente, del Vicepresidente, del referente e del sostituto di ciascun settore e degli altri componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei Grandi rischi;
\nSU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile,
\nDECRETA
\nART. 1
(Componenti)
1) Settore rischio sismico
\n\tComponente e Referente: prof. Roberto Paolucci, professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni - Politecnico di Milano;
\n\tComponente e sostituto del Referente: prof. Stefano Parolai, professore ordinario di Geofisica della Terra Solida - Università degli Studi di Trieste;
\n\tComponente: prof. Massimiliano Rinaldo Barchi, professore ordinario di Geologia strutturale - Università degli Studi di Perugia;
\n\tComponente: dott. Marco Pagani, Coordinatore del gruppo di pericolosità sismica (Seismic Hazard Coordinator) della Fondazione GEM;
\n\tComponente: prof.ssa Francesca da Porto, professoressa ordinaria di Tecnica delle Costruzioni - Università degli Studi di Padova;
\n\tComponente: dott. Claudio Chiarabba, Dirigente di Ricerca - Direttore del Dipartimento Terremoti del Centro di competenza “INGV”;
\n\tComponente: Prof. Andrea Prota, professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni - Università degli Studi di Napoli Federico II - Rappresentante del Centro di competenza “Consorzio ReLUIS”;
\n\tComponente : prof. Rui Pinho, professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni - Università di Pavia – Vice Presidente del Centro di competenza “Fondazione Eucentre”.
2) Settore rischio vulcanico
\n\tComponente e Referente: prof. Mauro Rosi, già professore ordinario di Geochimica e Vulcanologia - Università di Pisa;
\n\tComponente e sostituto del Referente: prof. Raffaello Cioni, professore associato di Geochimica e Vulcanologia - Università degli Studi di Firenze;
\n\tComponente: prof. Valerio Acocella, professore associato di Geologia Strutturale - Università degli Studi Roma Tre;
\n\tComponente: prof. Guido Giordano, professore ordinario di Geochimica e Vulcanologia - Università degli Studi Roma Tre;
\n\tComponente: prof. Alessandro Aiuppa, professore ordinario di Geochimica e Vulcanologia - Università degli Studi di Palermo;
\n\tComponente: prof. Marco Viccaro, professore associato di Geochimica e Vulcanologia - Università degli Studi di Catania;
\n\tComponente: dott.ssa Francesca Bianco, Dirigente di Ricerca - Direttrice del Dipartimento Vulcani del Centro di competenza “INGV”;
\n\tComponente: prof. Giulio Zuccaro, professore ordinario di Scienza delle costruzioni - Università degli Studi di Napoli Federico II - Responsabile scientifico del Centro di competenza “Centro Studi PLINIVS/LUPT”.
3) Settore rischio da maremoto
\n\tComponente e Referente: prof. Francesco Latino Chiocci, professore ordinario di Geologia Stratigrafica e Sedimentologica - Università degli Studi di Roma La Sapienza;
\n\tComponente e sostituto del Referente: prof. Felice Arena, professore ordinario di Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia - Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria;
\n\tComponente: prof. Maurizio Brocchini, professore ordinario di Idraulica - Università Politecnica delle Marche;
\n\tComponente: prof. Enrico Foti, professore ordinario di Idraulica - Università degli Studi di Catania;
\n\tComponente: prof. Attilio Sulli, professore ordinario di Geologia Stratigrafica e Sedimentologica - Università degli Studi di Palermo;
\n\tComponente: dott. Fabio Trincardi, Direttore del Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (DSSTTA/CNR);
\n\tComponente: dott. Alessandro Amato, Dirigente di Ricerca - Responsabile del Centro Allerta Tsunami del Centro di competenza “INGV”;
\n\tComponente: ing. Maurizio Ferla, Dirigente - Responsabile del Centro per la caratterizzazione ambientale e la protezione della fascia costiera, la climatologia marina e l’oceanografica operativa (CN-COS) del Centro di competenza “ISPRA”.
4) Settore rischio idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici e climatici
\n\tComponente e Referente: prof.ssa Francesca Bozzano, professoressa ordinaria di Geologia Applicata - Università degli Studi di Roma La Sapienza;
\n\tComponente e sostituto del Referente: prof. Alberto Montanari, professore ordinario di Costruzioni Idrauliche, Marittime e Idrologia - Alma Mater Studiorum Università di Bologna;
\n\tComponente: prof. Pierluigi Claps, professore ordinario di Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia - Politecnico di Torino;
\n\tComponente: prof. Pasquale Versace, professore emerito di Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia - Università della Calabria;
\n\tComponente: ing. Tommaso Moramarco, Dirigente di ricerca - Direttore del Centro di competenza “IRPI/CNR”;
\n\tComponente: dott.ssa Maria Cristina Facchini, Dirigente di ricerca - Direttrice del Centro di competenza “ISAC/CNR”;
\n\tComponente: prof. Nicola Casagli, professore ordinario di Geologia Applicata - Università degli Studi di Firenze - Presidente del Centro di competenza “CPC dell’Università di Firenze”;
\n\tComponente: prof. Luca Ferraris, professore aggregato di Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia - Università di Genova - Presidente del Centro di competenza “Fondazione CIMA”.
5) Settore rischio da incendi boschivi e da deficit idrico
\n\tComponente e Referente: prof. Attilio Toscano, professore ordinario di Idraulica Agraria e Sistemazioni Idraulico-Forestali - Università di Bologna Alma Mater Studiorum;
\n\tComponente e sostituto del Referente: prof. Antonino Cancelliere, professore ordinario di Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia - Università degli Studi di Catania;
\n\tComponente: prof. Davide Ascoli, professore associato di Assestamento Forestale e Selvicoltura - Università di Torino;
\n\tComponente: dott.ssa Simona Ramberti, Tecnologa III livello - ISTAT;
\n\tComponente: dott. Emanuele Romano, Ricercatore del Centro di competenza “IRSA/CNR”;
\n\tComponente: dott.ssa Gelsomina Pappalardo, Dirigente di Ricerca - Direttrice del Centro di competenza “IMAA/CNR”;
\n\tComponente: ing. Claudio Numa, Dirigente - Responsabile del Centro Nazionale per le crisi e le emergenze ambientali e il danno del Centro di competenza “ISPRA”;
\n\tComponente: prof. Luca Ferraris, professore aggregato di Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia - Università di Genova - Presidente del Centro di competenza “Fondazione CIMA”.
6) Settore rischio nucleare e radiologico
\n\tComponente e Referente: prof. Marco Enrico Ricotti, professore ordinario di Impianti Nucleari - Politecnico di Milano;
\n\tComponente e sostituto del Referente: prof. Gianfranco Caruso, professore ordinario di Impianti Nucleari - Università degli Studi di Roma La Sapienza;
\n\tComponente: prof. Sandro Paci, professore ordinario di Impianti Nucleari - Università di Pisa;
\n\tComponente: prof. Alberto Rotondi, già professore ordinario di Fisica Nucleare - Università di Pavia;
\n\tComponente: dott.ssa Elena Fantuzzi, Dirigente di Ricerca - Responsabile dell’Istituto di Radioprotezione dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
\n\tComponente: dott.ssa Fabiana Gramegna, Dirigente di Ricerca - Direttrice dei Laboratori Nazionali di Legnaro dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN);
\n\tComponente: dott. Massimo Altavilla, I Tecnologo - Responsabile dell’area rischio radiologico dell’ISIN;
\n\tComponente: dott. Francesco Bochicchio, Dirigente di Ricerca - Direttore del Centro Nazionale Protezione dalle Radiazioni e Fisica Computazionale dell’ISS.
7) Settore rischio chimico, tecnologico, industriale e da trasporti
\n\tComponente e Referente: prof.ssa Marcella Trombetta, professoressa ordinaria di Fondamenti Chimici delle Tecnologie - Università Campus Bio-Medico di Roma;
\n\tComponente e sostituto del Referente: prof. Giuseppe Maschio, professore emerito di Impianti Chimici - Università degli Studi di Padova
\n\tComponente: prof. Gennaro Nicola Bifulco, professore ordinario di Trasporti - Università degli Studi di Napoli Federico II;
\n\tComponente: prof. Valerio Cozzani, professore ordinario di Impianti Chimici - Università di Bologna Alma Mater Studiorum;
\n\tComponente: prof. Giuseppe Cantisani, professore associato di Strade, Ferrovie e Aeroporti - Università degli Studi di Roma La Sapienza;
\n\tComponente: ing. Marco Frezza, Dirigente Generale - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
\n\tComponente: ing. Valeria Frittelloni, I Tecnologo - Direttrice del Dipartimento per la valutazione, i controlli e la sostenibilità ambientale del Centro di competenza “ISPRA”;
\n\tComponente: ing. Luca Studer, Ricercatore di Trasporti - Politecnico di Milano - Responsabile del Centro di competenza “LABMOT” del Politecnico di Milano.
8) Settore rischio ambientale e igienico-sanitario
\n\tComponente e Referente: prof. Franco Locatelli, professore ordinario di Pediatria - Università Cattolica del Sacro Cuore;
\n\tComponente e sostituto del Referente: prof.ssa Anna Odone, professoressa ordinaria di Igiene Generale ed Applicata - Università degli Studi di Pavia;
\n\tComponente: prof. Fausto Baldanti, professore ordinario di Microbiologia e Microbiologia Clinica - Università degli Studi di Pavia;
\n\tComponente: dott.ssa Giovanna Tranfo, Dirigente di ricerca - Direttrice del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’INAIL;
\n\tComponente: dott. Marco Martuzzi - Dirigente di Ricerca - Direttore del Dipartimento Ambiente e Salute dell’ISS;
\n\tComponente: ing. Claudio Numa, Dirigente - Responsabile del Centro Nazionale per le crisi e le emergenze ambientali e il danno del Centro di competenza “ISPRA”;
\n\tComponente: dott.ssa Paola Del Negro, Dirigente di Ricerca - Direttrice Generale del Centro di competenza “OGS”;
\n\tComponente: dott. Stefano Polesello, Dirigente di ricerca del Centro di competenza “IRSA/CNR.
ART. 2
(Durata e funzionamento)
ART 3
(Abrogazioni)
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\nIL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
\nNello Musumeci
IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
\r\n\r\nVISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario e, in particolare, l’articolo 16 concernente l’istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale;
\r\n\r\nVISTO il Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2014, applicabile anche ai consulenti ai sensi dello stesso Codice;
\r\n\r\nVISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30 recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile e, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera e), relativo al criterio di delega concernente la disciplina della partecipazione e della collaborazione delle università e degli enti e istituti di ricerca alle attività di protezione civile;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1 recante Codice della protezione civile, e in particolare l’articolo 20 che, in coerenza con le tipologie di rischio di cui all’articolo 16 del medesimo Codice, indica la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi quale organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile e prevede che la composizione e le modalità di funzionamento della stessa Commissione siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
\r\n\r\nVISTO altresì, l’articolo 21 del predetto decreto legislativo n. 1 del 2018, che definisce le modalità di individuazione dei Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, concernente la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di competenza;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 24 luglio 2013 recante individuazione dei Centri di competenza, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, e successive modifiche e integrazioni;
\r\n\r\nVISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'art. 21, relativo all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 28 aprile 2021, recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l’incarico per la protezione civile e le politiche del mare;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento all’articolo 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;
\r\n\r\nRILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 5 dicembre 2022 all’ing. Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2011, concernente la riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi che, nel definire l'articolazione, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione stessa, ha rinviato, per la nomina dei componenti, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017, e successive modifiche e integrazioni, recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020 recante composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare del 29 novembre 2022 recante “Proroga del funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni” che ha previsto la proroga al 28 febbraio 2023 della predetta Commissione, nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare dell’8 febbraio 2023 recante la nuova “Composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1” che ha previsto, all’articolo 6, comma 1 che fino all’entrata in vigore del decreto di nomina dei componenti di cui all’articolo 2, comma 5 del medesimo decreto 8 febbraio 2023, la Commissione continui a operare, secondo le previgenti disposizioni, nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni; al comma 2 che, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto di nomina dei componenti di cui all’articolo 2, comma 5, siano abrogati i precedenti provvedimenti inerenti la composizione della Commissione;
\r\n\r\nVISTO l’articolo 2, comma 1 del citato decreto dell’8 febbraio 2023 che articola la Commissione in otto settori inerenti alle diverse tipologie di rischio e il comma 5 del medesimo articolo 2 che prevede che alla nomina del Presidente e del Vicepresidente, del referente di settore e relativo sostituto, nonché degli altri componenti della Commissione si provveda con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
\r\n\r\nVISTO l’articolo 2 del citato decreto dell’8 febbraio 2023 e in particolare: il comma 2 che prevede che i componenti della Commissione siano individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile, tenendo conto delle specificità dei rischi trattati e garantendo un'adeguata rappresentatività di genere, tra i legali rappresentanti dei Centri di competenza e tra esperti di comprovata esperienza in materia e che le disponibilità di questi ultimi esperti vengano raccolte anche avvalendosi del supporto degli organi di coordinamento nazionali delle università e degli enti di ricerca; il comma 3 che dispone che i componenti della Commissione, qualora scelti tra gli esperti appartenenti alle istituzioni universitarie, siano individuati tra i professori di prima fascia e tra i professori di seconda fascia che al momento della nomina siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per docenti di prima fascia mentre, qualora scelti tra gli esperti appartenenti agli enti di ricerca, che tali esperti siano individuati tra i dirigenti di ricerca e tra i primi ricercatori che al momento della nomina siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per docenti di prima fascia o di idoneità ad un concorso per dirigente di ricerca; il comma 4 che prevede che il Presidente e il Vicepresidente siano individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile tra personalità di alto prestigio scientifico, culturale o istituzionale nei rischi di protezione civile;
\r\n\r\nDATO ATTO che gli esperti appartenenti alle istituzioni universitarie e di ricerca sono stati individuati anche sentiti il Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI) ed il Presidente della Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca (CoPER);
\r\n\r\nVISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)”, acquisita agli atti con prot. DPC-0020076 del 21/04/2023, con la quale il legale rappresentante nomina quali propri delegati permanenti il componente del “settore rischio sismico”, il componente del “settore rischio vulcanico” ed il componente del “settore rischio da maremoto”;
\r\n\r\nVISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Consorzio della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica e Strutturale (ReLUIS)”, acquisita agli atti con prot. DPC-0031519 del 20/06/202 con la quale il legale rappresentate nomina quale proprio delegato permanente il componente del “settore rischio sismico”;
\r\n\r\nVISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Fondazione Eucentre”, acquisita agli atti con prot. DPC-0023282 del 10/05/2023, con la quale il legale rappresentante nomina quale proprio delegato permanente il componente del “settore rischio sismico”;
\r\n\r\nVISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Centro Studi Per L’Ingegneria Idrogeologica Vulcanica e Sismica (PLINIVS/LUPT)” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, acquisita agli atti con prot. DPC-0031246 del 19/06/2023, con la quale il legale rappresentante conferma la propria nomina a componente del “settore rischio vulcanico”;
\r\n\r\nVISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)”, acquisita agli atti con prot. DPC-0026495 del 25/05/2023, con la quale il legale rappresentate nomina quali propri delegati permanenti il componente del “settore rischio da maremoto”, il componente del “settore rischio da incendi boschivi e da deficit idrico”, il componente del “settore rischio chimico, tecnologico, industriale e da trasporti” ed il componente del “settore rischio ambientale e igienico-sanitario”;
\r\n\r\nVISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRPI/CNR)”, acquisita agli atti con prot. DPC-0019927 del 20/04/2023, con la quale il legale rappresentante conferma la propria nomina a componente del “settore rischio idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici e climatici\";
\r\n\r\nVISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISAC/CNR)”, acquisita agli atti con prot. DPC-0026740 del 26/05/2023, con la quale il legale rappresentante conferma la propria nomina a componente del “settore rischio idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici e climatici\";
\r\n\r\nVISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Centro per la Protezione Civile (CPC)” dell’Università di Firenze, acquisita agli atti con prot. DPC-0020870 del 27/04/2023, con la quale il legale rappresentante conferma la propria nomina a componente del “settore rischio idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici e climatici\";
\r\n\r\nVISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Fondazione Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale (CIMA)”, acquisita agli atti con prot. DPC-0020693 del 26/04/2023, con la quale il legale rappresentante conferma la propria nomina a componente del “settore rischio idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici e climatici\" e a componente del “settore rischio da incendi boschivi e da deficit idrico”;
\r\n\r\nVISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza Istituto di Ricerca Sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRSA/CNR)”, acquisita agli atti con prot. DPC-0020732 del 27/04/2023, con la quale il legale rappresentate nomina quali propri delegati permanenti il componente del “settore rischio da incendi boschivi e da deficit idrico” ed il componente del “settore rischio ambientale e igienico-sanitario”;
\r\n\r\nVISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Istituto di metodologie per l'analisi ambientale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IMAA/CNR)”, acquisita agli atti con prot. DPC-0019898 del 20/04/2023, con la quale il legale rappresentante conferma la propria nomina a componente del “settore rischio idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici e climatici;
\r\n\r\nVISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Laboratorio Mobilità e Trasporti (LABMOT)” del Politecnico di Milano, acquisita agli atti con prot. DPC-0025000 del 18/05/2023, con la quale il legale rappresentate nomina quale proprio delegato permanente il componente del “settore rischio chimico, tecnologico, industriale e da trasporti”;
\r\n\r\nVISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS)”, acquisita agli atti con prot. DPC-0020083 del 21/04/2023, con la quale il legale rappresentate nomina quale proprio delegato permanente il componente del “settore rischio ambientale e igienico-sanitario”;
\r\n\r\nVISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile, acquisita agli atti con prot. DPC-0020360 del 24/04/2023, con la quale il Direttore dell’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare (ISIN) indica un esperto in rappresentanza dell’Ispettorato stesso quale componente del “settore rischio nucleare e radiologico”;
\r\n\r\nVISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile, acquisita agli atti con prot. DPC-0020108 del 21/04/2023, con la quale il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), indica due esperti in rappresentanza dell’Istituto stesso rispettivamente quale componente del “settore rischio nucleare e radiologico” e quale componente del “settore rischio ambientale e igienico-sanitario”;
\r\n\r\nVISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile, acquisita agli atti con prot. DPC-0029684 del 12/06/2023, con la quale il Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) indica un esperto in rappresentanza dell’Istituto stesso quale componente del “settore rischio da incendi boschivi e da deficit idrico”;
\r\n\r\nVISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile, acquisita agli atti con prot. DPC-0032043 del 23/06/2023 con la quale il Direttore dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) indica un esperto in rappresentanza dell’Istituto stesso quale componente del “settore rischio ambientale e igienico-sanitario”;
\r\n\r\nVISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile, acquisita agli atti con prot. DPC-0023504 dell’11/05/2023, con la quale la Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno indica un esperto in rappresentanza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente del “settore rischio chimico, tecnologico, industriale e da trasporti”;
\r\n\r\nRAVVISATA l’esigenza di provvedere alla nomina del Presidente, del Vicepresidente, del referente e del sostituto di ciascun settore e degli altri componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei Grandi rischi;
\r\n\r\nSU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile,
\r\n\r\nDECRETA
\r\n\r\nART. 1
\r\n(Componenti)
ART. 2
\r\n(Durata e funzionamento)
ART 3
\r\n(Abrogazioni)
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\r\n\r\nIL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
\r\nNello Musumeci
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2023
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\nVISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario e, in particolare, l’articolo 16 concernente l’istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale;
\nVISTO il Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2014, applicabile anche ai consulenti ai sensi dello stesso Codice;
\nVISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30 recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile e, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera e), relativo al criterio di delega concernente la disciplina della partecipazione e della collaborazione delle università e degli enti e istituti di ricerca alle attività di protezione civile;
\nVISTO il decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1 recante codice della protezione civile, e in particolare l’articolo 20 che, in coerenza con le tipologie di rischio di cui all’articolo 16 del medesimo Codice, indica la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi quale organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile e prevede che la composizione e le modalità di funzionamento della stessa Commissione siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
\nVISTO, altresì, l’articolo 21 del predetto decreto legislativo n. 1 del 2018, che definisce le modalità di individuazione dei Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca;
\nVISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
\nVISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio del Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'art. 21, relativo all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile;
\nVISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2021, recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l’incarico per la protezione civile e le politiche del mare;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ivi indicate, con particolare riferimento all’articolo 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’ Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;
\nRILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 5 dicembre 2022 all’ Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2011, concernente la riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi che, nel definire l'articolazione, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione stessa, ha rinviato, per la nomina dei componenti, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017, e successive modifiche e integrazioni, recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020 recante composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che ha rivisto la disciplina della composizione e il funzionamento della sopra richiamata Commissione prevedendo, all’articolo 2, comma 6, l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, per la nomina dei componenti della Commissione e facendo salvo, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, fino all’entrata in vigore del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il funzionamento della Commissione, nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni, in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2011;
\nVISTO il regolamento organizzativo e di funzionamento della Commissione Nazionale per la previsione e la prevenzione dei Grandi Rischi, da ultimo aggiornato nella riunione plenaria del 14 luglio 2021 della Commissione;
\nVISTO il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 29 novembre 2022 recante “Proroga del funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni” che ha previsto la proroga al 28 febbraio 2023 della predetta Commissione, nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni;
\nTENUTO CONTO che, a seguito di complessiva istruttoria e valutazione dell’architettura e dell’articolazione della Commissione previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020, si ritiene opportuno prevedere l’ulteriore ottimizzazione della composizione e del funzionamento della predetta Commissione con contestuale abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020;
\nRAVVISATA pertanto la necessità di provvedere al riaggiornamento delle modalità di funzionamento ed organizzazione della sopra richiamata Commissione in coerenza con le tipologie di rischio individuate all’articolo 16 del Codice della protezione civile;
\nSU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile,
\nDECRETA
\nART. 1
\n(Compiti)
ART. 2
(Articolazione, composizione e durata)
ART. 3
(Ulteriori esperti, specialisti e rappresentanti delle autorità territoriali di protezione civile o di altri Enti e Amministrazioni)
ART. 4
(Funzionamento)
ART. 5
\n(Oneri)
ART. 6
\n(Disposizioni transitorie e abrogazioni)
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\nRoma, 8 febbraio 2023
\nIL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
\nNello Musumeci
IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
\r\n\r\nVISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario e, in particolare, l’articolo 16 concernente l’istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale;
\r\n\r\nVISTO il Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2014, applicabile anche ai consulenti ai sensi dello stesso Codice;
\r\n\r\nVISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30 recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile e, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera e), relativo al criterio di delega concernente la disciplina della partecipazione e della collaborazione delle università e degli enti e istituti di ricerca alle attività di protezione civile;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1 recante codice della protezione civile, e in particolare l’articolo 20 che, in coerenza con le tipologie di rischio di cui all’articolo 16 del medesimo Codice, indica la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi quale organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile e prevede che la composizione e le modalità di funzionamento della stessa Commissione siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
\r\n\r\nVISTO, altresì, l’articolo 21 del predetto decreto legislativo n. 1 del 2018, che definisce le modalità di individuazione dei Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca;
\r\n\r\nVISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio del Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'art. 21, relativo all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2021, recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l’incarico per la protezione civile e le politiche del mare;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ivi indicate, con particolare riferimento all’articolo 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’ Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;
\r\n\r\nRILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 5 dicembre 2022 all’ Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2011, concernente la riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi che, nel definire l'articolazione, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione stessa, ha rinviato, per la nomina dei componenti, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017, e successive modifiche e integrazioni, recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020 recante composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che ha rivisto la disciplina della composizione e il funzionamento della sopra richiamata Commissione prevedendo, all’articolo 2, comma 6, l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, per la nomina dei componenti della Commissione e facendo salvo, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, fino all’entrata in vigore del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il funzionamento della Commissione, nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni, in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2011;
\r\n\r\nVISTO il regolamento organizzativo e di funzionamento della Commissione Nazionale per la previsione e la prevenzione dei Grandi Rischi, da ultimo aggiornato nella riunione plenaria del 14 luglio 2021 della Commissione;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 29 novembre 2022 recante “Proroga del funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni” che ha previsto la proroga al 28 febbraio 2023 della predetta Commissione, nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni;
\r\n\r\nTENUTO CONTO che, a seguito di complessiva istruttoria e valutazione dell’architettura e dell’articolazione della Commissione previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020, si ritiene opportuno prevedere l’ulteriore ottimizzazione della composizione e del funzionamento della predetta Commissione con contestuale abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020;
\r\n\r\nRAVVISATA pertanto la necessità di provvedere al riaggiornamento delle modalità di funzionamento ed organizzazione della sopra richiamata Commissione in coerenza con le tipologie di rischio individuate all’articolo 16 del Codice della protezione civile;
\r\n\r\nSU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile,
\r\n\r\nDECRETA
\r\n\r\nART. 1
\r\n(Compiti)
ART. 2
\r\n(Articolazione, composizione e durata)
ART. 3
\r\n(Ulteriori esperti, specialisti e rappresentanti delle autorità territoriali di protezione civile o di altri Enti e Amministrazioni)
ART. 4
\r\n(Funzionamento)
ART. 5
\r\n(Oneri)
ART. 6
\r\n(Disposizioni transitorie e abrogazioni)
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\r\n
\r\nRoma, 8 febbraio 2023
IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
\r\nNello Musumeci
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2023
\n","value":"Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2023
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\nVISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
\nVISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio del Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'art. 21, relativo all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile;
\nVISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2021, recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021, visto e annotato al n. 628 in data 26 febbraio 2021 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato dalla Corte dei Conti al n. 474 in data 1 marzo 2021, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;
\nRILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 26 febbraio 2021 all’Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\nVISTO il decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1 recante codice della protezione civile, e in particolare l’articolo 20 che, in coerenza con le tipologie di rischio di cui all’articolo 16 del medesimo Codice, indica la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi quale organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile e prevede che la composizione e le modalità di funzionamento della stessa Commissione siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2011, concernente la riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi che, nel definire l'articolazione, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione stessa, ha rinviato, per la nomina dei componenti, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017, e successive modifiche e integrazioni, recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020 recante composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che ha rivisto la disciplina della composizione e il funzionamento della sopra richiamata Commissione prevedendo, all’articolo 2, comma 6, l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, per la nomina dei componenti della Commissione e facendo salvo, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, fino all'entrata in vigore del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il funzionamento della Commissione, nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni, in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2011;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l’incarico per la protezione civile e le politiche del mare;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ivi indicate, con particolare riferimento all’articolo 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;
\nTENUTO CONTO che la Commissione, da ultimo nominata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017, e successive modifiche e integrazioni, risulta in scadenza il 5 dicembre 2022;
\nTENUTO CONTO che le innovazioni previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020 prevedono una complessiva revisione dell’architettura e dell’articolazione della Commissione, per la cui attuazione è richiesta una complessa istruttoria e un’approfondita valutazione, anche ai fini dell’eventuale, ulteriore ottimizzazione degli aspetti innovativi da esso introdotti;
\nRAVVISATA LA NECESSITA’ di garantire, senza soluzione di continuità, fino alla definizione della composizione della rinnovata Commissione, l’assolvimento della fondamentale funzione consulenziale e di supporto tecnico-scientifico assicurata dall’organo, garantendone il funzionamento mediante una proroga tecnica di breve durata dell’attuale Commissione, in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2011, come previsto dall’articolo 6, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020;
\nSU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile,
\nDECRETA
\nART. 1
\n(Proroga)
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\n\n
Roma, 29 novembre 2022
\nIL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
\nNello Musumeci
IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
\r\n\r\nVISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio del Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'art. 21, relativo all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2021, recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021, visto e annotato al n. 628 in data 26 febbraio 2021 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato dalla Corte dei Conti al n. 474 in data 1 marzo 2021, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;
\r\n\r\nRILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 26 febbraio 2021 all’Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1 recante codice della protezione civile, e in particolare l’articolo 20 che, in coerenza con le tipologie di rischio di cui all’articolo 16 del medesimo Codice, indica la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi quale organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile e prevede che la composizione e le modalità di funzionamento della stessa Commissione siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2011, concernente la riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi che, nel definire l'articolazione, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione stessa, ha rinviato, per la nomina dei componenti, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017, e successive modifiche e integrazioni, recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020 recante composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che ha rivisto la disciplina della composizione e il funzionamento della sopra richiamata Commissione prevedendo, all’articolo 2, comma 6, l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, per la nomina dei componenti della Commissione e facendo salvo, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, fino all'entrata in vigore del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il funzionamento della Commissione, nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni, in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2011;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l’incarico per la protezione civile e le politiche del mare;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ivi indicate, con particolare riferimento all’articolo 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;
\r\n\r\nTENUTO CONTO che la Commissione, da ultimo nominata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017, e successive modifiche e integrazioni, risulta in scadenza il 5 dicembre 2022;
\r\n\r\nTENUTO CONTO che le innovazioni previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020 prevedono una complessiva revisione dell’architettura e dell’articolazione della Commissione, per la cui attuazione è richiesta una complessa istruttoria e un’approfondita valutazione, anche ai fini dell’eventuale, ulteriore ottimizzazione degli aspetti innovativi da esso introdotti;
\r\n\r\nRAVVISATA LA NECESSITA’ di garantire, senza soluzione di continuità, fino alla definizione della composizione della rinnovata Commissione, l’assolvimento della fondamentale funzione consulenziale e di supporto tecnico-scientifico assicurata dall’organo, garantendone il funzionamento mediante una proroga tecnica di breve durata dell’attuale Commissione, in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2011, come previsto dall’articolo 6, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020;
\r\n\r\nSU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile,
\r\n\r\nDECRETA
\r\n\r\nART. 1
\r\n(Proroga)
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\r\n\r\n\r\n\r\n
Roma, 29 novembre 2022
\r\n\r\nIL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
\r\nNello Musumeci
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2023
\n","value":"Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2023
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\nVISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
\nVISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio del Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'art. 21, relativo all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile;
\nVISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30 recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile e, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera e), relativo al criterio di delega concernente la disciplina della partecipazione e della collaborazione delle università e degli enti e istituti di ricerca alle attività di protezione civile;
\nVISTO il decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1 recante codice della protezione civile, e in particolare l’articolo 20 che, in coerenza con le tipologie di rischio di cui all’articolo 16 del medesimo Codice, indica la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi quale organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile e prevede che la composizione e le modalità di funzionamento della stessa Commissione siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, nonché l’articolo 48 che dispone l’abrogazione, tra l’altro, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l’istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;
\nVISTO, altresì, l’articolo 21 del predetto decreto legislativo n. 1 del 2018, che definisce le modalità di individuazione dei Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca;
\nVISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario e, in particolare, l’articolo 16 concernente l’istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2011, concernente la riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi che, nel definire l'articolazione, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione stessa, ha rinviato, per la nomina dei componenti, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017, e successive modifiche e integrazioni, recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2019, con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 2 ottobre 2019 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del Presidente della repubblica 3 luglio 1997, n. 520, ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - Protezione Civile - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
\nVISTO il Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2014, applicabile anche ai consulenti ai sensi dello stesso Codice;
\nRAVVISATA la necessità di disciplinare la composizione e il funzionamento della sopra richiamata Commissione in conseguenza del mutato contesto normativo di riferimento e in coerenza con le tipologie di rischio individuate all’articolo 16 del Codice della protezione civile;
\nSULLA PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile,
\nDECRETA
\nART. 1
\n(Compiti)
ART. 2
\n(Articolazione, composizione e durata)
ART. 3
\n(Funzionamento)
ART. 4
\n(Ulteriori esperti)
ART. 5
\n(Oneri)
ART. 6
\n(Disposizioni transitorie e abrogazioni)
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\nRoma, 16 Settembre 2020
\nIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
\nGiuseppe Conte
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
\r\n\r\nVISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio del Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'art. 21, relativo all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile;
\r\n\r\nVISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30 recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile e, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera e), relativo al criterio di delega concernente la disciplina della partecipazione e della collaborazione delle università e degli enti e istituti di ricerca alle attività di protezione civile;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1 recante codice della protezione civile, e in particolare l’articolo 20 che, in coerenza con le tipologie di rischio di cui all’articolo 16 del medesimo Codice, indica la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi quale organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile e prevede che la composizione e le modalità di funzionamento della stessa Commissione siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, nonché l’articolo 48 che dispone l’abrogazione, tra l’altro, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l’istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;
\r\n\r\nVISTO, altresì, l’articolo 21 del predetto decreto legislativo n. 1 del 2018, che definisce le modalità di individuazione dei Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca;
\r\n\r\nVISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario e, in particolare, l’articolo 16 concernente l’istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2011, concernente la riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi che, nel definire l'articolazione, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione stessa, ha rinviato, per la nomina dei componenti, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017, e successive modifiche e integrazioni, recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2019, con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 2 ottobre 2019 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del Presidente della repubblica 3 luglio 1997, n. 520, ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - Protezione Civile - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
\r\n\r\nVISTO il Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2014, applicabile anche ai consulenti ai sensi dello stesso Codice;
\r\n\r\nRAVVISATA la necessità di disciplinare la composizione e il funzionamento della sopra richiamata Commissione in conseguenza del mutato contesto normativo di riferimento e in coerenza con le tipologie di rischio individuate all’articolo 16 del Codice della protezione civile;
\r\n\r\nSULLA PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile,
\r\n\r\nDECRETA
\r\n\r\nART. 1
\r\n(Compiti)
ART. 2
\r\n(Articolazione, composizione e durata)
ART. 3
\r\n(Funzionamento)
ART. 4
\r\n(Ulteriori esperti)
ART. 5
\r\n(Oneri)
ART. 6
\r\n(Disposizioni transitorie e abrogazioni)
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\r\n\r\nRoma, 16 Settembre 2020
\r\n\r\nIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
\r\nGiuseppe Conte
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.288 del 19 novembre 2020
\n","value":"Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.288 del 19 novembre 2020
\r\n"},"field_data":"2020-09-16T09:24:00+02:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_codice_lingua":false,"fields":{"slug":"/normativa/dpcm-del-16-settembre-2020---composizione--modalit--e-funzionamento-commissione-nazionale-previsione-e-prevenzione-dei-grandi-rischi/"},"field_link":null,"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Portale"},"field_tipo_provvedimento":[{"drupal_internal__tid":449,"name":"Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri","field_etichetta_en":"President of Council of Ministers decrees"},{"drupal_internal__tid":444,"name":"Decreti","field_etichetta_en":"Decrees"}],"field_immagine_anteprima":null,"field_immagine_dettaglio":null}},{"title":"Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Maggio 2019","field_titolo_esteso":"Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Maggio 2019","body":{"processed":"Modifiche alla costituzione ed al funzionamento del Comitato operativo della protezione civile.
\nIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
\nVisto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile», di seguito denominato Codice, ed in particolare l'art. 14; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2016, recante «Riconduzione dell'organizzazione del Dipartimento della protezione civile all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303»;
\nVisto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2016 recante: «Modifiche alla costituzione e modalita' di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile»;
\nVisto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2017, recante «Nomina dei componenti del Comitato operativo della protezione civile»; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 29 settembre 2017 recante «Designazione dei rappresentanti del dipartimento in seno al Comitato operativo della protezione civile»;
\nVisto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2018, con il quale al dott. Angelo Borrelli e' stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 16 luglio 2018 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;
\nVisto il decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 26 luglio 2018, visto e annotato al n. 2278 il 27 luglio 2018 dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il quale al dott. Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento della protezione civile, a decorrere dal 16 luglio 2018, sono state assegnate in gestione, unitamente ai poteri di spesa, le risorse finanziarie esistenti sui capitoli iscritti nel C.D.R. 13 - Protezione civile - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2018 e per i corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi, salvo revoca espressa, nonche' i maggiori stanziamenti che saranno determinati nel corso degli esercizi finanziari medesimi;
\nVisto l'art. 1, comma 549, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 che ha costituito l'Agenzia «ItaliaMeteo» ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2018, con il quale e' stato costituito il Comitato di indirizzo per la meteorologia e climatologia della suddetta Agenzia;
\nRavvisata pertanto la necessita' di adeguare la composizione ed il funzionamento del predetto Comitato alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, garantendo altresi', senza soluzioni di continuita', la partecipazione dei rappresentanti dei vari enti e delle varie amministrazioni in seno al Comitato medesimo;
\nDecreta:
\n\n
\n
Art. 1
\nFinalita'
\n1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la composizione ed il funzionamento del Comitato operativo della protezione civile, di seguito denominato Comitato, che opera presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e si riunisce, di norma, presso il medesimo Dipartimento.
\nArt. 2
\nComposizione
\n1. Il Comitato, presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile, e' cosi' composto:
\na. tre rappresentanti del Dipartimento della protezione civile;
\nb. il Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
\nc. il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
\nd. un rappresentante delle Forze armate;
\ne. un rappresentante della Polizia di Stato;
\nf. un rappresentante dell'Arma dei carabinieri;
\ng. un rappresentante della Guardia di finanza;
\nh. un rappresentante della Polizia penitenziaria;
\ni. un rappresentante del Corpo delle Capitanerie di porto;
\nj. un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
\nk. un rappresentante per il Consiglio nazionale delle ricerche;
\nl. un rappresentante del Ministero della salute;
\nm. un rappresentante per il volontariato organizzato di protezione civile;
\nn. un rappresentante della Croce rossa italiana;
\no. un rappresentante del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico;
\np. un rappresentante del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;
\nq. un rappresentante delle strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale;
\nr. un rappresentante delle regioni e province autonome;
\ns. due rappresentanti per gli enti locali.
\n2. In caso di impedimento o di assenza del Capo del Dipartimento della protezione civile il Comitato operativo di protezione civile e' presieduto dal Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o, in mancanza, da uno dei tre rappresentanti del citato Dipartimento della protezione civile di cui al comma 1. 3.
\nPer ciascuno dei componenti effettivi di cui al comma 1 viene designato un sostituto. Ad entrambi i rappresentanti e' affidato il compito di riassumere ed esercitare, con poteri decisionali, tutte le facolta' e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile, rappresentando, in seno al Comitato, l'Amministrazione o la struttura di appartenenza nel suo complesso.
\nArt. 3
\nDesignazione e nomina dei componenti
\n1. Di seguito sono indicate le procedure di designazione dei componenti e dei sostituti di cui all'art. 2, comma 1. I componenti e i sostituti di cui alle lettere a), j), k), n), o), p), q) sono designati dal vertice amministrativo della struttura di appartenenza. I componenti e i sostituti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l) sono designati dal rispettivo ministro. Il componente e il sostituto di cui alla lettera m) sono designati dal Comitato nazionale del volontariato di protezione civile. I componenti e i sostituti di cui alle lettere r) e s) sono designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.Per gli enti locali viene designato un rappresentante per le province e un rappresentante per i comuni.
\n2. Le designazioni di cui al comma 1, fatta eccezione per i componenti e i sostituti rappresentanti del Dipartimento della protezione civile, sono trasmesse al medesimo Dipartimento con atto formale dalle rispettive amministrazioni e strutture di appartenenza.
\n3. Sulla base delle designazioni pervenute si provvede alla ricognizione dei componenti del Comitato da indicarsi in un successivo decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile avente cadenza annuale e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\n4. Ulteriori nuove designazioni o sostituzioni che pervengano successivamente all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, acquisiscono, a seguito della presa d'atto del Capo del Dipartimento della protezione civile, efficacia operativa ai fini del funzionamento del Comitato, nelle more dell'emanazione del successivo decreto annuale.
\n5. Per gli anni successivi al 2019 le designazioni dei rappresentanti e dei sostituti di cui all'art. 2, comma 1 devono pervenire entro il 30 ottobre di ogni anno e in mancanza delle stesse si intendono confermate, fino a successiva modifica, le designazioni gia' acquisite per l'anno precedente.
\nArt. 4
\nFunzionamento
\n1. Le convocazioni del Comitato, che opera a titolo gratuito e si riunisce di norma presso il Dipartimento della protezione civile, sono disposte dal Capo del Dipartimento della protezione civile. La convocazione viene effettuata via posta elettronica certificata (PEC) o, in caso di avaria del sistema informatico, via fax; infine, nei casi di particolare urgenza, puo' essere anticipata via telefono, attraverso short message service (sms) oppure altri servizi di messaggistica digitale.
\nArt. 5
\nComitato allargato
\n1. In casi particolari, a seconda dell'evento calamitoso e a discrezione del Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero su proposta del Direttore operativo per il coordinamento delle emergenze del medesimo Dipartimento, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, oltre ai componenti di cui all'art. 2, qualificati rappresentanti delle autorita' regionali e locali di protezione civile interessati da specifiche emergenze, i soggetti concorrenti di cui al comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo 8 gennaio 2018, n. 1, nonche' altri rappresentanti di enti, amministrazioni, societa' di servizi, aziende e associazioni.
\nArt. 6
\nOneri
\n1. Eventuali oneri di missione, derivanti dalla partecipazione alle riunioni del Comitato dei componenti di cui all'art. 2, comma 1, o, nel caso di partecipazione alle riunioni del Comitato allargato, dei soggetti eventualmente invitati ai sensi dell'art. 5, sono a totale carico delle amministrazioni e strutture di appartenenza.
\nArt. 7
\nAbrogazioni e norme transitorie
\n1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2016 recante «Modifiche alla costituzione e alle modalita' di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile».
\n2. Fino all'adozione del decreto annuale del Capo del Dipartimento della protezione civile previsto all'art. 3, comma 3, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 1 del 2018, le designazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2017 e il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 settembre 2017 e successive modifiche e integrazioni pervenute con atto formale da parte degli enti e delle amministrazioni coinvolte.
\n3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile annuale previsto dall'art. 3, comma 3, recante la ricognizione dei rappresentanti e dei sostituti designati con atto formale dai rispettivi enti ed Amministrazioni, sono abrogati:
\na) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2017 recante «Nomina dei componenti del Comitato operativo della protezione civile»;
\nb) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 recante «Designazione dei rappresentanti del Dipartimento in seno al Comitato operativo della protezione civile di cui ai commi 3-ter e 3-quater dell'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401».
\n\n
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\n\n
Roma, 27 maggio 2019
\nIl Presidente del Consiglio dei ministri
\nConte
\nRegistrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2019
\n\n
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. succ. n. 1351
\n\n
\n","value":"
Modifiche alla costituzione ed al funzionamento del Comitato operativo della protezione civile.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile», di seguito denominato Codice, ed in particolare l'art. 14; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2016, recante «Riconduzione dell'organizzazione del Dipartimento della protezione civile all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2016 recante: «Modifiche alla costituzione e modalita' di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2017, recante «Nomina dei componenti del Comitato operativo della protezione civile»; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 29 settembre 2017 recante «Designazione dei rappresentanti del dipartimento in seno al Comitato operativo della protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2018, con il quale al dott. Angelo Borrelli e' stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 16 luglio 2018 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;
Visto il decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 26 luglio 2018, visto e annotato al n. 2278 il 27 luglio 2018 dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il quale al dott. Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento della protezione civile, a decorrere dal 16 luglio 2018, sono state assegnate in gestione, unitamente ai poteri di spesa, le risorse finanziarie esistenti sui capitoli iscritti nel C.D.R. 13 - Protezione civile - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2018 e per i corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi, salvo revoca espressa, nonche' i maggiori stanziamenti che saranno determinati nel corso degli esercizi finanziari medesimi;
Visto l'art. 1, comma 549, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 che ha costituito l'Agenzia «ItaliaMeteo» ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2018, con il quale e' stato costituito il Comitato di indirizzo per la meteorologia e climatologia della suddetta Agenzia;
Ravvisata pertanto la necessita' di adeguare la composizione ed il funzionamento del predetto Comitato alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, garantendo altresi', senza soluzioni di continuita', la partecipazione dei rappresentanti dei vari enti e delle varie amministrazioni in seno al Comitato medesimo;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la composizione ed il funzionamento del Comitato operativo della protezione civile, di seguito denominato Comitato, che opera presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e si riunisce, di norma, presso il medesimo Dipartimento.
Art. 2
Composizione
1. Il Comitato, presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile, e' cosi' composto:
a. tre rappresentanti del Dipartimento della protezione civile;
b. il Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
c. il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
d. un rappresentante delle Forze armate;
e. un rappresentante della Polizia di Stato;
f. un rappresentante dell'Arma dei carabinieri;
g. un rappresentante della Guardia di finanza;
h. un rappresentante della Polizia penitenziaria;
i. un rappresentante del Corpo delle Capitanerie di porto;
j. un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
k. un rappresentante per il Consiglio nazionale delle ricerche;
l. un rappresentante del Ministero della salute;
m. un rappresentante per il volontariato organizzato di protezione civile;
n. un rappresentante della Croce rossa italiana;
o. un rappresentante del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico;
p. un rappresentante del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;
q. un rappresentante delle strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale;
r. un rappresentante delle regioni e province autonome;
s. due rappresentanti per gli enti locali.
2. In caso di impedimento o di assenza del Capo del Dipartimento della protezione civile il Comitato operativo di protezione civile e' presieduto dal Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o, in mancanza, da uno dei tre rappresentanti del citato Dipartimento della protezione civile di cui al comma 1. 3.
Per ciascuno dei componenti effettivi di cui al comma 1 viene designato un sostituto. Ad entrambi i rappresentanti e' affidato il compito di riassumere ed esercitare, con poteri decisionali, tutte le facolta' e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile, rappresentando, in seno al Comitato, l'Amministrazione o la struttura di appartenenza nel suo complesso.
Art. 3
Designazione e nomina dei componenti
1. Di seguito sono indicate le procedure di designazione dei componenti e dei sostituti di cui all'art. 2, comma 1. I componenti e i sostituti di cui alle lettere a), j), k), n), o), p), q) sono designati dal vertice amministrativo della struttura di appartenenza. I componenti e i sostituti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l) sono designati dal rispettivo ministro. Il componente e il sostituto di cui alla lettera m) sono designati dal Comitato nazionale del volontariato di protezione civile. I componenti e i sostituti di cui alle lettere r) e s) sono designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.Per gli enti locali viene designato un rappresentante per le province e un rappresentante per i comuni.
2. Le designazioni di cui al comma 1, fatta eccezione per i componenti e i sostituti rappresentanti del Dipartimento della protezione civile, sono trasmesse al medesimo Dipartimento con atto formale dalle rispettive amministrazioni e strutture di appartenenza.
3. Sulla base delle designazioni pervenute si provvede alla ricognizione dei componenti del Comitato da indicarsi in un successivo decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile avente cadenza annuale e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Ulteriori nuove designazioni o sostituzioni che pervengano successivamente all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, acquisiscono, a seguito della presa d'atto del Capo del Dipartimento della protezione civile, efficacia operativa ai fini del funzionamento del Comitato, nelle more dell'emanazione del successivo decreto annuale.
5. Per gli anni successivi al 2019 le designazioni dei rappresentanti e dei sostituti di cui all'art. 2, comma 1 devono pervenire entro il 30 ottobre di ogni anno e in mancanza delle stesse si intendono confermate, fino a successiva modifica, le designazioni gia' acquisite per l'anno precedente.
Art. 4
Funzionamento
1. Le convocazioni del Comitato, che opera a titolo gratuito e si riunisce di norma presso il Dipartimento della protezione civile, sono disposte dal Capo del Dipartimento della protezione civile. La convocazione viene effettuata via posta elettronica certificata (PEC) o, in caso di avaria del sistema informatico, via fax; infine, nei casi di particolare urgenza, puo' essere anticipata via telefono, attraverso short message service (sms) oppure altri servizi di messaggistica digitale.
Art. 5
Comitato allargato
1. In casi particolari, a seconda dell'evento calamitoso e a discrezione del Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero su proposta del Direttore operativo per il coordinamento delle emergenze del medesimo Dipartimento, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, oltre ai componenti di cui all'art. 2, qualificati rappresentanti delle autorita' regionali e locali di protezione civile interessati da specifiche emergenze, i soggetti concorrenti di cui al comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo 8 gennaio 2018, n. 1, nonche' altri rappresentanti di enti, amministrazioni, societa' di servizi, aziende e associazioni.
Art. 6
Oneri
1. Eventuali oneri di missione, derivanti dalla partecipazione alle riunioni del Comitato dei componenti di cui all'art. 2, comma 1, o, nel caso di partecipazione alle riunioni del Comitato allargato, dei soggetti eventualmente invitati ai sensi dell'art. 5, sono a totale carico delle amministrazioni e strutture di appartenenza.
Art. 7
Abrogazioni e norme transitorie
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2016 recante «Modifiche alla costituzione e alle modalita' di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile».
2. Fino all'adozione del decreto annuale del Capo del Dipartimento della protezione civile previsto all'art. 3, comma 3, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 1 del 2018, le designazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2017 e il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 settembre 2017 e successive modifiche e integrazioni pervenute con atto formale da parte degli enti e delle amministrazioni coinvolte.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile annuale previsto dall'art. 3, comma 3, recante la ricognizione dei rappresentanti e dei sostituti designati con atto formale dai rispettivi enti ed Amministrazioni, sono abrogati:
a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2017 recante «Nomina dei componenti del Comitato operativo della protezione civile»;
b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 recante «Designazione dei rappresentanti del Dipartimento in seno al Comitato operativo della protezione civile di cui ai commi 3-ter e 3-quater dell'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401».
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 maggio 2019
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Conte
Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. succ. n. 1351
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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 3 luglio 2019
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\nFinalità, attività e composizione del Servizio Nazionale della Protezione Civile
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
\nVISTO l'articolo 76 e 87 della Costituzione;
\nVISTO l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
\nVISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile» che delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà e nel rispetto dei principi e delle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea;
\nVISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2017;
\nACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza unificata, nella seduta del 14 dicembre 2017;
\nUDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2017 e, in considerazione dell'osservazione formulata sull'articolo 9, comma 1, lettera b), ritenuto di sostituire le parole «d'intesa» con le parole «in raccordo», restando, comunque, inalterato il contenuto della disposizione medesima;
\nACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
\nVISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle
\npolitiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze, dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti;
EMANA
\nil seguente decreto legislativo:
\nART. 1
\nDefinizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 1-bis, comma 1, legge 225/1992)
ART. 2
\nAttività di protezione civile (Articoli 3, 3-bis, commi 1 e 2, e 5, commi 2 e 4-quinquies, legge 225/1992; Articolo 93, comma 1, lettera g), decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma 4-ter, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)
ART. 3
\nServizio nazionale della protezione civile (Articolo 1-bis, commi 2 e 3, legge 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 14, commi 27 e ss., decreto-legge 78/2010, conv. legge 122/2010)
ART. 4
\nComponenti del Servizio nazionale della protezione civile(Articoli 1-bis, comma 3, e 6 legge 225/1992)
ART. 5
\nAttribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri (Articolo 1-bis, comma 2, legge 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)
ART. 6
\nAttribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile(Articolo 1-bis, comma 2, legge 225/1992; Articolo 5, comma 5, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)
CAPO II
\nOrganizzazione del Servizio nazionale della protezione civile
Sezione I
\nEventi di protezione civile
ART. 7
\nTipologia degli eventi emergenziali di protezione civile (Articolo 2, legge 225/1992)
Sezione II
\nOrganizzazione del Servizio nazionale della protezione civile
ART. 8.
\nFunzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri (Articolo 1-bis, comma 3, legge 225/1992; Articolo 107 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma 4, 4-ter, 5 e 6, decreto-legge 343/2001, conv. Legge 401/2001; Articolo 4, comma 2, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005)
ART. 9
\nFunzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6 e 14, legge 225/1992; Articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1), decreto legge 59/2012, conv. legge 100/2012)
ART 10
\nFunzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 11, comma 1, legge 225/1992)
ART. 11
\nFunzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6, 12 e 13 legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 1-bis decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012; Articolo 1, commi da 85 a 97, legge 56/2014)
ART. 12
\nFunzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6 e15 legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998;Articolo 12 legge 265/1999; Articolo 24, legge 42/2009 e relativi decreti legislativi di attuazione; Articolo 1, comma 1, lettera e), decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012; Articolo19 decreto-legge 95/2012, conv. legge 135/2012)
ART. 13
\nStrutture operative del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 1-bis, comma 3, e 11 legge 225/1992)
Sezione III
\nStrumenti di coordinamento e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile
ART. 14
\nComitato operativo nazionale della protezione civile (Articolo 10 legge 225/1992; Articolo 5, commi 3 e 3-ter decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)
ART. 15
\nDirettive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative (Articolo 5, commi 2 e 5 decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 8, comma 1, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005)
CAPO III
\nAttività per la previsione e prevenzione dei rischi
ART. 16
\nTipologia dei rischi di protezione civile (Articolo 1-bis, 2 e 3-bis legge 225/1992)
ART. 17
\nSistemi di allertamento (Articoli 3, 3-bis, comma 2, e 3-ter legge 225/1992)
ART. 18
\nPianificazione di protezione civile (Articolo 3, commi 3 e 6, 14, comma 1, e 15, commi 3-bis e 3-ter, 18, comma 3, lettera b) legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 4, comma 9-bis, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009; Articolo 1-bis decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012)
ART. 19
\nRuolo della comunità scientifica (Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001)
ART. 20
\nCommissione Grandi Rischi (Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001)
ART. 21
\nCentri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca (Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001)
ART. 22
\nAzioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile (Articolo 11, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009)
CAPO IV
\nGestione delle emergenze di rilievo nazionale
ART. 23
\nDichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 3 decreto-legge 245/2002, conv. legge 286/2002)
ART. 24
\nDeliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5-bis, comma 5, decreto-legge 343/2001, conv. Legge 401/2001; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 1, comma 422, legge 147/2013)
ART. 25
\nOrdinanze di protezione civile (Articoli 5 e 20 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), legge 196/2009)
ART. 26
\nOrdinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 1, comma 422, legge 147/2013)
ART. 27
\nContabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 6, comma 1, decreto-legge 263/2006, conv. legge 290/2006)
ART. 28
\nDisciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi (Articoli 5 legge 225/1992; Articolo 23-sexies, comma 4, decreto-legge 6/1998, conv. legge 61/1998; Articoli 107 e 108 decreto-legislativo 112/1998)
ART. 29
\nPartecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile (Articoli 5 legge 225/1992; Articolo 4, comma 2, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005; Articolo 40, comma 2, lettera p), legge 96/2009; Articolo 10 legge 125/2014; Articolo 27 legge 115/2015)
ART. 30
\nAltre disposizioni relative all'utilizzo dei segni distintivi del Dipartimento della protezione civile (Articolo 15, commi 2 e 3, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009; Articolo 10-bis decreto-legge 93/2013, conv. legge 123/2013)
CAPO V
\nPartecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile
Sezione I
\nCittadinanza attiva e partecipazione
ART. 31
\nPartecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 4, comma 2, decreto legislativo 117/2017)
ART. 32
\nIntegrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 8, comma 1, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 17, 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017)
Sezione II
\nDisciplina della partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile
ART. 33
\nDisciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 32, comma 4, 41, comma 6, e 53, decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)
ART. 34
\nElenco nazionale del volontariato di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m), e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)
ART. 35
\nGruppi comunali di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2 decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)
ART. 36
\nAltre forme di volontariato organizzato di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2 decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)
ART. 37
\nContributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)
ART. 38
\nPartecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 8, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)
ART. 39
\nStrumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 9 e 15, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)
ART. 40
\nRimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 10,13 e 15 decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)
ART. 41
\nModalità di intervento del volontariato organizzato in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4,comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4,comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 11, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)
ART. 42
\nComitato nazionale del volontariato di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 12, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)
CAPO VI
\nMisure e strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile
ART 43
\nFondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione (Articolo 19, legge 225/1992; Articolo 6-bis, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)
ART. 44
\nFondo per le emergenze nazionali (Articolo 5, legge 225/1992)
ART. 45
\nFondo regionale di protezione civile (Articolo 138, commi 16 e 17, legge 388/2000; Articolo 19-sexies, comma 1, decreto-legge 266/2004, n. 266, conv. legge 306/2004)
ART. 46
\nStrumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile (Articolo 3-bis, legge 225/1992)
CAPO VII
\nNorme transitorie, di coordinamento e finali
ART. 47
\nCoordinamento dei riferimenti normativi
ART. 48
\nAbrogazioni
ART. 49
\nClausola di invarianza finanziaria (Articolo 1, comma 2, lettera l), legge 30/2017)
ART. 50
\nNorme transitorie e finali (Articolo 1, comma 3, lettera b), legge 30/2017)
Il Presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
\nDato a Roma, addi' 2 gennaio 2018
\nMATTARELLA
\nGentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
\nMinniti, Ministro dell'interno
\nPinotti, Ministro della difesa
\nAlfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
\nPoletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
\nGalletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
\nPadoan, Ministro dell'economia e delle finanze
\nFranceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
\nDelrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, Il Guardasigilli: Orlando
\n\n
Aggiornamenti e Integrazioni
\nNel testo sono evidenziate in grassetto, le integrazioni introdotte dai seguenti riferimenti normativi:
\nCAPO I
\r\nFinalità, attività e composizione del Servizio Nazionale della Protezione Civile
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
\r\n\r\nVISTO l'articolo 76 e 87 della Costituzione;
\r\n
\r\nVISTO l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
\r\n
\r\nVISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile» che delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà e nel rispetto dei principi e delle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea;
\r\n
\r\nVISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2017;
\r\n
\r\nACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza unificata, nella seduta del 14 dicembre 2017;
\r\n
\r\nUDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2017 e, in considerazione dell'osservazione formulata sull'articolo 9, comma 1, lettera b), ritenuto di sostituire le parole «d'intesa» con le parole «in raccordo», restando, comunque, inalterato il contenuto della disposizione medesima;
\r\n
\r\nACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
\r\n
\r\nVISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle
\r\npolitiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze, dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti;
\r\n
\r\nEMANA
\r\n
\r\nil seguente decreto legislativo:
\r\n
\r\nART. 1
\r\nDefinizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 1-bis, comma 1, legge 225/1992)
ART. 2
\r\nAttività di protezione civile (Articoli 3, 3-bis, commi 1 e 2, e 5, commi 2 e 4-quinquies, legge 225/1992; Articolo 93, comma 1, lettera g), decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma 4-ter, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)
ART. 3
\r\nServizio nazionale della protezione civile (Articolo 1-bis, commi 2 e 3, legge 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 14, commi 27 e ss., decreto-legge 78/2010, conv. legge 122/2010)
ART. 4
\r\nComponenti del Servizio nazionale della protezione civile(Articoli 1-bis, comma 3, e 6 legge 225/1992)
ART. 5
\r\nAttribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri (Articolo 1-bis, comma 2, legge 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)
ART. 6
\r\nAttribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile(Articolo 1-bis, comma 2, legge 225/1992; Articolo 5, comma 5, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)
CAPO II
\r\nOrganizzazione del Servizio nazionale della protezione civile
\r\n
\r\nSezione I
\r\nEventi di protezione civile
ART. 7
\r\nTipologia degli eventi emergenziali di protezione civile (Articolo 2, legge 225/1992)
Sezione II
\r\nOrganizzazione del Servizio nazionale della protezione civile
ART. 8.
\r\nFunzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri (Articolo 1-bis, comma 3, legge 225/1992; Articolo 107 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma 4, 4-ter, 5 e 6, decreto-legge 343/2001, conv. Legge 401/2001; Articolo 4, comma 2, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005)
ART. 9
\r\nFunzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6 e 14, legge 225/1992; Articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1), decreto legge 59/2012, conv. legge 100/2012)
ART 10
\r\nFunzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 11, comma 1, legge 225/1992)
ART. 11
\r\nFunzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6, 12 e 13 legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 1-bis decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012; Articolo 1, commi da 85 a 97, legge 56/2014)
ART. 12
\r\nFunzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6 e15 legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998;Articolo 12 legge 265/1999; Articolo 24, legge 42/2009 e relativi decreti legislativi di attuazione; Articolo 1, comma 1, lettera e), decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012; Articolo19 decreto-legge 95/2012, conv. legge 135/2012)
ART. 13
\r\nStrutture operative del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 1-bis, comma 3, e 11 legge 225/1992)
Sezione III
\r\nStrumenti di coordinamento e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile
ART. 14
\r\nComitato operativo nazionale della protezione civile (Articolo 10 legge 225/1992; Articolo 5, commi 3 e 3-ter decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)
ART. 15
\r\nDirettive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative (Articolo 5, commi 2 e 5 decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 8, comma 1, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005)
CAPO III
\r\nAttività per la previsione e prevenzione dei rischi
ART. 16
\r\nTipologia dei rischi di protezione civile (Articolo 1-bis, 2 e 3-bis legge 225/1992)
ART. 17
\r\nSistemi di allertamento (Articoli 3, 3-bis, comma 2, e 3-ter legge 225/1992)
ART. 18
\r\nPianificazione di protezione civile (Articolo 3, commi 3 e 6, 14, comma 1, e 15, commi 3-bis e 3-ter, 18, comma 3, lettera b) legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 4, comma 9-bis, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009; Articolo 1-bis decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012)
ART. 19
\r\nRuolo della comunità scientifica (Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001)
ART. 20
\r\nCommissione Grandi Rischi (Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001)
ART. 21
\r\nCentri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca (Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001)
ART. 22
\r\nAzioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile (Articolo 11, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009)
\r\nCAPO IV
\r\nGestione delle emergenze di rilievo nazionale
ART. 23
\r\nDichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 3 decreto-legge 245/2002, conv. legge 286/2002)
ART. 24
\r\nDeliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5-bis, comma 5, decreto-legge 343/2001, conv. Legge 401/2001; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 1, comma 422, legge 147/2013)
ART. 25
\r\nOrdinanze di protezione civile (Articoli 5 e 20 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), legge 196/2009)
ART. 26
\r\nOrdinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 1, comma 422, legge 147/2013)
ART. 27
\r\nContabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 6, comma 1, decreto-legge 263/2006, conv. legge 290/2006)
ART. 28
\r\nDisciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi (Articoli 5 legge 225/1992; Articolo 23-sexies, comma 4, decreto-legge 6/1998, conv. legge 61/1998; Articoli 107 e 108 decreto-legislativo 112/1998)
ART. 29
\r\nPartecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile (Articoli 5 legge 225/1992; Articolo 4, comma 2, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005; Articolo 40, comma 2, lettera p), legge 96/2009; Articolo 10 legge 125/2014; Articolo 27 legge 115/2015)
ART. 30
\r\nAltre disposizioni relative all'utilizzo dei segni distintivi del Dipartimento della protezione civile (Articolo 15, commi 2 e 3, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009; Articolo 10-bis decreto-legge 93/2013, conv. legge 123/2013)
\r\nCAPO V
\r\nPartecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile
\r\n
\r\nSezione I
\r\nCittadinanza attiva e partecipazione
ART. 31
\r\nPartecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 4, comma 2, decreto legislativo 117/2017)
ART. 32
\r\nIntegrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 8, comma 1, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 17, 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017)
\r\nSezione II
\r\nDisciplina della partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile
ART. 33
\r\nDisciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 32, comma 4, 41, comma 6, e 53, decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)
\r\nART. 34
\r\nElenco nazionale del volontariato di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m), e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)
ART. 35
\r\nGruppi comunali di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2 decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)
ART. 36
\r\nAltre forme di volontariato organizzato di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2 decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)
ART. 37
\r\nContributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)
ART. 38
\r\nPartecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 8, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)
ART. 39
\r\nStrumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 9 e 15, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)
ART. 40
\r\nRimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 10,13 e 15 decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)
ART. 41
\r\nModalità di intervento del volontariato organizzato in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4,comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4,comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 11, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)
ART. 42
\r\nComitato nazionale del volontariato di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 12, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)
\r\nCAPO VI
\r\nMisure e strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile
ART 43
\r\nFondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione (Articolo 19, legge 225/1992; Articolo 6-bis, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)
ART. 44
\r\nFondo per le emergenze nazionali (Articolo 5, legge 225/1992)
ART. 45
\r\nFondo regionale di protezione civile (Articolo 138, commi 16 e 17, legge 388/2000; Articolo 19-sexies, comma 1, decreto-legge 266/2004, n. 266, conv. legge 306/2004)
ART. 46
\r\nStrumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile (Articolo 3-bis, legge 225/1992)
\r\nCAPO VII
\r\nNorme transitorie, di coordinamento e finali
ART. 47
\r\nCoordinamento dei riferimenti normativi
ART. 48
\r\nAbrogazioni
ART. 49
\r\nClausola di invarianza finanziaria (Articolo 1, comma 2, lettera l), legge 30/2017)
ART. 50
\r\nNorme transitorie e finali (Articolo 1, comma 3, lettera b), legge 30/2017)
Il Presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
\r\n
\r\nDato a Roma, addi' 2 gennaio 2018
\r\n
\r\nMATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
\r\nMinniti, Ministro dell'interno
\r\nPinotti, Ministro della difesa
\r\nAlfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
\r\nPoletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
\r\nGalletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
\r\nPadoan, Ministro dell'economia e delle finanze
\r\nFranceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
\r\nDelrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, Il Guardasigilli: Orlando
\r\n\r\n\r\n\r\n
Aggiornamenti e Integrazioni
\r\n\r\nNel testo sono evidenziate in grassetto, le integrazioni introdotte dai seguenti riferimenti normativi:
\r\n\r\nPubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018
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\nIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
\nPROMULGA
\nla seguente legge:
\nArt. 1. Servizio nazionale della protezione civile
\nArt. 2. Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze
\nArt. 3. Attività e compiti di protezione civile
\nArt. 4. Direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso
\nArt. 5 Stato di emergenza e potere di ordinanza
\nArt. 6. Componenti del Servizio nazionale della protezione civile
\nArt. 7. Organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile
\nArt. 8. Consiglio nazionale della protezione civile
\nArt. 9. Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi
\nArt. 10. Comitato operativo della protezione civile
\nArt. 11. Strutture operative nazionali del Servizio
\nArt. 12. Competenze delle regioni
\nArt. 13. Competenze delle province
\nArt. 14. Competenze del prefetto
\nArt. 15. Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco
\nArt. 16. Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta
\nArt. 17. Gruppi nazionali di ricerca scientifica
\nArt. 18. Volontariato
\nArt. 19. Norma finanziaria
\nArt. 20. Disciplina delle ispezioni
\nArt. 21. Abrogazione delle norme incompatibili
\n\nLa presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
\nÈ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 1992
\nCOSSIGA
\nAndreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri
\nVisto, il Guardasigilli: Martelli
\n","value":"
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
\r\n
\r\nIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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\r\n
\r\nla seguente legge:
\r\n
\r\nArt. 1. Servizio nazionale della protezione civile
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\r\n\r\nArt. 3. Attività e compiti di protezione civile
\r\n\r\nArt. 4. Direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso
\r\n\r\nArt. 5 Stato di emergenza e potere di ordinanza
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\r\n\r\nArt. 7. Organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile
\r\n\r\nArt. 8. Consiglio nazionale della protezione civile
\r\n\r\nArt. 9. Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi
\r\n\r\nArt. 10. Comitato operativo della protezione civile
\r\n\r\nArt. 11. Strutture operative nazionali del Servizio
\r\n\r\nArt. 12. Competenze delle regioni
\r\n\r\nArt. 13. Competenze delle province
\r\n\r\nArt. 14. Competenze del prefetto
\r\n\r\nArt. 15. Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco
\r\n\r\n
\r\nArt. 16. Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta
\r\nArt. 17. Gruppi nazionali di ricerca scientifica
\r\nArt. 18. Volontariato
\r\nArt. 19. Norma finanziaria
Art. 20. Disciplina delle ispezioni
\r\n\r\nArt. 21. Abrogazione delle norme incompatibili
\r\n\r\n
\r\nLa presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992
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