{"componentChunkName":"component---src-templates-pagina-foglia-completa-template-it-jsx","path":"/it/organi-collegiali/","result":{"data":{"node":{"title":"Organi collegiali","field_titolo_esteso":"Organi collegiali","field_data":"2022-02-23T12:41:52+01:00","drupal_internal__nid":900003887,"field_id_contenuto_originale":900003888,"field_categoria_primaria":"pagina","field_streaming_homepage":false,"field_link":null,"body":{"processed":"

Nella costruzione del Servizio Nazionale è emersa progressivamente l’esigenza di creare un punto di raccordo per l’attività di previsione e prevenzione dei rischi da un lato, e per la gestione delle emergenze dall’altro.

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Per questo già a partire dal 1982 viene istituita una Commissione tecnico-scientifica per dare un parere autorevole sulle questioni scientifiche e per orientare la ricerca alla prevenzione dei rischi. Con la Legge n. 225 del 1992 la Commissione viene a configurarsi come l’organo di raccordo tra il Servizio Nazionale e la Comunità scientifica. Dal 2006, la Commissione Nazionale per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi è una struttura indipendente rispetto al Dipartimento della Protezione Civile, perché presieduta e composta da esperti qualificati nelle materie di interesse per la protezione civile. Nel Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 è disciplinata all'art. 20.

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Il Comitato Operativo (art. 14 Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018) è, invece, l’organo che assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza. Viene convocato quando la Sala situazione Italia si configura come Unità di crisi e la calamità coinvolge direttamente il Dipartimento della Protezione Civile. Costituito nel 1984, assume la sua attuale configurazione nel 2006. Il Comitato è presieduto dal Capo del Dipartimento ed è composto da rappresentanti del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

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La Commissione Nazionale per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi è la struttura di collegamento tra il Servizio Nazionale della Protezione Civile e la Comunità scientifica. La sua funzione principale è fornire pareri di carattere tecnico-scientifico su quesiti del Capo del Dipartimento e dare indicazioni su come migliorare la capacità di valutazione, previsione e prevenzione dei diversi rischi.

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L’organizzazione e le funzioni della Commissione sono state ridefinite con il Decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare dell’8 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2023.

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Alla nomina dei componenti della Commissione si provvede con un successivo decreto; fino a quel momento, la Commissione continua a operare secondo quanto stabilito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017, modificata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2018.

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Si è provveduto alla nomina dei componenti della Commissione con Decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 31 agosto 2023 - Nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in attuazione dell’articolo 2, comma 5 del decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare 8 febbraio 2023.

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La Commissione Nazionale per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi è la struttura di collegamento tra il Servizio Nazionale della Protezione Civile e la Comunità scientifica. La sua funzione principale è fornire pareri di carattere tecnico-scientifico su quesiti del Capo del Dipartimento e dare indicazioni su come migliorare la capacità di valutazione, previsione e prevenzione dei diversi rischi.

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L’organizzazione e le funzioni della Commissione sono state ridefinite con il Decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare dell’8 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2023.

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Alla nomina dei componenti della Commissione si provvede con un successivo decreto; fino a quel momento, la Commissione continua a operare secondo quanto stabilito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017, modificata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2018.

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Si è provveduto alla nomina dei componenti della Commissione con Decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 31 agosto 2023 - Nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in attuazione dell’articolo 2, comma 5 del decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare 8 febbraio 2023.

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Il Comitato operativo assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza. Si riunisce presso il Dipartimento della Protezione Civile, è presieduto dal Capo del Dipartimento ed è composto da rappresentanti di Componenti e Strutture operative del Sistema di protezione civile.

\n

Ha l'obiettivo di valutare le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza, definire le strategie di intervento e coordinare in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso.

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Composizione. Comprende rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile e Vigili del Fuoco, Forze Armate, Forze di Polizia, Croce Rossa Italiana, strutture del Servizio Sanitario Nazionale, Organizzazioni nazionali di volontariato, Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, Capitanerie di Porto, ISPRA-Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale, INGV-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche, ENEA-Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l’Ambiente, Conferenza unificata. Partecipano inoltre rappresentanti di società di servizi e aziende, es. Autostrade per l’Italia, Ferrovie dello Stato, Enel. Possono poi essere convocati anche rappresentanti di istituzioni regionali e locali di protezione civile interessate da specifiche emergenze.

\n

Funzionamento. Il Comitato dura in carica tre anni. Viene convocato dal Capo del Dipartimento o da un suo delegato e opera con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Nei casi di urgenza o emergenza il Comitato può operare anche con la presenza dei rappresentanti del Dipartimento, Vigili del Fuoco, Forze Armate, Forze di Polizia, Corpo Forestale, Croce Rossa Italiana, Capitanerie di Porto, Servizio Sanitario Nazionale ed Enea.

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Il Comitato operativo è stato istituito dalla Legge n. 225 del 1992, all'art. 10 ed è regolamentato dall'articolo 14 del Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018.

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Il Comitato operativo assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza. Si riunisce presso il Dipartimento della Protezione Civile, è presieduto dal Capo del Dipartimento ed è composto da rappresentanti di Componenti e Strutture operative del Sistema di protezione civile.

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Ha l'obiettivo di valutare le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza, definire le strategie di intervento e coordinare in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso.

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Composizione. Comprende rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile e Vigili del Fuoco, Forze Armate, Forze di Polizia, Croce Rossa Italiana, strutture del Servizio Sanitario Nazionale, Organizzazioni nazionali di volontariato, Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, Capitanerie di Porto, ISPRA-Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale, INGV-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche, ENEA-Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l’Ambiente, Conferenza unificata. Partecipano inoltre rappresentanti di società di servizi e aziende, es. Autostrade per l’Italia, Ferrovie dello Stato, Enel. Possono poi essere convocati anche rappresentanti di istituzioni regionali e locali di protezione civile interessate da specifiche emergenze.

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Funzionamento. Il Comitato dura in carica tre anni. Viene convocato dal Capo del Dipartimento o da un suo delegato e opera con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Nei casi di urgenza o emergenza il Comitato può operare anche con la presenza dei rappresentanti del Dipartimento, Vigili del Fuoco, Forze Armate, Forze di Polizia, Corpo Forestale, Croce Rossa Italiana, Capitanerie di Porto, Servizio Sanitario Nazionale ed Enea.

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Il Comitato operativo è stato istituito dalla Legge n. 225 del 1992, all'art. 10 ed è regolamentato dall'articolo 14 del Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018.

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IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

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VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario e, in particolare, l’articolo 16 concernente l’istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale;

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VISTO il Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2014, applicabile anche ai consulenti ai sensi dello stesso Codice;

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VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30 recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile e, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera e), relativo al criterio di delega concernente la disciplina della partecipazione e della collaborazione delle università e degli enti e istituti di ricerca alle attività di protezione civile;

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VISTO il decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1 recante Codice della protezione civile, e in particolare l’articolo 20 che, in coerenza con le tipologie di rischio di cui all’articolo 16 del medesimo Codice, indica la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi quale organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile e prevede che la composizione e le modalità di funzionamento della stessa Commissione siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

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VISTO altresì, l’articolo 21 del predetto decreto legislativo n. 1 del 2018, che definisce le modalità di individuazione dei Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca;

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VISTO il  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012,  concernente la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di competenza;

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VISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 24 luglio 2013 recante individuazione dei Centri di competenza, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, e successive modifiche e integrazioni;

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VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

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VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'art. 21, relativo all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile;

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VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 28 aprile 2021, recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;

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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l’incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento all’articolo 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;

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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

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RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 5 dicembre 2022 all’ing. Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2011, concernente la riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi che, nel definire l'articolazione, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione stessa, ha rinviato, per la nomina dei componenti, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017, e successive modifiche e integrazioni, recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;

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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020 recante composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

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VISTO il decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare del 29 novembre 2022 recante “Proroga del funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni” che ha previsto la proroga al 28 febbraio 2023 della predetta Commissione, nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni;

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VISTO il decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare dell’8 febbraio 2023 recante la nuova “Composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1” che ha previsto, all’articolo 6, comma 1 che fino all’entrata in vigore del decreto di nomina dei componenti di cui all’articolo 2, comma 5 del medesimo decreto 8 febbraio 2023, la Commissione continui a operare, secondo le previgenti disposizioni, nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni; al comma 2 che, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto di nomina dei componenti di cui all’articolo 2, comma 5, siano abrogati i precedenti provvedimenti inerenti la composizione della Commissione;

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VISTO l’articolo 2, comma 1 del citato decreto dell’8 febbraio 2023 che articola la Commissione in otto settori inerenti alle diverse tipologie di rischio e il comma 5 del medesimo articolo 2 che prevede che alla nomina del Presidente e del Vicepresidente, del referente di settore e relativo sostituto, nonché degli altri componenti della Commissione si provveda con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

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VISTO l’articolo 2 del citato decreto dell’8 febbraio 2023 e in particolare: il comma 2 che prevede che i componenti della Commissione siano individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile, tenendo conto delle specificità dei rischi trattati e garantendo un'adeguata rappresentatività di genere, tra i legali rappresentanti dei Centri di competenza e tra esperti di comprovata esperienza in materia e che le disponibilità di questi ultimi esperti vengano raccolte anche avvalendosi del supporto degli organi di coordinamento nazionali delle università e degli enti di ricerca; il comma 3 che dispone che i componenti della Commissione, qualora scelti tra gli esperti appartenenti alle istituzioni universitarie, siano individuati tra i professori di prima fascia e tra i professori di seconda fascia che al momento della nomina siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per docenti di prima fascia mentre, qualora scelti tra gli esperti appartenenti agli enti di ricerca, che tali esperti siano individuati tra i dirigenti di ricerca e tra i primi ricercatori che al momento della nomina siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per docenti di prima fascia o di idoneità ad un concorso per dirigente di ricerca; il comma 4 che prevede che il Presidente e il Vicepresidente siano individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile tra personalità di alto prestigio scientifico, culturale o istituzionale nei rischi di protezione civile;

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DATO ATTO che gli esperti appartenenti alle istituzioni universitarie e di ricerca sono stati individuati anche sentiti il Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI) ed il Presidente della Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca (CoPER);

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VISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)”, acquisita agli atti con prot. DPC-0020076 del 21/04/2023, con la quale il legale rappresentante nomina quali propri delegati permanenti il componente del “settore rischio sismico”, il componente del “settore rischio vulcanico” ed il componente del “settore rischio da maremoto”;

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VISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Consorzio della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica e Strutturale (ReLUIS)”, acquisita agli atti con prot. DPC-0031519 del 20/06/202 con la quale il legale rappresentate nomina quale proprio delegato permanente il componente del “settore rischio sismico”;

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VISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Fondazione Eucentre”, acquisita agli atti con prot. DPC-0023282 del 10/05/2023, con la quale il legale rappresentante nomina quale proprio delegato permanente il componente del “settore rischio sismico”;

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VISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Centro Studi Per L’Ingegneria Idrogeologica Vulcanica e Sismica (PLINIVS/LUPT)” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, acquisita agli atti con prot. DPC-0031246 del 19/06/2023, con la quale il legale rappresentante conferma la propria nomina a componente del “settore rischio vulcanico”;

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VISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)”, acquisita agli atti con prot. DPC-0026495 del 25/05/2023, con la quale il legale rappresentate nomina quali propri delegati permanenti il componente del “settore rischio da maremoto”, il componente del “settore rischio da incendi boschivi e da deficit idrico”, il componente del “settore rischio chimico, tecnologico, industriale e da trasporti” ed il componente del “settore rischio ambientale e igienico-sanitario”;

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VISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRPI/CNR)”, acquisita agli atti con prot. DPC-0019927 del 20/04/2023, con la quale il legale rappresentante conferma la propria nomina a componente del “settore rischio idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici e climatici\";

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VISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza  “Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima  del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISAC/CNR)”, acquisita agli atti con prot. DPC-0026740 del 26/05/2023, con la quale il legale rappresentante conferma la propria nomina a componente del “settore rischio idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici e climatici\";

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VISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Centro per la Protezione Civile (CPC)” dell’Università di Firenze, acquisita agli atti con prot. DPC-0020870 del 27/04/2023, con la quale il legale rappresentante conferma la propria nomina a componente del “settore rischio idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici e climatici\";

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VISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Fondazione Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale (CIMA)”, acquisita agli atti con prot. DPC-0020693 del 26/04/2023, con la quale il legale rappresentante conferma la propria nomina a componente del “settore rischio idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici e climatici\" e a componente del “settore rischio da incendi boschivi e da deficit idrico”;

\n

VISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza  Istituto di Ricerca Sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRSA/CNR)”, acquisita agli atti con prot. DPC-0020732 del 27/04/2023, con la quale il legale rappresentate nomina quali propri delegati permanenti il componente del “settore rischio da incendi boschivi e da deficit idrico” ed il componente del “settore rischio ambientale e igienico-sanitario”;

\n

VISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Istituto di metodologie per l'analisi ambientale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IMAA/CNR)”, acquisita agli atti con prot. DPC-0019898 del 20/04/2023, con la quale il legale rappresentante conferma la propria nomina a componente del “settore rischio idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici e climatici;

\n

VISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Laboratorio Mobilità e Trasporti (LABMOT)” del Politecnico di Milano, acquisita agli atti con prot. DPC-0025000 del 18/05/2023, con la quale il legale rappresentate nomina quale proprio delegato permanente il componente del “settore rischio chimico, tecnologico, industriale e da trasporti”;

\n

VISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS)”, acquisita agli atti con prot. DPC-0020083 del 21/04/2023, con la quale il legale rappresentate nomina quale proprio delegato permanente il componente del “settore rischio ambientale e igienico-sanitario”;

\n

VISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile, acquisita agli atti con prot. DPC-0020360 del 24/04/2023, con la quale il Direttore dell’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare (ISIN) indica un esperto in rappresentanza dell’Ispettorato stesso quale componente del “settore rischio nucleare e radiologico”;

\n

VISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile, acquisita agli atti con prot. DPC-0020108 del 21/04/2023, con la quale il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), indica due esperti in rappresentanza dell’Istituto stesso rispettivamente quale componente del “settore rischio nucleare e radiologico” e quale componente del “settore rischio ambientale e igienico-sanitario”;

\n

VISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile, acquisita agli atti con prot. DPC-0029684 del 12/06/2023, con la quale il Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) indica un esperto in rappresentanza dell’Istituto stesso quale componente del “settore rischio da incendi boschivi e da deficit idrico”;

\n

VISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile, acquisita agli atti con prot. DPC-0032043 del 23/06/2023 con la quale il Direttore dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) indica un esperto in rappresentanza dell’Istituto stesso quale componente del “settore rischio ambientale e igienico-sanitario”;

\n

VISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile, acquisita agli atti con prot. DPC-0023504 dell’11/05/2023, con la quale la Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno indica un esperto in rappresentanza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente del “settore rischio chimico, tecnologico, industriale e da trasporti”;

\n

RAVVISATA l’esigenza di provvedere alla nomina del Presidente, del Vicepresidente, del referente e del sostituto di ciascun settore e degli altri componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei Grandi rischi;

\n

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile,

\n

DECRETA

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ART. 1
(Componenti)

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  1.  In attuazione dell’articolo 2, comma 5 del decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare 8 febbraio 2023 recante “Composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1” sono nominati, di seguito, il Presidente, il Vicepresidente e, per ciascun settore di rischio, il referente, il sostituto e gli altri componenti della Commissione.
    \n\tPresidente: prof. Eugenio Coccia, professore ordinario di Astronomia e Astrofisica - Gran Sasso Science Institute (GSSI) dell'Aquila ;
    \n\tVicepresidente: dott. Roberto Oreficini Rosi, già Direttore Generale dell’Ufficio Rischi Idrogeologici e Antropici del Dipartimento della protezione civile.\n

    1) Settore rischio sismico

    \n

    \tComponente e Referente: prof. Roberto Paolucci, professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni - Politecnico di Milano;                  
    \n\tComponente e sostituto del Referente: prof. Stefano Parolai, professore ordinario di Geofisica della Terra Solida - Università degli Studi di Trieste;
    \n\tComponente: prof. Massimiliano Rinaldo Barchi, professore ordinario di Geologia strutturale - Università degli Studi di Perugia;
    \n\tComponente: dott. Marco Pagani, Coordinatore del gruppo di pericolosità sismica (Seismic Hazard Coordinator) della Fondazione GEM;
    \n\tComponente: prof.ssa Francesca da Porto, professoressa ordinaria di Tecnica delle Costruzioni - Università degli Studi di Padova;
    \n\tComponente: dott. Claudio Chiarabba,  Dirigente di Ricerca - Direttore del Dipartimento Terremoti del Centro di competenza “INGV”;
    \n\tComponente: Prof. Andrea Prota, professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni - Università degli Studi di Napoli Federico II - Rappresentante del Centro di competenza “Consorzio ReLUIS”;
    \n\tComponente : prof. Rui Pinho, professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni - Università di Pavia – Vice Presidente del Centro di competenza “Fondazione Eucentre”.

    \n

    2) Settore rischio vulcanico

    \n

    \tComponente e Referente: prof. Mauro Rosi, già professore ordinario di Geochimica e Vulcanologia - Università di Pisa;
    \n\tComponente e sostituto del Referente: prof. Raffaello Cioni, professore associato di Geochimica e Vulcanologia - Università degli Studi di Firenze;
    \n\tComponente: prof. Valerio Acocella, professore associato di Geologia Strutturale - Università degli Studi Roma Tre;
    \n\tComponente: prof. Guido Giordano, professore ordinario di Geochimica e Vulcanologia - Università degli Studi Roma Tre;
    \n\tComponente: prof. Alessandro Aiuppa, professore ordinario di Geochimica e Vulcanologia - Università degli Studi di Palermo;
    \n\tComponente: prof. Marco Viccaro, professore associato di Geochimica e Vulcanologia - Università degli Studi di Catania;
    \n\tComponente: dott.ssa Francesca Bianco, Dirigente di Ricerca - Direttrice del Dipartimento Vulcani del Centro di competenza “INGV”;
    \n\tComponente: prof. Giulio Zuccaro, professore ordinario di Scienza delle costruzioni - Università degli Studi di Napoli Federico II - Responsabile scientifico del Centro di competenza “Centro Studi PLINIVS/LUPT”.

    \n

    3) Settore rischio da maremoto

    \n

    \tComponente e Referente: prof. Francesco Latino Chiocci, professore ordinario di Geologia Stratigrafica e Sedimentologica - Università degli Studi di Roma La Sapienza;   
    \n\tComponente e sostituto del Referente: prof. Felice Arena, professore ordinario di Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia - Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria;
    \n\tComponente: prof. Maurizio Brocchini, professore ordinario di Idraulica - Università Politecnica delle Marche;
    \n\tComponente: prof.  Enrico Foti, professore ordinario di Idraulica - Università degli Studi di Catania;
    \n\tComponente: prof. Attilio Sulli, professore ordinario di Geologia Stratigrafica e Sedimentologica - Università degli Studi di Palermo;
    \n\tComponente: dott. Fabio Trincardi, Direttore del Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (DSSTTA/CNR);
    \n\tComponente: dott. Alessandro Amato, Dirigente di Ricerca - Responsabile del Centro Allerta Tsunami del Centro di competenza “INGV”;
    \n\tComponente: ing. Maurizio Ferla, Dirigente - Responsabile del Centro per la caratterizzazione ambientale e la protezione della fascia costiera, la climatologia marina e l’oceanografica operativa (CN-COS) del Centro di competenza “ISPRA”.

    \n

    4) Settore rischio idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici e climatici

    \n

    \tComponente e Referente: prof.ssa Francesca Bozzano, professoressa ordinaria di Geologia Applicata - Università degli Studi di Roma La Sapienza;
    \n\tComponente e sostituto del Referente: prof. Alberto Montanari, professore ordinario di Costruzioni Idrauliche, Marittime e Idrologia - Alma Mater Studiorum Università di Bologna;
    \n\tComponente: prof. Pierluigi Claps, professore ordinario di Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia - Politecnico di Torino;
    \n\tComponente: prof. Pasquale Versace, professore emerito di Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia - Università della Calabria;
    \n\tComponente: ing. Tommaso Moramarco, Dirigente di ricerca - Direttore del Centro di competenza “IRPI/CNR”;
    \n\tComponente: dott.ssa Maria Cristina Facchini, Dirigente di ricerca - Direttrice del Centro di competenza “ISAC/CNR”;
    \n\tComponente: prof. Nicola Casagli, professore ordinario di Geologia Applicata - Università degli Studi di Firenze - Presidente del Centro di competenza “CPC dell’Università di Firenze”;
    \n\tComponente: prof. Luca Ferraris, professore aggregato di Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia - Università di Genova - Presidente del Centro di competenza “Fondazione CIMA”.

    \n

    5) Settore rischio da incendi boschivi e da deficit idrico

    \n

    \tComponente e Referente: prof. Attilio Toscano, professore ordinario di Idraulica Agraria e Sistemazioni Idraulico-Forestali - Università di Bologna Alma Mater Studiorum;
    \n\tComponente e sostituto del Referente: prof. Antonino Cancelliere, professore ordinario di Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia - Università degli Studi di Catania;
    \n\tComponente: prof. Davide Ascoli, professore associato di Assestamento Forestale e Selvicoltura - Università di Torino;
    \n\tComponente: dott.ssa Simona Ramberti, Tecnologa III livello - ISTAT;
    \n\tComponente: dott. Emanuele Romano, Ricercatore del Centro di competenza “IRSA/CNR”;
    \n\tComponente: dott.ssa Gelsomina Pappalardo, Dirigente di Ricerca - Direttrice del Centro di competenza “IMAA/CNR”;
    \n\tComponente: ing. Claudio Numa, Dirigente - Responsabile del Centro Nazionale per le crisi e le emergenze ambientali e il danno del Centro di competenza “ISPRA”;
    \n\tComponente: prof. Luca Ferraris, professore aggregato di Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia - Università di Genova - Presidente del Centro di competenza “Fondazione CIMA”.

    \n

    6) Settore rischio nucleare e radiologico

    \n

    \tComponente e Referente: prof. Marco Enrico Ricotti, professore ordinario di Impianti Nucleari - Politecnico di Milano;
    \n\tComponente e sostituto del Referente: prof. Gianfranco Caruso, professore ordinario di Impianti Nucleari - Università degli Studi di Roma La Sapienza;
    \n\tComponente: prof. Sandro Paci, professore ordinario di Impianti Nucleari - Università di Pisa;
    \n\tComponente: prof. Alberto Rotondi, già professore ordinario di Fisica Nucleare - Università di Pavia;
    \n\tComponente: dott.ssa Elena Fantuzzi, Dirigente di Ricerca - Responsabile dell’Istituto di Radioprotezione dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
    \n\tComponente: dott.ssa Fabiana Gramegna, Dirigente di Ricerca - Direttrice dei Laboratori Nazionali di Legnaro dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN);
    \n\tComponente: dott. Massimo Altavilla, I Tecnologo - Responsabile dell’area rischio radiologico dell’ISIN;
    \n\tComponente: dott. Francesco Bochicchio, Dirigente di Ricerca - Direttore del Centro Nazionale Protezione dalle Radiazioni e Fisica Computazionale dell’ISS.

    \n

    7) Settore rischio chimico, tecnologico, industriale e da trasporti

    \n

    \tComponente e Referente: prof.ssa Marcella Trombetta, professoressa ordinaria di Fondamenti Chimici delle Tecnologie - Università Campus Bio-Medico di Roma;
    \n\tComponente e sostituto del Referente: prof. Giuseppe Maschio, professore emerito di Impianti Chimici - Università degli Studi di Padova
    \n\tComponente: prof. Gennaro Nicola Bifulco, professore ordinario di Trasporti - Università degli Studi di Napoli Federico II;
    \n\tComponente: prof. Valerio Cozzani, professore ordinario di Impianti Chimici - Università di Bologna Alma Mater Studiorum;
    \n\tComponente: prof. Giuseppe Cantisani, professore associato di Strade, Ferrovie e Aeroporti - Università degli Studi di Roma La Sapienza;
    \n\tComponente: ing. Marco Frezza, Dirigente Generale - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
    \n\tComponente: ing. Valeria Frittelloni, I Tecnologo - Direttrice del Dipartimento per la valutazione, i controlli e la sostenibilità ambientale del Centro di competenza “ISPRA”;
    \n\tComponente: ing. Luca Studer, Ricercatore di Trasporti - Politecnico di Milano - Responsabile del Centro di competenza “LABMOT” del Politecnico di Milano.

    \n

    8) Settore rischio ambientale e igienico-sanitario

    \n

    \tComponente e Referente: prof. Franco Locatelli, professore ordinario di Pediatria - Università Cattolica del Sacro Cuore;
    \n\tComponente e sostituto del Referente: prof.ssa Anna Odone, professoressa ordinaria di Igiene Generale ed Applicata - Università degli Studi di Pavia;  
    \n\tComponente: prof. Fausto Baldanti, professore ordinario di Microbiologia e Microbiologia Clinica - Università degli Studi di Pavia;
    \n\tComponente: dott.ssa Giovanna Tranfo, Dirigente di ricerca - Direttrice del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’INAIL;
    \n\tComponente: dott. Marco Martuzzi - Dirigente di Ricerca - Direttore del Dipartimento Ambiente e Salute dell’ISS;
    \n\tComponente: ing. Claudio Numa, Dirigente - Responsabile del Centro Nazionale per le crisi e le emergenze ambientali e il danno del Centro di competenza “ISPRA”;
    \n\tComponente: dott.ssa Paola Del Negro, Dirigente di Ricerca - Direttrice Generale del Centro di competenza “OGS”;
    \n\tComponente: dott. Stefano Polesello, Dirigente di ricerca del Centro di competenza “IRSA/CNR.

  2. \n

ART. 2
(Durata e funzionamento)

\n
  1. La Commissione, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare 8 febbraio 2023, dura in carica cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. \n
  3.  Circa le modalità di funzionamento della Commissione e per quanto non espressamente disposto nel presente decreto, si rinvia alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare 8 febbraio 2023.
  4. \n

ART 3
(Abrogazioni)

\n
  1. Ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare 8 febbraio 2023, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
    \n\ta) il decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare del 29 novembre 2022 recante proroga del funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017;
    \n\tb)  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020 recante composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
    \n\tc)  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2018  recante modifiche inerenti la composizione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.
    \n\td)  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
    \n\te)  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2015  recante ulteriori modifiche inerenti alla composizione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
    \n\tf)  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2013 recante integrazioni e modifiche inerenti alla composizione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
    \n\tg)  il  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2011 recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
    \n\th)  il  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2011 recante riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.
  2. \n

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
\nNello Musumeci                                                                  

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IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

\r\n\r\n

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario e, in particolare, l’articolo 16 concernente l’istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale;

\r\n\r\n

VISTO il Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2014, applicabile anche ai consulenti ai sensi dello stesso Codice;

\r\n\r\n

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30 recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile e, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera e), relativo al criterio di delega concernente la disciplina della partecipazione e della collaborazione delle università e degli enti e istituti di ricerca alle attività di protezione civile;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1 recante Codice della protezione civile, e in particolare l’articolo 20 che, in coerenza con le tipologie di rischio di cui all’articolo 16 del medesimo Codice, indica la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi quale organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile e prevede che la composizione e le modalità di funzionamento della stessa Commissione siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

\r\n\r\n

VISTO altresì, l’articolo 21 del predetto decreto legislativo n. 1 del 2018, che definisce le modalità di individuazione dei Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca;

\r\n\r\n

VISTO il  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012,  concernente la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di competenza;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 24 luglio 2013 recante individuazione dei Centri di competenza, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, e successive modifiche e integrazioni;

\r\n\r\n

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'art. 21, relativo all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 28 aprile 2021, recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l’incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento all’articolo 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

\r\n\r\n

RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 5 dicembre 2022 all’ing. Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2011, concernente la riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi che, nel definire l'articolazione, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione stessa, ha rinviato, per la nomina dei componenti, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017, e successive modifiche e integrazioni, recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020 recante composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare del 29 novembre 2022 recante “Proroga del funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni” che ha previsto la proroga al 28 febbraio 2023 della predetta Commissione, nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare dell’8 febbraio 2023 recante la nuova “Composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1” che ha previsto, all’articolo 6, comma 1 che fino all’entrata in vigore del decreto di nomina dei componenti di cui all’articolo 2, comma 5 del medesimo decreto 8 febbraio 2023, la Commissione continui a operare, secondo le previgenti disposizioni, nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni; al comma 2 che, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto di nomina dei componenti di cui all’articolo 2, comma 5, siano abrogati i precedenti provvedimenti inerenti la composizione della Commissione;

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 2, comma 1 del citato decreto dell’8 febbraio 2023 che articola la Commissione in otto settori inerenti alle diverse tipologie di rischio e il comma 5 del medesimo articolo 2 che prevede che alla nomina del Presidente e del Vicepresidente, del referente di settore e relativo sostituto, nonché degli altri componenti della Commissione si provveda con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 2 del citato decreto dell’8 febbraio 2023 e in particolare: il comma 2 che prevede che i componenti della Commissione siano individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile, tenendo conto delle specificità dei rischi trattati e garantendo un'adeguata rappresentatività di genere, tra i legali rappresentanti dei Centri di competenza e tra esperti di comprovata esperienza in materia e che le disponibilità di questi ultimi esperti vengano raccolte anche avvalendosi del supporto degli organi di coordinamento nazionali delle università e degli enti di ricerca; il comma 3 che dispone che i componenti della Commissione, qualora scelti tra gli esperti appartenenti alle istituzioni universitarie, siano individuati tra i professori di prima fascia e tra i professori di seconda fascia che al momento della nomina siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per docenti di prima fascia mentre, qualora scelti tra gli esperti appartenenti agli enti di ricerca, che tali esperti siano individuati tra i dirigenti di ricerca e tra i primi ricercatori che al momento della nomina siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per docenti di prima fascia o di idoneità ad un concorso per dirigente di ricerca; il comma 4 che prevede che il Presidente e il Vicepresidente siano individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile tra personalità di alto prestigio scientifico, culturale o istituzionale nei rischi di protezione civile;

\r\n\r\n

DATO ATTO che gli esperti appartenenti alle istituzioni universitarie e di ricerca sono stati individuati anche sentiti il Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI) ed il Presidente della Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca (CoPER);

\r\n\r\n

VISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)”, acquisita agli atti con prot. DPC-0020076 del 21/04/2023, con la quale il legale rappresentante nomina quali propri delegati permanenti il componente del “settore rischio sismico”, il componente del “settore rischio vulcanico” ed il componente del “settore rischio da maremoto”;

\r\n\r\n

VISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Consorzio della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica e Strutturale (ReLUIS)”, acquisita agli atti con prot. DPC-0031519 del 20/06/202 con la quale il legale rappresentate nomina quale proprio delegato permanente il componente del “settore rischio sismico”;

\r\n\r\n

VISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Fondazione Eucentre”, acquisita agli atti con prot. DPC-0023282 del 10/05/2023, con la quale il legale rappresentante nomina quale proprio delegato permanente il componente del “settore rischio sismico”;

\r\n\r\n

VISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Centro Studi Per L’Ingegneria Idrogeologica Vulcanica e Sismica (PLINIVS/LUPT)” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, acquisita agli atti con prot. DPC-0031246 del 19/06/2023, con la quale il legale rappresentante conferma la propria nomina a componente del “settore rischio vulcanico”;

\r\n\r\n

VISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)”, acquisita agli atti con prot. DPC-0026495 del 25/05/2023, con la quale il legale rappresentate nomina quali propri delegati permanenti il componente del “settore rischio da maremoto”, il componente del “settore rischio da incendi boschivi e da deficit idrico”, il componente del “settore rischio chimico, tecnologico, industriale e da trasporti” ed il componente del “settore rischio ambientale e igienico-sanitario”;

\r\n\r\n

VISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRPI/CNR)”, acquisita agli atti con prot. DPC-0019927 del 20/04/2023, con la quale il legale rappresentante conferma la propria nomina a componente del “settore rischio idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici e climatici\";

\r\n\r\n

VISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza  “Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima  del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISAC/CNR)”, acquisita agli atti con prot. DPC-0026740 del 26/05/2023, con la quale il legale rappresentante conferma la propria nomina a componente del “settore rischio idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici e climatici\";

\r\n\r\n

VISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Centro per la Protezione Civile (CPC)” dell’Università di Firenze, acquisita agli atti con prot. DPC-0020870 del 27/04/2023, con la quale il legale rappresentante conferma la propria nomina a componente del “settore rischio idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici e climatici\";

\r\n\r\n

VISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Fondazione Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale (CIMA)”, acquisita agli atti con prot. DPC-0020693 del 26/04/2023, con la quale il legale rappresentante conferma la propria nomina a componente del “settore rischio idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici e climatici\" e a componente del “settore rischio da incendi boschivi e da deficit idrico”;

\r\n\r\n

VISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza  Istituto di Ricerca Sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRSA/CNR)”, acquisita agli atti con prot. DPC-0020732 del 27/04/2023, con la quale il legale rappresentate nomina quali propri delegati permanenti il componente del “settore rischio da incendi boschivi e da deficit idrico” ed il componente del “settore rischio ambientale e igienico-sanitario”;

\r\n\r\n

VISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Istituto di metodologie per l'analisi ambientale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IMAA/CNR)”, acquisita agli atti con prot. DPC-0019898 del 20/04/2023, con la quale il legale rappresentante conferma la propria nomina a componente del “settore rischio idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici e climatici;

\r\n\r\n

VISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Laboratorio Mobilità e Trasporti (LABMOT)” del Politecnico di Milano, acquisita agli atti con prot. DPC-0025000 del 18/05/2023, con la quale il legale rappresentate nomina quale proprio delegato permanente il componente del “settore rischio chimico, tecnologico, industriale e da trasporti”;

\r\n\r\n

VISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile dal Centro di competenza “Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS)”, acquisita agli atti con prot. DPC-0020083 del 21/04/2023, con la quale il legale rappresentate nomina quale proprio delegato permanente il componente del “settore rischio ambientale e igienico-sanitario”;

\r\n\r\n

VISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile, acquisita agli atti con prot. DPC-0020360 del 24/04/2023, con la quale il Direttore dell’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare (ISIN) indica un esperto in rappresentanza dell’Ispettorato stesso quale componente del “settore rischio nucleare e radiologico”;

\r\n\r\n

VISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile, acquisita agli atti con prot. DPC-0020108 del 21/04/2023, con la quale il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), indica due esperti in rappresentanza dell’Istituto stesso rispettivamente quale componente del “settore rischio nucleare e radiologico” e quale componente del “settore rischio ambientale e igienico-sanitario”;

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VISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile, acquisita agli atti con prot. DPC-0029684 del 12/06/2023, con la quale il Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) indica un esperto in rappresentanza dell’Istituto stesso quale componente del “settore rischio da incendi boschivi e da deficit idrico”;

\r\n\r\n

VISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile, acquisita agli atti con prot. DPC-0032043 del 23/06/2023 con la quale il Direttore dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) indica un esperto in rappresentanza dell’Istituto stesso quale componente del “settore rischio ambientale e igienico-sanitario”;

\r\n\r\n

VISTA la nota pervenuta al Dipartimento della protezione civile, acquisita agli atti con prot. DPC-0023504 dell’11/05/2023, con la quale la Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno indica un esperto in rappresentanza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente del “settore rischio chimico, tecnologico, industriale e da trasporti”;

\r\n\r\n

RAVVISATA l’esigenza di provvedere alla nomina del Presidente, del Vicepresidente, del referente e del sostituto di ciascun settore e degli altri componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei Grandi rischi;

\r\n\r\n

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile,

\r\n\r\n

DECRETA

\r\n\r\n

ART. 1
\r\n(Componenti)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1.  In attuazione dell’articolo 2, comma 5 del decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare 8 febbraio 2023 recante “Composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1” sono nominati, di seguito, il Presidente, il Vicepresidente e, per ciascun settore di rischio, il referente, il sostituto e gli altri componenti della Commissione.
    \r\n\tPresidente: prof. Eugenio Coccia, professore ordinario di Astronomia e Astrofisica - Gran Sasso Science Institute (GSSI) dell'Aquila ;
    \r\n\tVicepresidente: dott. Roberto Oreficini Rosi, già Direttore Generale dell’Ufficio Rischi Idrogeologici e Antropici del Dipartimento della protezione civile.
    \r\n\t
    \r\n\t1) Settore rischio sismico
    \r\n\t
    \r\n\tComponente e Referente: prof. Roberto Paolucci, professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni - Politecnico di Milano;                  
    \r\n\tComponente e sostituto del Referente: prof. Stefano Parolai, professore ordinario di Geofisica della Terra Solida - Università degli Studi di Trieste;
    \r\n\tComponente: prof. Massimiliano Rinaldo Barchi, professore ordinario di Geologia strutturale - Università degli Studi di Perugia;
    \r\n\tComponente: dott. Marco Pagani, Coordinatore del gruppo di pericolosità sismica (Seismic Hazard Coordinator) della Fondazione GEM;
    \r\n\tComponente: prof.ssa Francesca da Porto, professoressa ordinaria di Tecnica delle Costruzioni - Università degli Studi di Padova;
    \r\n\tComponente: dott. Claudio Chiarabba,  Dirigente di Ricerca - Direttore del Dipartimento Terremoti del Centro di competenza “INGV”;
    \r\n\tComponente: Prof. Andrea Prota, professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni - Università degli Studi di Napoli Federico II - Rappresentante del Centro di competenza “Consorzio ReLUIS”;
    \r\n\tComponente : prof. Rui Pinho, professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni - Università di Pavia – Vice Presidente del Centro di competenza “Fondazione Eucentre”.
    \r\n\t
    \r\n\t2) Settore rischio vulcanico
    \r\n\t
    \r\n\tComponente e Referente: prof. Mauro Rosi, già professore ordinario di Geochimica e Vulcanologia - Università di Pisa;
    \r\n\tComponente e sostituto del Referente: prof. Raffaello Cioni, professore associato di Geochimica e Vulcanologia - Università degli Studi di Firenze;
    \r\n\tComponente: prof. Valerio Acocella, professore associato di Geologia Strutturale - Università degli Studi Roma Tre;
    \r\n\tComponente: prof. Guido Giordano, professore ordinario di Geochimica e Vulcanologia - Università degli Studi Roma Tre;
    \r\n\tComponente: prof. Alessandro Aiuppa, professore ordinario di Geochimica e Vulcanologia - Università degli Studi di Palermo;
    \r\n\tComponente: prof. Marco Viccaro, professore associato di Geochimica e Vulcanologia - Università degli Studi di Catania;
    \r\n\tComponente: dott.ssa Francesca Bianco, Dirigente di Ricerca - Direttrice del Dipartimento Vulcani del Centro di competenza “INGV”;
    \r\n\tComponente: prof. Giulio Zuccaro, professore ordinario di Scienza delle costruzioni - Università degli Studi di Napoli Federico II - Responsabile scientifico del Centro di competenza “Centro Studi PLINIVS/LUPT”.
    \r\n\t
    \r\n\t3) Settore rischio da maremoto
    \r\n\t
    \r\n\tComponente e Referente: prof. Francesco Latino Chiocci, professore ordinario di Geologia Stratigrafica e Sedimentologica - Università degli Studi di Roma La Sapienza;   
    \r\n\tComponente e sostituto del Referente: prof. Felice Arena, professore ordinario di Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia - Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria;
    \r\n\tComponente: prof. Maurizio Brocchini, professore ordinario di Idraulica - Università Politecnica delle Marche;
    \r\n\tComponente: prof.  Enrico Foti, professore ordinario di Idraulica - Università degli Studi di Catania;
    \r\n\tComponente: prof. Attilio Sulli, professore ordinario di Geologia Stratigrafica e Sedimentologica - Università degli Studi di Palermo;
    \r\n\tComponente: dott. Fabio Trincardi, Direttore del Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (DSSTTA/CNR);
    \r\n\tComponente: dott. Alessandro Amato, Dirigente di Ricerca - Responsabile del Centro Allerta Tsunami del Centro di competenza “INGV”;
    \r\n\tComponente: ing. Maurizio Ferla, Dirigente - Responsabile del Centro per la caratterizzazione ambientale e la protezione della fascia costiera, la climatologia marina e l’oceanografica operativa (CN-COS) del Centro di competenza “ISPRA”.
    \r\n\t
    \r\n\t4) Settore rischio idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici e climatici
    \r\n\t
    \r\n\tComponente e Referente: prof.ssa Francesca Bozzano, professoressa ordinaria di Geologia Applicata - Università degli Studi di Roma La Sapienza;
    \r\n\tComponente e sostituto del Referente: prof. Alberto Montanari, professore ordinario di Costruzioni Idrauliche, Marittime e Idrologia - Alma Mater Studiorum Università di Bologna;
    \r\n\tComponente: prof. Pierluigi Claps, professore ordinario di Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia - Politecnico di Torino;
    \r\n\tComponente: prof. Pasquale Versace, professore emerito di Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia - Università della Calabria;
    \r\n\tComponente: ing. Tommaso Moramarco, Dirigente di ricerca - Direttore del Centro di competenza “IRPI/CNR”;
    \r\n\tComponente: dott.ssa Maria Cristina Facchini, Dirigente di ricerca - Direttrice del Centro di competenza “ISAC/CNR”;
    \r\n\tComponente: prof. Nicola Casagli, professore ordinario di Geologia Applicata - Università degli Studi di Firenze - Presidente del Centro di competenza “CPC dell’Università di Firenze”;
    \r\n\tComponente: prof. Luca Ferraris, professore aggregato di Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia - Università di Genova - Presidente del Centro di competenza “Fondazione CIMA”.
    \r\n\t
    \r\n\t5) Settore rischio da incendi boschivi e da deficit idrico
    \r\n\t
    \r\n\tComponente e Referente: prof. Attilio Toscano, professore ordinario di Idraulica Agraria e Sistemazioni Idraulico-Forestali - Università di Bologna Alma Mater Studiorum;
    \r\n\tComponente e sostituto del Referente: prof. Antonino Cancelliere, professore ordinario di Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia - Università degli Studi di Catania;
    \r\n\tComponente: prof. Davide Ascoli, professore associato di Assestamento Forestale e Selvicoltura - Università di Torino;
    \r\n\tComponente: dott.ssa Simona Ramberti, Tecnologa III livello - ISTAT;
    \r\n\tComponente: dott. Emanuele Romano, Ricercatore del Centro di competenza “IRSA/CNR”;
    \r\n\tComponente: dott.ssa Gelsomina Pappalardo, Dirigente di Ricerca - Direttrice del Centro di competenza “IMAA/CNR”;
    \r\n\tComponente: ing. Claudio Numa, Dirigente - Responsabile del Centro Nazionale per le crisi e le emergenze ambientali e il danno del Centro di competenza “ISPRA”;
    \r\n\tComponente: prof. Luca Ferraris, professore aggregato di Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia - Università di Genova - Presidente del Centro di competenza “Fondazione CIMA”.
    \r\n\t
    \r\n\t6) Settore rischio nucleare e radiologico
    \r\n\t
    \r\n\tComponente e Referente: prof. Marco Enrico Ricotti, professore ordinario di Impianti Nucleari - Politecnico di Milano;
    \r\n\tComponente e sostituto del Referente: prof. Gianfranco Caruso, professore ordinario di Impianti Nucleari - Università degli Studi di Roma La Sapienza;
    \r\n\tComponente: prof. Sandro Paci, professore ordinario di Impianti Nucleari - Università di Pisa;
    \r\n\tComponente: prof. Alberto Rotondi, già professore ordinario di Fisica Nucleare - Università di Pavia;
    \r\n\tComponente: dott.ssa Elena Fantuzzi, Dirigente di Ricerca - Responsabile dell’Istituto di Radioprotezione dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
    \r\n\tComponente: dott.ssa Fabiana Gramegna, Dirigente di Ricerca - Direttrice dei Laboratori Nazionali di Legnaro dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN);
    \r\n\tComponente: dott. Massimo Altavilla, I Tecnologo - Responsabile dell’area rischio radiologico dell’ISIN;
    \r\n\tComponente: dott. Francesco Bochicchio, Dirigente di Ricerca - Direttore del Centro Nazionale Protezione dalle Radiazioni e Fisica Computazionale dell’ISS.
    \r\n\t
    \r\n\t7) Settore rischio chimico, tecnologico, industriale e da trasporti
    \r\n\t
    \r\n\tComponente e Referente: prof.ssa Marcella Trombetta, professoressa ordinaria di Fondamenti Chimici delle Tecnologie - Università Campus Bio-Medico di Roma;
    \r\n\tComponente e sostituto del Referente: prof. Giuseppe Maschio, professore emerito di Impianti Chimici - Università degli Studi di Padova
    \r\n\tComponente: prof. Gennaro Nicola Bifulco, professore ordinario di Trasporti - Università degli Studi di Napoli Federico II;
    \r\n\tComponente: prof. Valerio Cozzani, professore ordinario di Impianti Chimici - Università di Bologna Alma Mater Studiorum;
    \r\n\tComponente: prof. Giuseppe Cantisani, professore associato di Strade, Ferrovie e Aeroporti - Università degli Studi di Roma La Sapienza;
    \r\n\tComponente: ing. Marco Frezza, Dirigente Generale - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
    \r\n\tComponente: ing. Valeria Frittelloni, I Tecnologo - Direttrice del Dipartimento per la valutazione, i controlli e la sostenibilità ambientale del Centro di competenza “ISPRA”;
    \r\n\tComponente: ing. Luca Studer, Ricercatore di Trasporti - Politecnico di Milano - Responsabile del Centro di competenza “LABMOT” del Politecnico di Milano.
    \r\n\t
    \r\n\t8) Settore rischio ambientale e igienico-sanitario
    \r\n\t
    \r\n\tComponente e Referente: prof. Franco Locatelli, professore ordinario di Pediatria - Università Cattolica del Sacro Cuore;
    \r\n\tComponente e sostituto del Referente: prof.ssa Anna Odone, professoressa ordinaria di Igiene Generale ed Applicata - Università degli Studi di Pavia;  
    \r\n\tComponente: prof. Fausto Baldanti, professore ordinario di Microbiologia e Microbiologia Clinica - Università degli Studi di Pavia;
    \r\n\tComponente: dott.ssa Giovanna Tranfo, Dirigente di ricerca - Direttrice del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’INAIL;
    \r\n\tComponente: dott. Marco Martuzzi - Dirigente di Ricerca - Direttore del Dipartimento Ambiente e Salute dell’ISS;
    \r\n\tComponente: ing. Claudio Numa, Dirigente - Responsabile del Centro Nazionale per le crisi e le emergenze ambientali e il danno del Centro di competenza “ISPRA”;
    \r\n\tComponente: dott.ssa Paola Del Negro, Dirigente di Ricerca - Direttrice Generale del Centro di competenza “OGS”;
    \r\n\tComponente: dott. Stefano Polesello, Dirigente di ricerca del Centro di competenza “IRSA/CNR.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 2
\r\n(Durata e funzionamento)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La Commissione, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare 8 febbraio 2023, dura in carica cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. \r\n\t
  3.  Circa le modalità di funzionamento della Commissione e per quanto non espressamente disposto nel presente decreto, si rinvia alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare 8 febbraio 2023.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART 3
\r\n(Abrogazioni)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare 8 febbraio 2023, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
    \r\n\ta) il decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare del 29 novembre 2022 recante proroga del funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017;
    \r\n\tb)  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020 recante composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
    \r\n\tc)  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2018  recante modifiche inerenti la composizione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.
    \r\n\td)  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
    \r\n\te)  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2015  recante ulteriori modifiche inerenti alla composizione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
    \r\n\tf)  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2013 recante integrazioni e modifiche inerenti alla composizione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
    \r\n\tg)  il  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2011 recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
    \r\n\th)  il  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2011 recante riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.
  2. \r\n
\r\n\r\n

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\r\n\r\n

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
\r\nNello Musumeci                                                                  

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2023

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2023

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IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

\n

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario e, in particolare, l’articolo 16 concernente l’istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale;

\n

VISTO il Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2014, applicabile anche ai consulenti ai sensi dello stesso Codice;

\n

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30 recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile e, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera e), relativo al criterio di delega concernente la disciplina della partecipazione e della collaborazione delle università e degli enti e istituti di ricerca alle attività di protezione civile;

\n

VISTO il decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1 recante codice della protezione civile, e in particolare l’articolo 20 che, in coerenza con le tipologie di rischio di cui all’articolo 16 del medesimo Codice, indica la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi quale organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile e prevede che la composizione e le modalità di funzionamento della stessa Commissione siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

\n

VISTO, altresì, l’articolo 21 del predetto decreto legislativo n. 1 del 2018, che definisce le modalità di individuazione dei Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca;

\n

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

\n

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio del Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'art. 21, relativo all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile;

\n

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2021, recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l’incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ivi indicate, con particolare riferimento all’articolo 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’ Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

\n

RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M.  del 5 dicembre 2022 all’ Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2011, concernente la riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi che, nel definire l'articolazione, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione stessa, ha rinviato, per la nomina dei componenti, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017, e successive modifiche e integrazioni, recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020 recante composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che ha rivisto la disciplina della composizione e il funzionamento della sopra richiamata Commissione prevedendo, all’articolo 2, comma 6, l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, per la nomina dei componenti della Commissione e facendo salvo, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, fino all’entrata in vigore del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il funzionamento della Commissione, nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni, in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2011;

\n

VISTO il regolamento organizzativo e di funzionamento della Commissione Nazionale per la previsione e la prevenzione dei Grandi Rischi, da ultimo aggiornato nella riunione plenaria del 14 luglio 2021 della Commissione;

\n

VISTO il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 29 novembre 2022 recante “Proroga del funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni” che ha previsto la proroga al 28 febbraio 2023 della predetta Commissione, nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni;

\n

TENUTO CONTO che, a seguito di complessiva istruttoria e valutazione dell’architettura e dell’articolazione della Commissione previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020, si ritiene opportuno prevedere l’ulteriore ottimizzazione della composizione e del funzionamento della predetta Commissione con contestuale abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020;

\n

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere al riaggiornamento delle modalità di funzionamento ed organizzazione della sopra richiamata Commissione in coerenza con le tipologie di rischio individuate all’articolo 16 del Codice della protezione civile;

\n

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile,

\n

DECRETA

\n

ART. 1 
\n(Compiti)

\n
  1. Ai sensi dell’articolo 20 del Codice della protezione civile, di seguito “Codice”, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, d’ora in avanti “Commissione”, è organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile.
  2. \n
  3. La Commissione fornisce pareri tecnico-scientifici su quesiti e argomenti posti dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in relazione alle diverse tipologie e situazioni di rischio potenziali, imminenti o in atto, tenuto conto anche delle conoscenze e dei risultati derivanti da attività di ricerca e innovazione che abbiano raggiunto un livello di maturazione e consenso riconosciuti secondo le prassi in uso nella comunità scientifica e tecnica.
  4. \n
  5. In relazione ai quesiti e agli argomenti di cui al comma 2, la Commissione può fornire al Capo del Dipartimento della protezione civile anche proposte per migliorare le capacità di valutazione, previsione e prevenzione rispetto alle diverse tipologie di rischio di cui all’articolo 16 del Codice, eventualmente illustrando recenti sviluppi scientifici o tecnologici, anche internazionali, in specifici ambiti di interesse di protezione civile.
  6. \n

ART. 2
(Articolazione, composizione e durata)

\n
  1. La Commissione si articola in otto settori inerenti alle diverse tipologie di rischio, di seguito elencate:
  2. \n
  1. sismico;
  2. \n
  3. vulcanico;
  4. \n
  5. da maremoto;
  6. \n
  7. idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici e climatici;
  8. \n
  9. da incendi boschivi e da deficit idrico;
  10. \n
  11. nucleare e radiologico;
  12. \n
  13. chimico, tecnologico, industriale e da trasporti;
  14. \n
  15. ambientale e igienico-sanitario.
  16. \n
  1. Per ciascuno dei settori di rischio di cui al comma 1 viene individuato un referente e un sostituto. Ogni settore di rischio è composto da un numero massimo di otto componenti, ivi compreso il referente, individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile, tenendo conto delle specificità dei rischi trattati e garantendo un’adeguata rappresentatività di genere, tra i legali rappresentanti dei Centri di competenza e tra esperti di comprovata esperienza in materia. Le disponibilità di questi ultimi esperti vengono raccolte anche avvalendosi del supporto degli organi di coordinamento nazionali delle università e degli enti di ricerca. I legali rappresentanti dei Centri di competenza possono nominare in forma permanente un proprio delegato, individuato nell'ambito del medesimo Centro di competenza, esperto nella materia del settore, che esprime il parere all’interno della Commissione. Quando un Centro di competenza è presente in più settori, per ciascun settore può essere individuato in forma permanente un delegato del legale rappresentante. Il legale rappresentante del Centro di competenza o il suo delegato può chiedere al Capo del Dipartimento della protezione civile di essere occasionalmente assistito da uno o più specialisti nella materia di interesse del medesimo Centro di competenza. Tali specialisti partecipano alla sessione illustrativa della riunione e non a quella valutativa dedicata all’espressione del parere collegiale.
  2. \n
  3. I componenti della Commissione, qualora scelti tra gli esperti appartenenti alle istituzioni universitarie, sono individuati tra i professori di prima fascia e tra i professori di seconda fascia che al momento della nomina siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per docenti di prima fascia. I componenti della Commissione, qualora scelti tra gli esperti appartenenti agli enti di ricerca, sono individuati tra i dirigenti di ricerca e tra i primi ricercatori che al momento della nomina siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per docenti di prima fascia o di idoneità ad un concorso per dirigente di ricerca.
  4. \n
  5. Il presidente e il vicepresidente, che si aggiungono ai componenti di cui al comma 2, sono individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile tra personalità di alto prestigio scientifico, culturale o istituzionale nei rischi di protezione civile. Il vicepresidente sostituisce il presidente nelle relative funzioni in caso di sua assenza o impedimento, nonché in caso di vacanza dell'incarico.
  6. \n
  7. Alla nomina del presidente e del vicepresidente, dei referenti di settore e relativi sostituti, nonché di tutti gli altri componenti della Commissione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile. La Commissione dura in carica cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma. Eventuali modifiche o sostituzioni dei componenti della Commissione sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, ferma restando la scadenza di cui al secondo periodo del presente comma.
  8. \n
  9. Con riferimento a esigenze di protezione civile connesse a rischi non contemplati nei settori di cui al comma 1 per i quali venga dichiarato lo stato di emergenza nazionale, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile possono essere individuati ulteriori settori della Commissione, con nomina dei relativi componenti, nel numero massimo di otto per ciascun settore, scelti tra figure ritenute competenti per lo specifico contesto. Il settore è immediatamente operativo e i suoi componenti decadono dalla carica alla scadenza indicata nel decreto del Capo Dipartimento o comunque alla scadenza del relativo stato di emergenza.
  10. \n
  11. I componenti della Commissione decadono in ogni caso dall'incarico qualora non partecipino, senza preavviso e in mancanza di motivate ragioni, a tre riunioni consecutive alle quali siano stati convocati.
  12. \n

ART. 3
(Ulteriori esperti, specialisti e rappresentanti delle autorità territoriali di protezione civile o di altri Enti e Amministrazioni)

\n
  1. Al fine di integrare le competenze tecnico-scientifiche della Commissione, il Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Presidente, in caso di potenziali situazioni emergenziali, può integrare con proprio decreto, sino al perdurare delle esigenze, la partecipazione alle riunioni della stessa Commissione con ulteriori esperti, rispetto ai componenti di cui all’articolo 2, che partecipano all’espressione del parere collegiale di cui all’articolo 4, comma 2.
  2. \n
  3. Al fine di disporre di ulteriori contributi tecnico-scientifici o di approfondire problematiche specifiche o territorialmente localizzate, su invito del Capo del Dipartimento della protezione civile, possono essere invitati alla sessione illustrativa delle riunioni della Commissione, in accordo con il Presidente della Commissione, o in ogni momento auditi, specialisti con competenze tecnico-scientifiche e rappresentanti delle autorità territoriali di protezione civile o di altri Enti e Amministrazioni. Gli specialisti e i rappresentanti non partecipano all’espressione del parere collegiale della Commissione.
  4. \n

ART. 4
(Funzionamento)

\n
  1. La Commissione si riunisce di norma per singoli settori di rischio o, nel caso di esame di questioni interdisciplinari, in seduta congiunta tra due o più settori. La Commissione si riunisce, in ogni caso, in seduta plenaria almeno una volta all’anno per la verifica delle attività svolte e per provvedere alla programmazione annuale dei lavori. 
  2. \n
  3. La Commissione si riunisce di norma presso una delle sedi del Dipartimento della protezione civile. Le riunioni possono essere svolte anche per via telematica. La Commissione esprime un parere collegiale in ordine al tema su cui è convocata. Alla sessione illustrativa delle riunioni, precedente all’espressione del parere collegiale della Commissione in sessione valutativa, presenzia il Capo del Dipartimento della protezione civile o un suo delegato e, ove del caso, partecipano altri rappresentanti individuati dagli uffici dello stesso Dipartimento.
  4. \n
  5. La Commissione provvede, nella prima seduta utile dal suo insediamento, ad approvare o aggiornare il proprio regolamento organizzativo di funzionamento di cui in premessa.
  6. \n
  7. L'Ufficio di Presidenza della Commissione è composto dal presidente, dal vicepresidente e dai referenti dei settori di rischio interessati di cui all’articolo 2, comma 1.
  8. \n
  9. Le convocazioni delle riunioni, con indicazione dei quesiti e degli argomenti posti all’ordine del giorno, sono disposte dal Presidente su richiesta del Capo del Dipartimento della protezione civile, oppure su proposta dell'Ufficio di Presidenza, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile, con preavviso di almeno cinque giorni, durante i quali sono resi disponibili l’ordine del giorno e l’eventuale documentazione a supporto. In caso di specifiche necessità, la Commissione può essere convocata senza tale preavviso e con urgenza.
  10. \n
  11. Le risultanze di ciascuna riunione della Commissione sono sintetizzate in un verbale, sottoscritto e approvato anche dagli esperti di cui all’articolo 3, comma 1, ove presenti, che viene inviato al Capo del Dipartimento della protezione civile di regola al termine della riunione stessa e comunque non oltre cinque giorni dallo svolgimento della seduta.
  12. \n
  13. Per le riunioni plenarie e per quelle dei settori della Commissione è sempre garantita una registrazione audio completa.
  14. \n
  15. Per eventuali esigenze di comunicazione, e su richiesta del Capo del Dipartimento della protezione civile, le risultanze di una riunione della Commissione possono essere sintetizzate dalla Commissione stessa in un comunicato, che costituisce l’unica forma ufficiale di rappresentazione esterna del parere della Commissione. Il comunicato viene reso pubblico a cura del Dipartimento della protezione civile.
  16. \n
  17. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può chiedere al Presidente della Commissione di dare mandato ad alcuni suoi componenti di effettuare approfondimenti, ricognizioni, verifiche e sopralluoghi.
  18. \n
  19. Il Dipartimento della protezione civile assicura il funzionamento della Commissione nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per garantire il supporto tecnico-organizzativo alle attività della Commissione, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile vengono individuate tre unità di personale del Dipartimento stesso, le quali provvedono allo svolgimento delle funzioni di Segreteria nell’ambito dei doveri d’ufficio, senza oneri aggiuntivi rispetto al trattamento economico spettante in relazione al rapporto d’impiego presso il Dipartimento della protezione civile.
  20. \n

ART. 5
\n(Oneri)

\n
  1. La Commissione opera a titolo gratuito e ai suoi componenti, nonché agli ulteriori esperti, specialisti e rappresentanti delle autorità territoriali di protezione civile o di altri Enti e Amministrazioni, non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti.
  2. \n
  3. Ai componenti della Commissione, nonché agli ulteriori esperti di cui all'articolo 3, comma 1, invitati, compete unicamente il rimborso, secondo la disciplina del trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia, in relazione alle spese sostenute per le riunioni della Commissione e per le altre attività specificamente richieste dal Capo del Dipartimento. Il rimborso spetta anche per le spese sostenute dalla sede di residenza al luogo di missione e ritorno. Il trattamento di missione anche per gli spostamenti dal luogo di residenza dei componenti a quello di missione è comunque ammissibile nei limiti di spesa calcolati considerando gli spostamenti dal luogo nel quale hanno sede di norma le riunioni della Commissione (Dipartimento della protezione civile) al luogo di missione. I costi di missione sono posti a carico del pertinente capitolo di spesa del Centro di responsabilità amministrativa n. 13 - protezione civile - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  4. \n
  5. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. \n

ART. 6
\n(Disposizioni transitorie e abrogazioni)

\n
  1. Fino all’entrata in vigore del decreto di nomina dei componenti di cui all’articolo 2, comma 5 del presente decreto la Commissione continua a operare, secondo le previgenti disposizioni, nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni.
  2. \n
  3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto di nomina dei componenti di cui all’articolo 2, comma 5 del presente decreto, sono abrogati:
    \n\ta) il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 29 novembre 2022 recante proroga del funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017;
    \n\tb) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020 recante composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
    \n\tc) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2018 recante modifiche inerenti la composizione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.
    \n\td) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
    \n\te) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2015 recante ulteriori modifiche inerenti alla composizione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
    \n\tf) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2013 recante integrazioni e modifiche inerenti alla composizione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi
    \n\tg) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2011 recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
    \n\th) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2011 recante Riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.
  4. \n

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

Roma, 8 febbraio 2023

\n

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
\nNello Musumeci

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IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

\r\n\r\n

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario e, in particolare, l’articolo 16 concernente l’istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale;

\r\n\r\n

VISTO il Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2014, applicabile anche ai consulenti ai sensi dello stesso Codice;

\r\n\r\n

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30 recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile e, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera e), relativo al criterio di delega concernente la disciplina della partecipazione e della collaborazione delle università e degli enti e istituti di ricerca alle attività di protezione civile;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1 recante codice della protezione civile, e in particolare l’articolo 20 che, in coerenza con le tipologie di rischio di cui all’articolo 16 del medesimo Codice, indica la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi quale organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile e prevede che la composizione e le modalità di funzionamento della stessa Commissione siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

\r\n\r\n

VISTO, altresì, l’articolo 21 del predetto decreto legislativo n. 1 del 2018, che definisce le modalità di individuazione dei Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca;

\r\n\r\n

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio del Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'art. 21, relativo all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2021, recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l’incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ivi indicate, con particolare riferimento all’articolo 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’ Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

\r\n\r\n

RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M.  del 5 dicembre 2022 all’ Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2011, concernente la riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi che, nel definire l'articolazione, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione stessa, ha rinviato, per la nomina dei componenti, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017, e successive modifiche e integrazioni, recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020 recante composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che ha rivisto la disciplina della composizione e il funzionamento della sopra richiamata Commissione prevedendo, all’articolo 2, comma 6, l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, per la nomina dei componenti della Commissione e facendo salvo, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, fino all’entrata in vigore del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il funzionamento della Commissione, nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni, in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2011;

\r\n\r\n

VISTO il regolamento organizzativo e di funzionamento della Commissione Nazionale per la previsione e la prevenzione dei Grandi Rischi, da ultimo aggiornato nella riunione plenaria del 14 luglio 2021 della Commissione;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 29 novembre 2022 recante “Proroga del funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni” che ha previsto la proroga al 28 febbraio 2023 della predetta Commissione, nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni;

\r\n\r\n

TENUTO CONTO che, a seguito di complessiva istruttoria e valutazione dell’architettura e dell’articolazione della Commissione previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020, si ritiene opportuno prevedere l’ulteriore ottimizzazione della composizione e del funzionamento della predetta Commissione con contestuale abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020;

\r\n\r\n

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere al riaggiornamento delle modalità di funzionamento ed organizzazione della sopra richiamata Commissione in coerenza con le tipologie di rischio individuate all’articolo 16 del Codice della protezione civile;

\r\n\r\n

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile,

\r\n\r\n

DECRETA

\r\n\r\n

ART. 1 
\r\n(Compiti)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Ai sensi dell’articolo 20 del Codice della protezione civile, di seguito “Codice”, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, d’ora in avanti “Commissione”, è organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile.
  2. \r\n\t
  3. La Commissione fornisce pareri tecnico-scientifici su quesiti e argomenti posti dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in relazione alle diverse tipologie e situazioni di rischio potenziali, imminenti o in atto, tenuto conto anche delle conoscenze e dei risultati derivanti da attività di ricerca e innovazione che abbiano raggiunto un livello di maturazione e consenso riconosciuti secondo le prassi in uso nella comunità scientifica e tecnica.
  4. \r\n\t
  5. In relazione ai quesiti e agli argomenti di cui al comma 2, la Commissione può fornire al Capo del Dipartimento della protezione civile anche proposte per migliorare le capacità di valutazione, previsione e prevenzione rispetto alle diverse tipologie di rischio di cui all’articolo 16 del Codice, eventualmente illustrando recenti sviluppi scientifici o tecnologici, anche internazionali, in specifici ambiti di interesse di protezione civile.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 2
\r\n(Articolazione, composizione e durata)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La Commissione si articola in otto settori inerenti alle diverse tipologie di rischio, di seguito elencate:
  2. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. sismico;
  2. \r\n\t
  3. vulcanico;
  4. \r\n\t
  5. da maremoto;
  6. \r\n\t
  7. idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici e climatici;
  8. \r\n\t
  9. da incendi boschivi e da deficit idrico;
  10. \r\n\t
  11. nucleare e radiologico;
  12. \r\n\t
  13. chimico, tecnologico, industriale e da trasporti;
  14. \r\n\t
  15. ambientale e igienico-sanitario.
  16. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Per ciascuno dei settori di rischio di cui al comma 1 viene individuato un referente e un sostituto. Ogni settore di rischio è composto da un numero massimo di otto componenti, ivi compreso il referente, individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile, tenendo conto delle specificità dei rischi trattati e garantendo un’adeguata rappresentatività di genere, tra i legali rappresentanti dei Centri di competenza e tra esperti di comprovata esperienza in materia. Le disponibilità di questi ultimi esperti vengono raccolte anche avvalendosi del supporto degli organi di coordinamento nazionali delle università e degli enti di ricerca. I legali rappresentanti dei Centri di competenza possono nominare in forma permanente un proprio delegato, individuato nell'ambito del medesimo Centro di competenza, esperto nella materia del settore, che esprime il parere all’interno della Commissione. Quando un Centro di competenza è presente in più settori, per ciascun settore può essere individuato in forma permanente un delegato del legale rappresentante. Il legale rappresentante del Centro di competenza o il suo delegato può chiedere al Capo del Dipartimento della protezione civile di essere occasionalmente assistito da uno o più specialisti nella materia di interesse del medesimo Centro di competenza. Tali specialisti partecipano alla sessione illustrativa della riunione e non a quella valutativa dedicata all’espressione del parere collegiale.
  2. \r\n\t
  3. I componenti della Commissione, qualora scelti tra gli esperti appartenenti alle istituzioni universitarie, sono individuati tra i professori di prima fascia e tra i professori di seconda fascia che al momento della nomina siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per docenti di prima fascia. I componenti della Commissione, qualora scelti tra gli esperti appartenenti agli enti di ricerca, sono individuati tra i dirigenti di ricerca e tra i primi ricercatori che al momento della nomina siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per docenti di prima fascia o di idoneità ad un concorso per dirigente di ricerca.
  4. \r\n\t
  5. Il presidente e il vicepresidente, che si aggiungono ai componenti di cui al comma 2, sono individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile tra personalità di alto prestigio scientifico, culturale o istituzionale nei rischi di protezione civile. Il vicepresidente sostituisce il presidente nelle relative funzioni in caso di sua assenza o impedimento, nonché in caso di vacanza dell'incarico.
  6. \r\n\t
  7. Alla nomina del presidente e del vicepresidente, dei referenti di settore e relativi sostituti, nonché di tutti gli altri componenti della Commissione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile. La Commissione dura in carica cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma. Eventuali modifiche o sostituzioni dei componenti della Commissione sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, ferma restando la scadenza di cui al secondo periodo del presente comma.
  8. \r\n\t
  9. Con riferimento a esigenze di protezione civile connesse a rischi non contemplati nei settori di cui al comma 1 per i quali venga dichiarato lo stato di emergenza nazionale, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile possono essere individuati ulteriori settori della Commissione, con nomina dei relativi componenti, nel numero massimo di otto per ciascun settore, scelti tra figure ritenute competenti per lo specifico contesto. Il settore è immediatamente operativo e i suoi componenti decadono dalla carica alla scadenza indicata nel decreto del Capo Dipartimento o comunque alla scadenza del relativo stato di emergenza.
  10. \r\n\t
  11. I componenti della Commissione decadono in ogni caso dall'incarico qualora non partecipino, senza preavviso e in mancanza di motivate ragioni, a tre riunioni consecutive alle quali siano stati convocati.
  12. \r\n
\r\n\r\n

ART. 3
\r\n(Ulteriori esperti, specialisti e rappresentanti delle autorità territoriali di protezione civile o di altri Enti e Amministrazioni)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al fine di integrare le competenze tecnico-scientifiche della Commissione, il Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Presidente, in caso di potenziali situazioni emergenziali, può integrare con proprio decreto, sino al perdurare delle esigenze, la partecipazione alle riunioni della stessa Commissione con ulteriori esperti, rispetto ai componenti di cui all’articolo 2, che partecipano all’espressione del parere collegiale di cui all’articolo 4, comma 2.
  2. \r\n\t
  3. Al fine di disporre di ulteriori contributi tecnico-scientifici o di approfondire problematiche specifiche o territorialmente localizzate, su invito del Capo del Dipartimento della protezione civile, possono essere invitati alla sessione illustrativa delle riunioni della Commissione, in accordo con il Presidente della Commissione, o in ogni momento auditi, specialisti con competenze tecnico-scientifiche e rappresentanti delle autorità territoriali di protezione civile o di altri Enti e Amministrazioni. Gli specialisti e i rappresentanti non partecipano all’espressione del parere collegiale della Commissione.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 4
\r\n(Funzionamento)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La Commissione si riunisce di norma per singoli settori di rischio o, nel caso di esame di questioni interdisciplinari, in seduta congiunta tra due o più settori. La Commissione si riunisce, in ogni caso, in seduta plenaria almeno una volta all’anno per la verifica delle attività svolte e per provvedere alla programmazione annuale dei lavori. 
  2. \r\n\t
  3. La Commissione si riunisce di norma presso una delle sedi del Dipartimento della protezione civile. Le riunioni possono essere svolte anche per via telematica. La Commissione esprime un parere collegiale in ordine al tema su cui è convocata. Alla sessione illustrativa delle riunioni, precedente all’espressione del parere collegiale della Commissione in sessione valutativa, presenzia il Capo del Dipartimento della protezione civile o un suo delegato e, ove del caso, partecipano altri rappresentanti individuati dagli uffici dello stesso Dipartimento.
  4. \r\n\t
  5. La Commissione provvede, nella prima seduta utile dal suo insediamento, ad approvare o aggiornare il proprio regolamento organizzativo di funzionamento di cui in premessa.
  6. \r\n\t
  7. L'Ufficio di Presidenza della Commissione è composto dal presidente, dal vicepresidente e dai referenti dei settori di rischio interessati di cui all’articolo 2, comma 1.
  8. \r\n\t
  9. Le convocazioni delle riunioni, con indicazione dei quesiti e degli argomenti posti all’ordine del giorno, sono disposte dal Presidente su richiesta del Capo del Dipartimento della protezione civile, oppure su proposta dell'Ufficio di Presidenza, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile, con preavviso di almeno cinque giorni, durante i quali sono resi disponibili l’ordine del giorno e l’eventuale documentazione a supporto. In caso di specifiche necessità, la Commissione può essere convocata senza tale preavviso e con urgenza.
  10. \r\n\t
  11. Le risultanze di ciascuna riunione della Commissione sono sintetizzate in un verbale, sottoscritto e approvato anche dagli esperti di cui all’articolo 3, comma 1, ove presenti, che viene inviato al Capo del Dipartimento della protezione civile di regola al termine della riunione stessa e comunque non oltre cinque giorni dallo svolgimento della seduta.
  12. \r\n\t
  13. Per le riunioni plenarie e per quelle dei settori della Commissione è sempre garantita una registrazione audio completa.
  14. \r\n\t
  15. Per eventuali esigenze di comunicazione, e su richiesta del Capo del Dipartimento della protezione civile, le risultanze di una riunione della Commissione possono essere sintetizzate dalla Commissione stessa in un comunicato, che costituisce l’unica forma ufficiale di rappresentazione esterna del parere della Commissione. Il comunicato viene reso pubblico a cura del Dipartimento della protezione civile.
  16. \r\n\t
  17. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può chiedere al Presidente della Commissione di dare mandato ad alcuni suoi componenti di effettuare approfondimenti, ricognizioni, verifiche e sopralluoghi.
  18. \r\n\t
  19. Il Dipartimento della protezione civile assicura il funzionamento della Commissione nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per garantire il supporto tecnico-organizzativo alle attività della Commissione, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile vengono individuate tre unità di personale del Dipartimento stesso, le quali provvedono allo svolgimento delle funzioni di Segreteria nell’ambito dei doveri d’ufficio, senza oneri aggiuntivi rispetto al trattamento economico spettante in relazione al rapporto d’impiego presso il Dipartimento della protezione civile.
  20. \r\n
\r\n\r\n

ART. 5
\r\n(Oneri)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La Commissione opera a titolo gratuito e ai suoi componenti, nonché agli ulteriori esperti, specialisti e rappresentanti delle autorità territoriali di protezione civile o di altri Enti e Amministrazioni, non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti.
  2. \r\n\t
  3. Ai componenti della Commissione, nonché agli ulteriori esperti di cui all'articolo 3, comma 1, invitati, compete unicamente il rimborso, secondo la disciplina del trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia, in relazione alle spese sostenute per le riunioni della Commissione e per le altre attività specificamente richieste dal Capo del Dipartimento. Il rimborso spetta anche per le spese sostenute dalla sede di residenza al luogo di missione e ritorno. Il trattamento di missione anche per gli spostamenti dal luogo di residenza dei componenti a quello di missione è comunque ammissibile nei limiti di spesa calcolati considerando gli spostamenti dal luogo nel quale hanno sede di norma le riunioni della Commissione (Dipartimento della protezione civile) al luogo di missione. I costi di missione sono posti a carico del pertinente capitolo di spesa del Centro di responsabilità amministrativa n. 13 - protezione civile - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  4. \r\n\t
  5. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 6
\r\n(Disposizioni transitorie e abrogazioni)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Fino all’entrata in vigore del decreto di nomina dei componenti di cui all’articolo 2, comma 5 del presente decreto la Commissione continua a operare, secondo le previgenti disposizioni, nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni.
  2. \r\n\t
  3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto di nomina dei componenti di cui all’articolo 2, comma 5 del presente decreto, sono abrogati:
    \r\n\ta) il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 29 novembre 2022 recante proroga del funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017;
    \r\n\tb) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020 recante composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
    \r\n\tc) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2018 recante modifiche inerenti la composizione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.
    \r\n\td) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
    \r\n\te) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2015 recante ulteriori modifiche inerenti alla composizione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
    \r\n\tf) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2013 recante integrazioni e modifiche inerenti alla composizione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi
    \r\n\tg) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2011 recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
    \r\n\th) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2011 recante Riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.
  4. \r\n
\r\n\r\n

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\r\n
\r\nRoma, 8 febbraio 2023

\r\n\r\n

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
\r\nNello Musumeci

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2023

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2023

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IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

\n

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

\n

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio del Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'art. 21, relativo all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile;

\n

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2021, recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021, visto e annotato al n. 628 in data 26 febbraio 2021 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato dalla Corte dei Conti al n. 474 in data 1 marzo 2021, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

\n

RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M.  del 26 febbraio 2021 all’Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

\n

VISTO il decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1 recante codice della protezione civile, e in particolare l’articolo 20 che, in coerenza con le tipologie di rischio di cui all’articolo 16 del medesimo Codice, indica la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi quale organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile e prevede che la composizione e le modalità di funzionamento della stessa Commissione siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2011, concernente la riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi che, nel definire l'articolazione, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione stessa, ha rinviato, per la nomina dei componenti, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017, e successive modifiche e integrazioni, recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020 recante composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che ha rivisto la disciplina della composizione e il funzionamento della sopra richiamata Commissione prevedendo, all’articolo 2, comma 6, l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, per la nomina dei componenti della Commissione e facendo salvo, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, fino all'entrata in vigore del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il funzionamento della Commissione, nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni, in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2011;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l’incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ivi indicate, con particolare riferimento all’articolo 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;

\n

TENUTO CONTO che la Commissione, da ultimo nominata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017, e successive modifiche e integrazioni, risulta in scadenza il 5 dicembre 2022;

\n

TENUTO CONTO che le innovazioni previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020 prevedono una complessiva revisione dell’architettura e dell’articolazione della Commissione, per la cui attuazione è richiesta una complessa istruttoria e un’approfondita valutazione, anche ai fini dell’eventuale, ulteriore ottimizzazione degli aspetti innovativi da esso introdotti;

\n

RAVVISATA LA NECESSITA’ di garantire, senza soluzione di continuità, fino alla definizione della composizione della rinnovata Commissione, l’assolvimento della fondamentale funzione consulenziale e di supporto tecnico-scientifico assicurata dall’organo, garantendone il funzionamento mediante una proroga tecnica di breve durata dell’attuale Commissione, in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2011, come previsto dall’articolo 6, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020;

\n

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile,

\n

DECRETA

\n

ART. 1
\n(Proroga)

\n
  1. Il funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, in scadenza il 5 dicembre 2022, nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni, è prorogato al 28 febbraio 2023.
  2. \n

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

 

\n

Roma, 29 novembre 2022

\n

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
\nNello Musumeci

\n","value":"

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

\r\n\r\n

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio del Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'art. 21, relativo all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2021, recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021, visto e annotato al n. 628 in data 26 febbraio 2021 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato dalla Corte dei Conti al n. 474 in data 1 marzo 2021, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

\r\n\r\n

RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M.  del 26 febbraio 2021 all’Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1 recante codice della protezione civile, e in particolare l’articolo 20 che, in coerenza con le tipologie di rischio di cui all’articolo 16 del medesimo Codice, indica la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi quale organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile e prevede che la composizione e le modalità di funzionamento della stessa Commissione siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2011, concernente la riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi che, nel definire l'articolazione, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione stessa, ha rinviato, per la nomina dei componenti, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017, e successive modifiche e integrazioni, recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020 recante composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che ha rivisto la disciplina della composizione e il funzionamento della sopra richiamata Commissione prevedendo, all’articolo 2, comma 6, l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, per la nomina dei componenti della Commissione e facendo salvo, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, fino all'entrata in vigore del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il funzionamento della Commissione, nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni, in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2011;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l’incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ivi indicate, con particolare riferimento all’articolo 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;

\r\n\r\n

TENUTO CONTO che la Commissione, da ultimo nominata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017, e successive modifiche e integrazioni, risulta in scadenza il 5 dicembre 2022;

\r\n\r\n

TENUTO CONTO che le innovazioni previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020 prevedono una complessiva revisione dell’architettura e dell’articolazione della Commissione, per la cui attuazione è richiesta una complessa istruttoria e un’approfondita valutazione, anche ai fini dell’eventuale, ulteriore ottimizzazione degli aspetti innovativi da esso introdotti;

\r\n\r\n

RAVVISATA LA NECESSITA’ di garantire, senza soluzione di continuità, fino alla definizione della composizione della rinnovata Commissione, l’assolvimento della fondamentale funzione consulenziale e di supporto tecnico-scientifico assicurata dall’organo, garantendone il funzionamento mediante una proroga tecnica di breve durata dell’attuale Commissione, in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2011, come previsto dall’articolo 6, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020;

\r\n\r\n

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile,

\r\n\r\n

DECRETA

\r\n\r\n

ART. 1
\r\n(Proroga)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, in scadenza il 5 dicembre 2022, nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni, è prorogato al 28 febbraio 2023.
  2. \r\n
\r\n\r\n

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Roma, 29 novembre 2022

\r\n\r\n

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
\r\nNello Musumeci

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2023

\n","value":"

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2023

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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

\n

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

\n

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio del Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'art. 21, relativo all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile;

\n

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30 recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile e, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera e), relativo al criterio di delega concernente la disciplina della partecipazione e della collaborazione delle università e degli enti e istituti di ricerca alle attività di protezione civile;

\n

VISTO il decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1 recante codice della protezione civile, e in particolare l’articolo 20 che, in coerenza con le tipologie di rischio di cui all’articolo 16 del medesimo Codice, indica la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi quale organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile e prevede che la composizione e le modalità di funzionamento della stessa Commissione siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, nonché l’articolo 48 che dispone l’abrogazione, tra l’altro, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l’istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

\n

VISTO, altresì, l’articolo 21 del predetto decreto legislativo n. 1 del 2018, che definisce le modalità di individuazione dei Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca;

\n

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario e, in particolare, l’articolo 16 concernente l’istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2011, concernente la riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi che, nel definire l'articolazione, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione stessa, ha rinviato, per la nomina dei componenti, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017, e successive modifiche e integrazioni, recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2019, con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 2 ottobre 2019 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del Presidente della repubblica 3 luglio 1997, n. 520, ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - Protezione Civile - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

\n

VISTO il Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2014, applicabile anche ai consulenti ai sensi dello stesso Codice;

\n

RAVVISATA la necessità di disciplinare la composizione e il funzionamento della sopra richiamata Commissione in conseguenza del mutato contesto normativo di riferimento e in coerenza con le tipologie di rischio individuate all’articolo 16 del Codice della protezione civile;

\n

SULLA PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile,

\n

DECRETA

\n

ART. 1
\n(Compiti)

\n
  1. Ai sensi dell’articolo 20 del Codice della protezione civile, di seguito “Codice”, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, d’ora in avanti “Commissione”, è organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile.
  2. \n
  3. La Commissione fornisce pareri tecnico-scientifici su quesiti e argomenti posti dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in relazione alle diverse tipologie e situazioni di rischio potenziali, imminenti o in atto.
  4. \n
  5. In relazione ai quesiti e agli argomenti di cui al comma 2, la Commissione può fornire al Capo del Dipartimento della protezione civile anche proposte per migliorare le capacità di valutazione, previsione e prevenzione rispetto alle diverse tipologie di rischio di cui all’articolo 16 del Codice.
  6. \n

ART. 2
\n(Articolazione, composizione e durata)

\n
  1. La Commissione si articola in un Ufficio di Presidenza e in quattro settori inerenti alle diverse tipologie di rischio, di seguito elencate:\n
  2. \n
  3. L'Ufficio di Presidenza della Commissione è composto dal Presidente, da un Vicepresidente con funzioni anche di Presidente vicario e da un referente per ciascun settore di rischio, individuati tra personalità di alto prestigio scientifico, culturale o istituzionale nei rischi di protezione civile. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nelle relative funzioni in caso di sua assenza o impedimento, nonché in caso di vacanza dell’incarico. Per ogni referente di settore viene individuato un sostituto.
  4. \n
  5. Ogni settore di rischio di cui al comma 1, è composto da un numero massimo di 10 componenti permanenti, ivi compreso il referente, individuati tra i legali rappresentanti dei Centri di Competenza e tra esperti di comprovata esperienza in materia, tenuto conto delle specificità dei rischi trattati. I legali rappresentanti dei Centri di Competenza non possono essere in numero superiore al 50% del totale dei componenti permanenti. Essi possono nominare in forma permanente un proprio delegato, individuato nell’ambito del medesimo Centro di Competenza, esperto nella materia del settore che, in caso di assenza del legale rappresentante, esercita il diritto di voto. Quando un Centro di Competenza è presente in più settori, per ciascun settore può essere individuato in forma permanente un delegato.
  6. \n
  7. Per ciascuno dei settori di rischio di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile predispone un elenco di componenti aggiuntivi competenti in specifiche discipline, individuati in quanto utili ai fini della caratterizzazione di ciascun rischio. Essi possono essere chiamati ad integrare la composizione della Commissione, in numero non superiore al 50% dei componenti permanenti della Commissione per ciascun settore, nei casi in cui, a seconda degli argomenti da trattare, il Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Presidente della Commissione, ne ravvisi la necessità, motivandone le specifiche esigenze. In sede di riunione della Commissione, il componente aggiuntivo convocato opera nell’ambito della Commissione stessa con diritto di voto.
  8. \n
  9. I componenti, permanenti e aggiuntivi, della Commissione, qualora scelti tra gli esperti appartenenti alle istituzioni universitarie, sono individuati tra i Professori di prima fascia e tra i Professori di seconda fascia che al momento della nomina siano in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per docenti di prima fascia o di idoneità ad un concorso per Dirigente di ricerca. I componenti della Commissione, qualora scelti tra gli esperti appartenenti agli Enti di Ricerca, sono individuati tra i Dirigenti di ricerca e tra i Primi ricercatori che al momento della nomina siano in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per docenti di prima fascia o di idoneità ad un concorso per Dirigente di ricerca.
  10. \n
  11. Alla nomina dei componenti permanenti della Commissione, ivi compresi il Presidente ed il Vicepresidente vicario, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile. Con il decreto si procede, altresì, alla designazione dei referenti e dei relativi sostituti per ciascun settore.
  12. \n
  13. Alla costituzione e all’aggiornamento dell’elenco dei componenti aggiuntivi di cui al comma 4, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  14. \n
  15. La Commissione dura in carica cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6. Allo scadere della Commissione, in mancanza di proroga decadono anche i componenti aggiuntivi dell’elenco di cui al comma 4.
  16. \n
  17. I componenti permanenti della Commissione decadono dall’incarico qualora non partecipino personalmente, senza preavviso e motivate ragioni, a tre riunioni consecutive alle quali siano stati regolarmente convocati.
  18. \n

ART. 3
\n(Funzionamento)

\n
  1. La Commissione si riunisce di norma per singoli settori di rischio o, nel caso di esame di questioni interdisciplinari, in seduta congiunta tra due o più settori. La Commissione si riunisce, in ogni caso, in seduta plenaria almeno una volta all’anno per la verifica delle attività svolte e per provvedere alla programmazione annuale dei lavori.
  2. \n
  3. La Commissione, che si riunisce di norma presso una delle sedi del Dipartimento della protezione civile, opera con almeno la metà dei componenti con diritto di voto convocati, sia permanenti sia aggiuntivi, e delibera a maggioranza dei presenti. Le riunioni possono essere svolte anche per via telematica.
  4. \n
  5. La Commissione può dotarsi di un proprio regolamento organizzativo, nel quale indicare le procedure necessarie al suo corretto funzionamento.
  6. \n
  7. Le convocazioni delle riunioni, con indicazione dei quesiti e degli argomenti posti all’ordine del giorno, sono disposte dal Presidente su richiesta del Capo del Dipartimento della protezione civile, oppure con decisione dell'Ufficio di Presidenza, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile, con preavviso di almeno cinque giorni, durante i quali è resa disponibile la relativa documentazione. In caso di specifiche necessità, la Commissione può essere convocata senza tale preavviso e con urgenza.
  8. \n
  9. Le risultanze di ciascuna riunione della Commissione sono sintetizzate in un verbale che viene inviato al Capo del Dipartimento della protezione civile di regola al termine della riunione stessa e comunque non oltre cinque giorni dallo svolgimento della seduta.
  10. \n
  11. Per eventuali esigenze di comunicazione, e su richiesta del Capo del Dipartimento, le risultanze di una riunione della Commissione possono essere sintetizzate dalla Commissione stessa in un comunicato, che costituisce l’unica forma ufficiale di rappresentazione esterna del parere della Commissione, per il tramite del Dipartimento.
  12. \n
  13. Il Capo del Dipartimento può chiedere al Presidente della Commissione di dare mandato ad alcuni suoi componenti, permanenti o aggiuntivi, di effettuare ricognizioni, verifiche e sopralluoghi.
  14. \n
  15. Il Dipartimento della protezione civile assicura il funzionamento della Commissione nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per garantire il supporto tecnico-organizzativo alle attività della Commissione, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile vengono individuate tre unità di personale del Dipartimento stesso, le quali provvedono allo svolgimento delle funzioni di Segreteria nell’ambito dei doveri d’ufficio, senza oneri aggiuntivi rispetto al trattamento economico spettante in relazione al rapporto d’impiego presso il Dipartimento della protezione civile.
  16. \n

ART. 4
\n(Ulteriori esperti)

\n
  1. Al fine di disporre di ulteriori contributi-tecnico scientifici, il Capo del Dipartimento della protezione civile, in accordo con il Presidente, può invitare alle riunioni della Commissione ulteriori esperti, che partecipano senza diritto di voto.
  2. \n
  3. Qualora si rilevi la necessità di approfondire problematiche specifiche e territorialmente localizzate, possono essere invitati alle riunioni della Commissione esperti di organismi di consulenza tecnico-scientifica a livello regionale e/o locale, che partecipano senza diritto di voto.
  4. \n

ART. 5
\n(Oneri)

\n
  1. La Commissione opera a titolo gratuito e ai suoi componenti, permanenti e aggiuntivi, nonché agli esperti di cui all’articolo 4, non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti.
  2. \n
  3. Ai componenti invitati, permanenti e aggiuntivi, della Commissione, nonché agli esperti di cui all’articolo 4 invitati, compete il rimborso, secondo la disciplina del trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia, in relazione alle spese sostenute per le riunioni della Commissione e per le altre attività specificamente richieste dal Capo del Dipartimento. Il rimborso spetta anche per le spese sostenute dalla sede di residenza al luogo di missione e ritorno. I costi di missione sono posti a carico del pertinente capitolo di spesa del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - Protezione Civile - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  4. \n
  5. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. \n

ART. 6
\n(Disposizioni transitorie e abrogazioni)

\n
  1. Fino all’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell’articolo 2, il funzionamento della Commissione, nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni, continua ad essere regolato dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2011.
  2. \n
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell’articolo 2, recante la nomina dei componenti della Commissione, è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2011 recante: “Riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi”, nonché i seguenti provvedimenti di nomina dei componenti della medesima Commissione:
    \n\til decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2011 recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
    \n\t- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2013 recante integrazioni e modifiche inerenti la composizione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
    \n\t- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2015 recante ulteriori modifiche inerenti la composizione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
    \n\t- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
    \n\t- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2018 recante modifiche inerenti la composizione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.
  4. \n

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

Roma, 16 Settembre 2020                             

\n

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
\nGiuseppe Conte

\n","value":"

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

\r\n\r\n

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio del Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'art. 21, relativo all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile;

\r\n\r\n

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30 recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile e, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera e), relativo al criterio di delega concernente la disciplina della partecipazione e della collaborazione delle università e degli enti e istituti di ricerca alle attività di protezione civile;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1 recante codice della protezione civile, e in particolare l’articolo 20 che, in coerenza con le tipologie di rischio di cui all’articolo 16 del medesimo Codice, indica la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi quale organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile e prevede che la composizione e le modalità di funzionamento della stessa Commissione siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, nonché l’articolo 48 che dispone l’abrogazione, tra l’altro, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l’istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

\r\n\r\n

VISTO, altresì, l’articolo 21 del predetto decreto legislativo n. 1 del 2018, che definisce le modalità di individuazione dei Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca;

\r\n\r\n

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario e, in particolare, l’articolo 16 concernente l’istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2011, concernente la riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi che, nel definire l'articolazione, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione stessa, ha rinviato, per la nomina dei componenti, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017, e successive modifiche e integrazioni, recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2019, con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 2 ottobre 2019 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del Presidente della repubblica 3 luglio 1997, n. 520, ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - Protezione Civile - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

\r\n\r\n

VISTO il Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2014, applicabile anche ai consulenti ai sensi dello stesso Codice;

\r\n\r\n

RAVVISATA la necessità di disciplinare la composizione e il funzionamento della sopra richiamata Commissione in conseguenza del mutato contesto normativo di riferimento e in coerenza con le tipologie di rischio individuate all’articolo 16 del Codice della protezione civile;

\r\n\r\n

SULLA PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile,

\r\n\r\n

DECRETA

\r\n\r\n

ART. 1
\r\n(Compiti)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Ai sensi dell’articolo 20 del Codice della protezione civile, di seguito “Codice”, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, d’ora in avanti “Commissione”, è organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile.
  2. \r\n\t
  3. La Commissione fornisce pareri tecnico-scientifici su quesiti e argomenti posti dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in relazione alle diverse tipologie e situazioni di rischio potenziali, imminenti o in atto.
  4. \r\n\t
  5. In relazione ai quesiti e agli argomenti di cui al comma 2, la Commissione può fornire al Capo del Dipartimento della protezione civile anche proposte per migliorare le capacità di valutazione, previsione e prevenzione rispetto alle diverse tipologie di rischio di cui all’articolo 16 del Codice.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 2
\r\n(Articolazione, composizione e durata)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La Commissione si articola in un Ufficio di Presidenza e in quattro settori inerenti alle diverse tipologie di rischio, di seguito elencate:\r\n\t\r\n\t
  2. \r\n\t
  3. L'Ufficio di Presidenza della Commissione è composto dal Presidente, da un Vicepresidente con funzioni anche di Presidente vicario e da un referente per ciascun settore di rischio, individuati tra personalità di alto prestigio scientifico, culturale o istituzionale nei rischi di protezione civile. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nelle relative funzioni in caso di sua assenza o impedimento, nonché in caso di vacanza dell’incarico. Per ogni referente di settore viene individuato un sostituto.
  4. \r\n\t
  5. Ogni settore di rischio di cui al comma 1, è composto da un numero massimo di 10 componenti permanenti, ivi compreso il referente, individuati tra i legali rappresentanti dei Centri di Competenza e tra esperti di comprovata esperienza in materia, tenuto conto delle specificità dei rischi trattati. I legali rappresentanti dei Centri di Competenza non possono essere in numero superiore al 50% del totale dei componenti permanenti. Essi possono nominare in forma permanente un proprio delegato, individuato nell’ambito del medesimo Centro di Competenza, esperto nella materia del settore che, in caso di assenza del legale rappresentante, esercita il diritto di voto. Quando un Centro di Competenza è presente in più settori, per ciascun settore può essere individuato in forma permanente un delegato.
  6. \r\n\t
  7. Per ciascuno dei settori di rischio di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile predispone un elenco di componenti aggiuntivi competenti in specifiche discipline, individuati in quanto utili ai fini della caratterizzazione di ciascun rischio. Essi possono essere chiamati ad integrare la composizione della Commissione, in numero non superiore al 50% dei componenti permanenti della Commissione per ciascun settore, nei casi in cui, a seconda degli argomenti da trattare, il Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Presidente della Commissione, ne ravvisi la necessità, motivandone le specifiche esigenze. In sede di riunione della Commissione, il componente aggiuntivo convocato opera nell’ambito della Commissione stessa con diritto di voto.
  8. \r\n\t
  9. I componenti, permanenti e aggiuntivi, della Commissione, qualora scelti tra gli esperti appartenenti alle istituzioni universitarie, sono individuati tra i Professori di prima fascia e tra i Professori di seconda fascia che al momento della nomina siano in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per docenti di prima fascia o di idoneità ad un concorso per Dirigente di ricerca. I componenti della Commissione, qualora scelti tra gli esperti appartenenti agli Enti di Ricerca, sono individuati tra i Dirigenti di ricerca e tra i Primi ricercatori che al momento della nomina siano in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per docenti di prima fascia o di idoneità ad un concorso per Dirigente di ricerca.
  10. \r\n\t
  11. Alla nomina dei componenti permanenti della Commissione, ivi compresi il Presidente ed il Vicepresidente vicario, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile. Con il decreto si procede, altresì, alla designazione dei referenti e dei relativi sostituti per ciascun settore.
  12. \r\n\t
  13. Alla costituzione e all’aggiornamento dell’elenco dei componenti aggiuntivi di cui al comma 4, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  14. \r\n\t
  15. La Commissione dura in carica cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6. Allo scadere della Commissione, in mancanza di proroga decadono anche i componenti aggiuntivi dell’elenco di cui al comma 4.
  16. \r\n\t
  17. I componenti permanenti della Commissione decadono dall’incarico qualora non partecipino personalmente, senza preavviso e motivate ragioni, a tre riunioni consecutive alle quali siano stati regolarmente convocati.
  18. \r\n
\r\n\r\n

ART. 3
\r\n(Funzionamento)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La Commissione si riunisce di norma per singoli settori di rischio o, nel caso di esame di questioni interdisciplinari, in seduta congiunta tra due o più settori. La Commissione si riunisce, in ogni caso, in seduta plenaria almeno una volta all’anno per la verifica delle attività svolte e per provvedere alla programmazione annuale dei lavori.
  2. \r\n\t
  3. La Commissione, che si riunisce di norma presso una delle sedi del Dipartimento della protezione civile, opera con almeno la metà dei componenti con diritto di voto convocati, sia permanenti sia aggiuntivi, e delibera a maggioranza dei presenti. Le riunioni possono essere svolte anche per via telematica.
  4. \r\n\t
  5. La Commissione può dotarsi di un proprio regolamento organizzativo, nel quale indicare le procedure necessarie al suo corretto funzionamento.
  6. \r\n\t
  7. Le convocazioni delle riunioni, con indicazione dei quesiti e degli argomenti posti all’ordine del giorno, sono disposte dal Presidente su richiesta del Capo del Dipartimento della protezione civile, oppure con decisione dell'Ufficio di Presidenza, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile, con preavviso di almeno cinque giorni, durante i quali è resa disponibile la relativa documentazione. In caso di specifiche necessità, la Commissione può essere convocata senza tale preavviso e con urgenza.
  8. \r\n\t
  9. Le risultanze di ciascuna riunione della Commissione sono sintetizzate in un verbale che viene inviato al Capo del Dipartimento della protezione civile di regola al termine della riunione stessa e comunque non oltre cinque giorni dallo svolgimento della seduta.
  10. \r\n\t
  11. Per eventuali esigenze di comunicazione, e su richiesta del Capo del Dipartimento, le risultanze di una riunione della Commissione possono essere sintetizzate dalla Commissione stessa in un comunicato, che costituisce l’unica forma ufficiale di rappresentazione esterna del parere della Commissione, per il tramite del Dipartimento.
  12. \r\n\t
  13. Il Capo del Dipartimento può chiedere al Presidente della Commissione di dare mandato ad alcuni suoi componenti, permanenti o aggiuntivi, di effettuare ricognizioni, verifiche e sopralluoghi.
  14. \r\n\t
  15. Il Dipartimento della protezione civile assicura il funzionamento della Commissione nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per garantire il supporto tecnico-organizzativo alle attività della Commissione, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile vengono individuate tre unità di personale del Dipartimento stesso, le quali provvedono allo svolgimento delle funzioni di Segreteria nell’ambito dei doveri d’ufficio, senza oneri aggiuntivi rispetto al trattamento economico spettante in relazione al rapporto d’impiego presso il Dipartimento della protezione civile.
  16. \r\n
\r\n\r\n

ART. 4
\r\n(Ulteriori esperti)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al fine di disporre di ulteriori contributi-tecnico scientifici, il Capo del Dipartimento della protezione civile, in accordo con il Presidente, può invitare alle riunioni della Commissione ulteriori esperti, che partecipano senza diritto di voto.
  2. \r\n\t
  3. Qualora si rilevi la necessità di approfondire problematiche specifiche e territorialmente localizzate, possono essere invitati alle riunioni della Commissione esperti di organismi di consulenza tecnico-scientifica a livello regionale e/o locale, che partecipano senza diritto di voto.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 5
\r\n(Oneri)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La Commissione opera a titolo gratuito e ai suoi componenti, permanenti e aggiuntivi, nonché agli esperti di cui all’articolo 4, non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti.
  2. \r\n\t
  3. Ai componenti invitati, permanenti e aggiuntivi, della Commissione, nonché agli esperti di cui all’articolo 4 invitati, compete il rimborso, secondo la disciplina del trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia, in relazione alle spese sostenute per le riunioni della Commissione e per le altre attività specificamente richieste dal Capo del Dipartimento. Il rimborso spetta anche per le spese sostenute dalla sede di residenza al luogo di missione e ritorno. I costi di missione sono posti a carico del pertinente capitolo di spesa del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - Protezione Civile - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  4. \r\n\t
  5. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 6
\r\n(Disposizioni transitorie e abrogazioni)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Fino all’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell’articolo 2, il funzionamento della Commissione, nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni, continua ad essere regolato dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2011.
  2. \r\n\t
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell’articolo 2, recante la nomina dei componenti della Commissione, è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2011 recante: “Riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi”, nonché i seguenti provvedimenti di nomina dei componenti della medesima Commissione:
    \r\n\til decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2011 recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
    \r\n\t- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2013 recante integrazioni e modifiche inerenti la composizione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
    \r\n\t- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2015 recante ulteriori modifiche inerenti la composizione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
    \r\n\t- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
    \r\n\t- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2018 recante modifiche inerenti la composizione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.
  4. \r\n
\r\n\r\n

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\r\n\r\n

Roma, 16 Settembre 2020                             

\r\n\r\n

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
\r\nGiuseppe Conte

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.288 del 19 novembre 2020

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.288 del 19 novembre 2020

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Modifiche alla costituzione ed al funzionamento del Comitato operativo della protezione civile.

\n

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

\n

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile», di seguito denominato Codice, ed in particolare l'art. 14; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2016, recante «Riconduzione dell'organizzazione del Dipartimento della protezione civile all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303»;

\n

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2016 recante: «Modifiche alla costituzione e modalita' di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile»;

\n

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2017, recante «Nomina dei componenti del Comitato operativo della protezione civile»; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 29 settembre 2017 recante «Designazione dei rappresentanti del dipartimento in seno al Comitato operativo della protezione civile»;

\n

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2018, con il quale al dott. Angelo Borrelli e' stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 16 luglio 2018 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

\n

Visto il decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 26 luglio 2018, visto e annotato al n. 2278 il 27 luglio 2018 dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il quale al dott. Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento della protezione civile, a decorrere dal 16 luglio 2018, sono state assegnate in gestione, unitamente ai poteri di spesa, le risorse finanziarie esistenti sui capitoli iscritti nel C.D.R. 13 - Protezione civile - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2018 e per i corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi, salvo revoca espressa, nonche' i maggiori stanziamenti che saranno determinati nel corso degli esercizi finanziari medesimi;

\n

Visto l'art. 1, comma 549, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 che ha costituito l'Agenzia «ItaliaMeteo» ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2018, con il quale e' stato costituito il Comitato di indirizzo per la meteorologia e climatologia della suddetta Agenzia;

\n

Ravvisata pertanto la necessita' di adeguare la composizione ed il funzionamento del predetto Comitato alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, garantendo altresi', senza soluzioni di continuita', la partecipazione dei rappresentanti dei vari enti e delle varie amministrazioni in seno al Comitato medesimo;

\n

Decreta:

\n

 

\n

 

\n

Art. 1

\n

Finalita'

\n

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la composizione ed il funzionamento del Comitato operativo della protezione civile, di seguito denominato Comitato, che opera presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e si riunisce, di norma, presso il medesimo Dipartimento.

\n

Art. 2

\n

Composizione

\n

1. Il Comitato, presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile, e' cosi' composto:

\n

a. tre rappresentanti del Dipartimento della protezione civile;

\n

b. il Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

\n

c. il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

\n

d. un rappresentante delle Forze armate;

\n

e. un rappresentante della Polizia di Stato;

\n

f. un rappresentante dell'Arma dei carabinieri;

\n

g. un rappresentante della Guardia di finanza;

\n

h. un rappresentante della Polizia penitenziaria;

\n

i. un rappresentante del Corpo delle Capitanerie di porto;

\n

j. un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;

\n

k. un rappresentante per il Consiglio nazionale delle ricerche;

\n

l. un rappresentante del Ministero della salute;

\n

m. un rappresentante per il volontariato organizzato di protezione civile;

\n

n. un rappresentante della Croce rossa italiana;

\n

o. un rappresentante del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico;

\n

p. un rappresentante del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;

\n

q. un rappresentante delle strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale;

\n

r. un rappresentante delle regioni e province autonome;

\n

s. due rappresentanti per gli enti locali.

\n

2. In caso di impedimento o di assenza del Capo del Dipartimento della protezione civile il Comitato operativo di protezione civile e' presieduto dal Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o, in mancanza, da uno dei tre rappresentanti del citato Dipartimento della protezione civile di cui al comma 1. 3. 

\n

Per ciascuno dei componenti effettivi di cui al comma 1 viene designato un sostituto. Ad entrambi i rappresentanti e' affidato il compito di riassumere ed esercitare, con poteri decisionali, tutte le facolta' e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile, rappresentando, in seno al Comitato, l'Amministrazione o la struttura di appartenenza nel suo complesso.

\n

Art. 3

\n

Designazione e nomina dei componenti

\n

1. Di seguito sono indicate le procedure di designazione dei componenti e dei sostituti di cui all'art. 2, comma 1. I componenti e i sostituti di cui alle lettere a), j), k), n), o), p), q) sono designati dal vertice amministrativo della struttura di appartenenza. I componenti e i sostituti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l) sono designati dal rispettivo ministro. Il componente e il sostituto di cui alla lettera m) sono designati dal Comitato nazionale del volontariato di protezione civile. I componenti e i sostituti di cui alle lettere r) e s) sono designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.Per gli enti locali viene designato un rappresentante per le province e un rappresentante per i comuni.

\n

2. Le designazioni di cui al comma 1, fatta eccezione per i componenti e i sostituti rappresentanti del Dipartimento della protezione civile, sono trasmesse al medesimo Dipartimento con atto formale dalle rispettive amministrazioni e strutture di appartenenza.

\n

3. Sulla base delle designazioni pervenute si provvede alla ricognizione dei componenti del Comitato da indicarsi in un successivo decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile avente cadenza annuale e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

4. Ulteriori nuove designazioni o sostituzioni che pervengano successivamente all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, acquisiscono, a seguito della presa d'atto del Capo del Dipartimento della protezione civile, efficacia operativa ai fini del funzionamento del Comitato, nelle more dell'emanazione del successivo decreto annuale.

\n

5. Per gli anni successivi al 2019 le designazioni dei rappresentanti e dei sostituti di cui all'art. 2, comma 1 devono pervenire entro il 30 ottobre di ogni anno e in mancanza delle stesse si intendono confermate, fino a successiva modifica, le designazioni gia' acquisite per l'anno precedente.

\n

Art. 4

\n

Funzionamento

\n

1. Le convocazioni del Comitato, che opera a titolo gratuito e si riunisce di norma presso il Dipartimento della protezione civile, sono disposte dal Capo del Dipartimento della protezione civile. La convocazione viene effettuata via posta elettronica certificata (PEC) o, in caso di avaria del sistema informatico, via fax; infine, nei casi di particolare urgenza, puo' essere anticipata via telefono, attraverso short message service (sms) oppure altri servizi di messaggistica digitale.

\n

Art. 5

\n

Comitato allargato

\n

1. In casi particolari, a seconda dell'evento calamitoso e a discrezione del Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero su proposta del Direttore operativo per il coordinamento delle emergenze del medesimo Dipartimento, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, oltre ai componenti di cui all'art. 2, qualificati rappresentanti delle autorita' regionali e locali di protezione civile interessati da specifiche emergenze, i soggetti concorrenti di cui al comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo 8 gennaio 2018, n. 1, nonche' altri rappresentanti di enti, amministrazioni, societa' di servizi, aziende e associazioni.

\n

Art. 6

\n

Oneri

\n

1. Eventuali oneri di missione, derivanti dalla partecipazione alle riunioni del Comitato dei componenti di cui all'art. 2, comma 1, o, nel caso di partecipazione alle riunioni del Comitato allargato, dei soggetti eventualmente invitati ai sensi dell'art. 5, sono a totale carico delle amministrazioni e strutture di appartenenza.

\n

Art. 7

\n

Abrogazioni e norme transitorie

\n

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2016 recante «Modifiche alla costituzione e alle modalita' di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile».

\n

2. Fino all'adozione del decreto annuale del Capo del Dipartimento della protezione civile previsto all'art. 3, comma 3, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 1 del 2018, le designazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2017 e il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 settembre 2017 e successive modifiche e integrazioni pervenute con atto formale da parte degli enti e delle amministrazioni coinvolte.

\n

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile annuale previsto dall'art. 3, comma 3, recante la ricognizione dei rappresentanti e dei sostituti designati con atto formale dai rispettivi enti ed Amministrazioni, sono abrogati:

\n

a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2017 recante «Nomina dei componenti del Comitato operativo della protezione civile»;

\n

b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 recante «Designazione dei rappresentanti del Dipartimento in seno al Comitato operativo della protezione civile di cui ai commi 3-ter e 3-quater dell'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401».

\n

 

\n

Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

 

\n

Roma, 27 maggio 2019

\n

Il Presidente del Consiglio dei ministri

\n

Conte

\n

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2019

\n

 

\n

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. succ. n. 1351

\n

 

\n

 
 

\n

 

\n","value":"

Modifiche alla costituzione ed al funzionamento del Comitato operativo della protezione civile.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile», di seguito denominato Codice, ed in particolare l'art. 14; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2016, recante «Riconduzione dell'organizzazione del Dipartimento della protezione civile all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2016 recante: «Modifiche alla costituzione e modalita' di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2017, recante «Nomina dei componenti del Comitato operativo della protezione civile»; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 29 settembre 2017 recante «Designazione dei rappresentanti del dipartimento in seno al Comitato operativo della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2018, con il quale al dott. Angelo Borrelli e' stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 16 luglio 2018 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Visto il decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 26 luglio 2018, visto e annotato al n. 2278 il 27 luglio 2018 dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il quale al dott. Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento della protezione civile, a decorrere dal 16 luglio 2018, sono state assegnate in gestione, unitamente ai poteri di spesa, le risorse finanziarie esistenti sui capitoli iscritti nel C.D.R. 13 - Protezione civile - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2018 e per i corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi, salvo revoca espressa, nonche' i maggiori stanziamenti che saranno determinati nel corso degli esercizi finanziari medesimi;

Visto l'art. 1, comma 549, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 che ha costituito l'Agenzia «ItaliaMeteo» ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2018, con il quale e' stato costituito il Comitato di indirizzo per la meteorologia e climatologia della suddetta Agenzia;

Ravvisata pertanto la necessita' di adeguare la composizione ed il funzionamento del predetto Comitato alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, garantendo altresi', senza soluzioni di continuita', la partecipazione dei rappresentanti dei vari enti e delle varie amministrazioni in seno al Comitato medesimo;

Decreta:

 

 

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la composizione ed il funzionamento del Comitato operativo della protezione civile, di seguito denominato Comitato, che opera presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e si riunisce, di norma, presso il medesimo Dipartimento.


Art. 2

Composizione

1. Il Comitato, presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile, e' cosi' composto:

a. tre rappresentanti del Dipartimento della protezione civile;

b. il Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

c. il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

d. un rappresentante delle Forze armate;

e. un rappresentante della Polizia di Stato;

f. un rappresentante dell'Arma dei carabinieri;

g. un rappresentante della Guardia di finanza;

h. un rappresentante della Polizia penitenziaria;

i. un rappresentante del Corpo delle Capitanerie di porto;

j. un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;

k. un rappresentante per il Consiglio nazionale delle ricerche;

l. un rappresentante del Ministero della salute;

m. un rappresentante per il volontariato organizzato di protezione civile;

n. un rappresentante della Croce rossa italiana;

o. un rappresentante del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico;

p. un rappresentante del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;

q. un rappresentante delle strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale;

r. un rappresentante delle regioni e province autonome;

s. due rappresentanti per gli enti locali.

2. In caso di impedimento o di assenza del Capo del Dipartimento della protezione civile il Comitato operativo di protezione civile e' presieduto dal Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o, in mancanza, da uno dei tre rappresentanti del citato Dipartimento della protezione civile di cui al comma 1. 3. 

Per ciascuno dei componenti effettivi di cui al comma 1 viene designato un sostituto. Ad entrambi i rappresentanti e' affidato il compito di riassumere ed esercitare, con poteri decisionali, tutte le facolta' e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile, rappresentando, in seno al Comitato, l'Amministrazione o la struttura di appartenenza nel suo complesso.


Art. 3

Designazione e nomina dei componenti

1. Di seguito sono indicate le procedure di designazione dei componenti e dei sostituti di cui all'art. 2, comma 1. I componenti e i sostituti di cui alle lettere a), j), k), n), o), p), q) sono designati dal vertice amministrativo della struttura di appartenenza. I componenti e i sostituti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l) sono designati dal rispettivo ministro. Il componente e il sostituto di cui alla lettera m) sono designati dal Comitato nazionale del volontariato di protezione civile. I componenti e i sostituti di cui alle lettere r) e s) sono designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.Per gli enti locali viene designato un rappresentante per le province e un rappresentante per i comuni.

2. Le designazioni di cui al comma 1, fatta eccezione per i componenti e i sostituti rappresentanti del Dipartimento della protezione civile, sono trasmesse al medesimo Dipartimento con atto formale dalle rispettive amministrazioni e strutture di appartenenza.

3. Sulla base delle designazioni pervenute si provvede alla ricognizione dei componenti del Comitato da indicarsi in un successivo decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile avente cadenza annuale e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Ulteriori nuove designazioni o sostituzioni che pervengano successivamente all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, acquisiscono, a seguito della presa d'atto del Capo del Dipartimento della protezione civile, efficacia operativa ai fini del funzionamento del Comitato, nelle more dell'emanazione del successivo decreto annuale.

5. Per gli anni successivi al 2019 le designazioni dei rappresentanti e dei sostituti di cui all'art. 2, comma 1 devono pervenire entro il 30 ottobre di ogni anno e in mancanza delle stesse si intendono confermate, fino a successiva modifica, le designazioni gia' acquisite per l'anno precedente.


Art. 4

Funzionamento

1. Le convocazioni del Comitato, che opera a titolo gratuito e si riunisce di norma presso il Dipartimento della protezione civile, sono disposte dal Capo del Dipartimento della protezione civile. La convocazione viene effettuata via posta elettronica certificata (PEC) o, in caso di avaria del sistema informatico, via fax; infine, nei casi di particolare urgenza, puo' essere anticipata via telefono, attraverso short message service (sms) oppure altri servizi di messaggistica digitale.


Art. 5

Comitato allargato

1. In casi particolari, a seconda dell'evento calamitoso e a discrezione del Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero su proposta del Direttore operativo per il coordinamento delle emergenze del medesimo Dipartimento, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, oltre ai componenti di cui all'art. 2, qualificati rappresentanti delle autorita' regionali e locali di protezione civile interessati da specifiche emergenze, i soggetti concorrenti di cui al comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo 8 gennaio 2018, n. 1, nonche' altri rappresentanti di enti, amministrazioni, societa' di servizi, aziende e associazioni.


Art. 6

Oneri

1. Eventuali oneri di missione, derivanti dalla partecipazione alle riunioni del Comitato dei componenti di cui all'art. 2, comma 1, o, nel caso di partecipazione alle riunioni del Comitato allargato, dei soggetti eventualmente invitati ai sensi dell'art. 5, sono a totale carico delle amministrazioni e strutture di appartenenza.


Art. 7

Abrogazioni e norme transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2016 recante «Modifiche alla costituzione e alle modalita' di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile».

2. Fino all'adozione del decreto annuale del Capo del Dipartimento della protezione civile previsto all'art. 3, comma 3, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 1 del 2018, le designazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2017 e il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 settembre 2017 e successive modifiche e integrazioni pervenute con atto formale da parte degli enti e delle amministrazioni coinvolte.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile annuale previsto dall'art. 3, comma 3, recante la ricognizione dei rappresentanti e dei sostituti designati con atto formale dai rispettivi enti ed Amministrazioni, sono abrogati:

a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2017 recante «Nomina dei componenti del Comitato operativo della protezione civile»;

b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 recante «Designazione dei rappresentanti del Dipartimento in seno al Comitato operativo della protezione civile di cui ai commi 3-ter e 3-quater dell'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401».

 

Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 27 maggio 2019

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Conte

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2019

 

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. succ. n. 1351

 

 
 

 

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 3 luglio 2019

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CAPO I
\nFinalità, attività e composizione del Servizio Nazionale della Protezione Civile

\n

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

\n

VISTO l'articolo 76 e 87 della Costituzione;

\n

VISTO l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

\n

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile» che delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà e nel rispetto dei principi e delle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea;

\n

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2017;

\n

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza unificata, nella seduta del 14 dicembre 2017;

\n

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2017 e, in considerazione dell'osservazione formulata sull'articolo 9, comma 1, lettera b), ritenuto di sostituire le parole «d'intesa» con le parole «in raccordo», restando, comunque, inalterato il contenuto della disposizione medesima;

\n

ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

\n

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2017;  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle
\npolitiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze, dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti;

\n

EMANA

\n

il seguente decreto legislativo:

\n

ART. 1
\nDefinizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 1-bis, comma 1, legge 225/1992)

\n
  1. Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di   protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo.
  2. \n
  3. Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle finalità previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione civile.
  4. \n
  5. Le norme del presente decreto costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente.
  6. \n
  7. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresì, le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione.
  8. \n

ART. 2
\nAttività di protezione civile (Articoli 3, 3-bis, commi 1 e 2, e 5, commi 2 e 4-quinquies, legge 225/1992; Articolo 93, comma 1, lettera g), decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma 4-ter, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)

\n
  1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.
  2. \n
  3. La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.
  4. \n
  5. La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
  6. \n
  7. Sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti:
    \n\ta) l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;
    \n\tb) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18;
    \n\tc) la formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio nazionale;
    \n\td) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse;
    \n\te) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;
    \n\tf)  l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché' sulla pianificazione di protezione civile;
    \n\tg) la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile, che possono prevedere scambi di personale delle componenti territoriali e centrali per fini di aggiornamento, formazione e qualificazione  del personale addetto ai servizi di protezione civile;
    \n\th) le attività di cui al presente comma svolte all'estero, in via bilaterale, o nel quadro della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;
    \n\ti) le attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle diverse componenti.
  8. \n
  1. Sono attività di prevenzione strutturale di protezione civile quelle concernenti:
    \n\ta) la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione;
    \n\tb) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall’attività dell'uomo e alla relativa attuazione;
    \n\tc) l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
    \n\td) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile di cui all'articolo 22.
  2. \n
  1. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione.
  2. \n
  3. Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici, dalle strutture e dalle infrastrutture pubbliche e private e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.
  4. \n

ART. 3
\nServizio nazionale della protezione civile (Articolo 1-bis, commi 2 e 3, legge 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 14, commi 27 e ss., decreto-legge 78/2010, conv. legge 122/2010)

\n
  1. Fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l’unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono:
    \n\ta) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia;
    \n\tb) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile e in base alla potestà legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;
    \n\tc) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.
  2. \n
  1. Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali nonché soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2. In coerenza con i rispettivi ordinamenti e nell'ambito di quanto stabilito dal presente decreto, operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorità di cui al comma 1:
    \n\ta) il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo;
    \n\tb) Le Regioni titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile e le Province autonome di Trento e di Bolzano titolari della potestà legislativa esclusiva nelle materie previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione;
    \n\tc) i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e le province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate.
  2. \n
  1. L'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 4 e costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  2. \n

ART. 4
\nComponenti del Servizio nazionale della protezione civile(Articoli 1-bis, comma 3, e 6 legge 225/1992)

\n
  1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.
  2. \n
  3. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici.
  4. \n
  5. Le componenti del Servizio nazionale che detengono o gestiscono informazioni utili per le finalità del presente decreto, sono tenute ad assicurarne la circolazione e diffusione nell'ambito del Servizio stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali, ove non coperte di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.
  6. \n

ART. 5
\nAttribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri (Articolo 1-bis, comma 2, legge 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)

\n
  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione di cui all'articolo 24, per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile, e determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale.
  2. \n
  3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, predispone gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, al fine di assicurarne l’unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori.
  4. \n
  5. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile nonché sull'utilizzo del Fondo nazionale per la protezione civile, del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali di cui al Capo VI.
  6. \n

ART. 6
\nAttribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile(Articolo 1-bis, comma 2, legge 225/1992; Articolo 5, comma 5, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)

\n
  1. Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:
    \n\ta) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
    \n\tb) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
    \n\tc) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18;
    \n\td) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali;
    \n\te) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7.
    \n\t 
  2. \n

CAPO II
\nOrganizzazione del Servizio nazionale della protezione civile

\n

Sezione I
\nEventi di protezione civile

\n

ART. 7
\nTipologia degli eventi emergenziali di protezione civile (Articolo 2, legge 225/1992)

\n
  1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:
    \n\ta) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
    \n\tb) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;
    \n\tc) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.
    \n\t 
  2. \n

Sezione II
\nOrganizzazione del Servizio nazionale della protezione civile

\n

ART. 8.
\nFunzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri (Articolo 1-bis, comma 3, legge 225/1992; Articolo 107 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma 4, 4-ter, 5 e 6, decreto-legge 343/2001, conv. Legge 401/2001; Articolo 4, comma 2, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005)

\n
  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento dei seguenti compiti che, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, hanno rilievo nazionale:
    \n\ta) l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, dei comuni e delle relative forme di aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni, delle città metropolitane, delle province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile, anche mediante l'attivazione di un osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile;
    \n\tb) l'elaborazione dei provvedimenti finalizzati alla gestione delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale previste o in atto;
    \n\tc) l'elaborazione delle proposte delle direttive di cui all'articolo 15;
    \n\td) l'elaborazione e il coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso, contenenti il modello di intervento per l'organizzazione della risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale;
    \n\te) il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale, al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale, sulla base delle informazioni acquisite tramite una sala operativa nazionale e interforze operante con continuità presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, allo scopo di assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, effettuati in concorso con le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano interessate e, da queste, in raccordo con i Prefetti. Detto coordinamento è garantito, in raccordo con le Amministrazioni interessate anche ai fini dell'impiego sul territorio di personale degli enti e delle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel limite previsto a legislazione vigente nei bilanci delle Amministrazioni coinvolte e, nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 24, nel limite delle risorse stanziate con delibera del Consiglio dei ministri;
    \n\tf) gli indirizzi generali per le attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
    \n\tg) la promozione di studi e ricerche sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali o connessi con l’attività dell'uomo;
    \n\th) la programmazione e lo svolgimento, per verificare i piani nazionali, di esercitazioni di protezione civile, di intesa con le regioni e gli enti locali interessati;
    \n\ti) la definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e la partecipazione al processo di elaborazione delle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone di cui all'articolo 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
    \n\tl) il coordinamento della partecipazione del Servizio nazionale alle politiche di protezione civile dell'Unione europea in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 29 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, ed il coordinamento delle operazioni del Servizio nazionale in occasione di emergenze all'estero, in via bilaterale o nel quadro dell'azione dell'Unione europea e degli organismi internazionali, per assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, con le modalità di cui all'articolo 29 e ferme restando le competenze in materia del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
    \n\tm) la formulazione delle richieste di assistenza internazionale all'Unione europea o alla comunità internazionale per integrare l'intervento del Servizio nazionale;
    \n\tn) il coordinamento del supporto in qualità di nazione ospitante, conformemente alla decisione n. 1313/2013/UE.
  2. \n
  1. Il Dipartimento della protezione civile partecipa all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione. A tal fine la rappresentanza del Dipartimento della protezione civile è integrata nelle commissioni, comitati od organismi competenti, comunque denominati, di rilevanza nazionale e deputati alla programmazione, all'indirizzo e al coordinamento di tali attività, sulla base di provvedimenti da adottarsi a cura delle autorità competenti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Dipartimento della protezione civile esprime pareri e proposte sugli atti e i documenti prodotti, in materia, dalle Amministrazioni preposte, ove previsto o su richiesta della medesima Amministrazione.
  2. \n

ART. 9
\nFunzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6 e 14, legge 225/1992; Articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1), decreto legge 59/2012, conv. legge 100/2012)

\n
  1. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, nel limite della propria competenza territoriale:
    \n\ta) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni, le Province ove delegate, secondo quanto previsto nella pianificazione di cui all'articolo 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;
    \n\tb) assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 18, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione;
    \n\tc) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;
    \n\td) vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le modalità di cui alla lettera a), eventuali esigenze di ulteriori concorsi d'intesa con il Presidente della Giunta regionale;
    \n\te) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi comunali.
  2. \n
  1. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello
    \n\tprovinciale, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale,
    \n\tcomunale o di ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, nel quadro degli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4.
  2. \n
  3. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione autonoma della Sardegna, della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
  4. \n

ART 10
\nFunzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 11, comma 1, legge 225/1992)

\n
  1. In occasione degli eventi calamitosi di cui al presente decreto, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte.
  2. \n
  3. Gli interventi di soccorso tecnico di cui al comma 1, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, comma 6, del presente decreto, sono finalizzati ad assicurare la ricerca e il salvataggio delle persone, nonché le attività di messa in sicurezza, anche in concorso con altri soggetti, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità da pericoli imminenti, dei  luoghi, delle strutture e degli impianti.
  4. \n
  5. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera, altresì, quale struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile secondo le modalità e i livelli di responsabilità previsti dal proprio ordinamento, anche ai fini delle attività di cui all'articolo 2, comma 7.
  6. \n
  7. Nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, sono individuati i contenuti tecnici minimi per l'efficace assolvimento, da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle attribuzioni di cui al presente articolo.
  8. \n

ART. 11
\nFunzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6, 12 e 13 legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 1-bis decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012; Articolo 1, commi da 85 a 97, legge 56/2014)

\n
  1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare:
    \n\ta) le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, nonché delle attività di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione e attuazione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza e che individua nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 18, comma 4, gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi;
    \n\tb) gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera o), di ambito e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;
    \n\tc) le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti convenzionali volti a disciplinarne il relativo sostegno funzionale;
    \n\td) la gestione della sala operativa regionale, volta anche ad informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture, le Province ove delegate e i Comuni;
    \n\te) l'ordinamento e l'organizzazione anche territoriale della propria struttura, nonché dei propri uffici al fine dell'esercizio delle attività di cui al comma 2 e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni;
    \n\tf) le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza  per i casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) e per lo svolgimento delle conseguenti attività, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11;
    \n\tg) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;
    \n\th) la preparazione, gestione ed attivazione della colonna mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi di cui all'articolo 7;
    \n\ti) le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
    \n\tl) il concorso agli interventi all'estero mediante l'attivazione delle risorse regionali inserite nei moduli europei con le procedure previste dall'articolo 29;
    \n\tm) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
    \n\tn) le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica;
    \n\to) l'attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e ove non diversamente disciplinato nelle leggi regionali, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative:
    \n\t1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite nella programmazione regionale, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale;
    \n\t2) alla predisposizione dei piani provinciali  e di ambito di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b),in raccordo con le Prefetture;
    \n\t3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze,
    \n\tp) le modalità per favorire le attività formative in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza ed in generale di sensibilizzazione della materia di protezione civile con particolare riferimento agli amministratori e operatori locali ed agli enti ed istituzioni dei sistemi regionali di protezione civile.
  2. \n
  1. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le Regioni, per l'attuazione del piano regionale di protezione civile di cui alla lettera a) del comma 1, possono prevedere l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano e dei servizi territoriali cui i Comuni fanno riferimento per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.
  2. \n
  3. Le Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 4, favoriscono l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale comunale o di ambito al fine di garantire l’effettività delle funzioni di protezione civile, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità sull'intero territorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), nonché l'organizzazione di modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), ivi  inclusa  l'organizzazione  dei  presidi territoriali.
  4. \n
  5. Le funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle Regioni assicurandone l'aggiornamento e la coerenza generale con le direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 in materia.
  6. \n

ART. 12
\nFunzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6 e15 legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998;Articolo 12 legge 265/1999; Articolo 24, legge 42/2009 e relativi decreti legislativi di attuazione; Articolo 1, comma 1, lettera e), decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012; Articolo19 decreto-legge 95/2012, conv. legge 135/2012)

\n
  1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni.
  2. \n
  3. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con continuità:
    \n\ta) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi in particolare, per quanto attiene alle attività di presidio territoriale, sulla base dei criteri fissati dalla direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, come recepiti dai diversi ordinamenti regionali;
    \n\tb) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
    \n\tc) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;
    \n\td) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
    \n\te) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;
    \n\tf) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze a livello comunale;
    \n\tg) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
    \n\th) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
  4. \n
  1. L'organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella
    \n\tpianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).
  2. \n
  3. Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b); la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.
  4. \n
  5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:
    \n\ta) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
    \n\tb) dello svolgimento, a cura del Comune, dell’attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall’attività dell'uomo;
    \n\tc) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e da' attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c).
  6. \n
  7. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l’attività di informazione alla popolazione.
  8. \n
  9. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione.
  10. \n

ART. 13
\nStrutture operative del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 1-bis, comma 3, e 11 legge 225/1992)

\n
  1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali:
    \n\ta) le Forze armate;
    \n\tb) le Forze di polizia;
    \n\tc) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche;
    \n\td) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
    \n\te) il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;
    \n\tf) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;
    \n\tg) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale.
    g-bis) le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.
  2. \n
  3. Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.
    \n\t2-bis. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e i commissari delegati di cui all'articolo 25, comma 7, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono porre in essere attività connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e private, ai  beni  culturali  e paesaggistici in raccordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, in  occasione  degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7, anche mediante accordi o convenzioni con i Consigli nazionali di cui al comma 2 del presente articolo, anche ove costituiti nelle forme associative o di collaborazione o di cooperazione di cui al medesimo comma 2, che vi provvedono avvalendosi dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti.
  4. \n
  5. Le Regioni, relativamente ai rispettivi ambiti territoriali, e nei limiti delle competenze loro attribuite, possono individuare proprie strutture operative regionali del Servizio nazionale, in ambiti operativi diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui al comma 1.
  6. \n
  7. Le strutture operative nazionali e regionali svolgono, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, salvo quanto previsto dal comma 5, le attività previste dal presente decreto. Con le direttive di cui all'articolo 15, si provvede a disciplinare specifiche forme di partecipazione, integrazione e collaborazione delle strutture operative nel Servizio nazionale della protezione civile.
  8. \n
  9. Le modalità e le procedure relative al concorso delle Forze armate alle attività previste dal presente decreto sono disciplinate, secondo quanto previsto in materia dagli articoli 15, 89, comma 3, 92 e 549-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità, dei requisiti e delle condizioni con cui, su richiesta delle autorità di protezione civile, in occasione di eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), limitatamente alla durata delle relative esigenze emergenziali, il personale militare può eseguire lavori e realizzare opere temporanee, anche avvalendosi delle deroghe, in materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero titoli e abilitazioni, eventualmente previste con le ordinanze di cui all'articolo 25.
  10. \n

Sezione III
\nStrumenti di coordinamento e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile

\n

ART. 14
\nComitato operativo nazionale della protezione civile (Articolo 10 legge 225/1992; Articolo 5, commi 3 e 3-ter decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)

\n
  1. Al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo ovvero nella loro imminenza, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, il Capo del Dipartimento della protezione civile convoca il Comitato operativo nazionale della protezione civile, che opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e si riunisce presso il medesimo Dipartimento. Il Comitato può essere convocato, altresì, anche in occasione di esercitazioni di rilievo nazionale e per la condivisione delle strategie operative nell'ambito delle pianificazioni nazionali di protezione civile o in caso di interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero ai sensi dell'articolo 29.
  2. \n
  3. Comma abrogato dal D.Lgs. 6 Febbraio 2020, n. 4.
  4. \n
  5. Le modalità di funzionamento del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  6. \n
  7. Il Comitato operativo nazionale della protezione civile è presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed è composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, nonché da rappresentanti delle componenti di cui all'articolo 4, designati, per le regioni e gli enti locali, dalla Conferenza unificata e delle strutture operative con valenza nazionale di cui all'articolo 13, che vengono individuate con il decreto di cui al comma 3. Nel caso in cui una struttura operativa sia anche componente, al Comitato operativo partecipa un rappresentante della componente di cui all'articolo 4.
    Tra i componenti del Comitato rientra inoltre il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  8. \n
  9.  I rappresentanti di Amministrazioni dello Stato o delle strutture operative nazionali da esse dipendenti sono designati dai rispettivi Ministri e, su delega di questi ultimi, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza e nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile, rappresentando, in seno al Comitato, l'amministrazione o la struttura di appartenenza nel suo complesso. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche situazioni di emergenza, nonché soggetti concorrenti di cui al comma 2 dell'articolo 13 e rappresentanti di altri enti o amministrazioni.
  10. \n
  11. Per svolgere le funzioni all'interno del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono nominati un rappresentante effettivo e un sostituto per ciascun componente individuato.
  12. \n

ART. 15
\nDirettive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative (Articolo 5, commi 2 e 5 decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 8, comma 1, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005)

\n
  1. Ferme restando le competenze e le attribuzioni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri assicurano, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile e sono adottate su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile e previa intesa da sancire, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza Stato-Regioni in ragione delle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute. Su specifiche materie, per la predisposizione delle proposte di direttiva di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione civile può promuovere confronti in sede tecnica con le rappresentanze delle componenti del Servizio nazionale.
  2. \n
  3. Le direttive di cui al comma 1 possono recare, in allegato, procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  4. \n
  5. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dei limiti e delle finalità eventualmente previsti nelle direttive di cui al comma 1, può adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte del Servizio nazionale, consultando preventivamente le componenti e strutture operative nazionali interessate.
  6. \n
  7. Le direttive adottate ai sensi del presente decreto, possono prevedere la decorrenza differita dell'efficacia di specifiche misure in esse contenute e le modalità per provvedere, a cura delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'eventuale necessario aggiornamento delle rispettive disposizioni tecniche.
  8. \n
  9. Fino alla pubblicazione delle direttive adottate ai sensi del presente decreto, o fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le direttive e gli altri provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa in materia di protezione civile.
  10. \n

CAPO III
\nAttività per la previsione e prevenzione dei rischi

\n

ART. 16
\nTipologia dei rischi di protezione civile  (Articolo 1-bis, 2 e 3-bis legge 225/1992)

\n
  1. L'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi, fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353. Allo scopo di assicurare maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante da deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 può essere adottata anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai centri di competenza di cui all'articolo 21, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.
  2. \n
  3. Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attività, l'azione del Servizio nazionale è suscettibile di esplicarsi, altresì, per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali.
  4. \n
  5. Non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.
  6. \n

ART. 17
\nSistemi di allertamento  (Articoli 3, 3-bis, comma 2, e 3-ter legge 225/1992)

\n
  1. L'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile è articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.
  2. \n
  3. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento e l’attività utilizzando:
    \n\ta) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali già disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale e regionale, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, eventuali dati e strumenti elaborati e forniti, previa  stipula  di apposite  convenzioni,  dalle  strutture  tecniche  delle  Regioni, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21;
    \n\tb) per le altre tipologie di rischio, i prodotti della rete dei Centri funzionali di cui alla lettera a), se utili alle specifiche esigenze, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21.
    \n\t2-bis) L'allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ee-bis) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
  4. \n
  1. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività di allertamento, ivi comprese quelle di cui al  comma  2-bis, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La direttiva di cui al presente comma provvede, in particolare:
    \n\ta) all'omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati per gestire le diverse fasi di attivazione e della risposta del Servizio nazionale;
    \n\tb) alla disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, e all'informazione alla popolazione sulle misure in essi contenute;
    \n\tc) alla definizione di modelli organizzativi che consentano di assicurare la necessaria continuità nello svolgimento delle diverse fasi di attività.
  2. \n
  1. Al fine di consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'efficiente supporto dell’attività delle reti strumentali di monitoraggio al Sistema di allertamento di cui al comma 1, le Regioni e gli Enti o agenzie da esse costituite per l'esercizio delle relative competenze sono esentate, a far data dal relativo trasferimento delle funzioni di cui al preesistente servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN), dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze utilizzate alla data del trasferimento delle funzioni o di frequenze di uso equivalente, per l'esercizio dell’attività radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le frequenze concesse a titolo gratuito e le relative modalità di concessione. Il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento della protezione civile d'intesa con le altre amministrazioni centrali competenti e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla ricognizione delle frequenze effettivamente utilizzate necessarie per l'espletamento delle attività di cui al presente comma. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. \n
  3. I provvedimenti concernenti le autorizzazioni necessarie per l'installazione di stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di allertamento di cui al comma 2, sono resi entro venti giorni dalla richiesta, decorsi i quali le autorizzazioni si intendono concesse. Ai provvedimenti di assegnazione dei diritti d'uso per l'esercizio delle frequenze si applica quanto previsto dall'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
  4. \n

ART. 18
\nPianificazione di protezione civile (Articolo 3, commi 3 e 6, 14, comma 1, e 15, commi 3-bis e 3-ter, 18, comma 3, lettera b) legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 4, comma 9-bis, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009; Articolo 1-bis decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012)

\n
  1. La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l’attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzata:
    \n\ta) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l’effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma 3, definiti su base provinciale e comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata;
    \n\tb) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale;
    \n\tc) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate;
    \n\td) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento;
  2. \n
  1. È assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalità individuate con la direttiva di cui al comma 4 che garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza.
  2. \n
  3. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.
  4. \n
  5. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
    4-bis) La direttiva di cui al comma 4 definisce anche le modalità di raccordo delle attività connesse all'assistenza alla popolazione, tra i piani di emergenza delle infrastrutture nazionali di trasporto con i piani dei diversi livelli territoriali.
  6. \n

ART. 19
\nRuolo della comunità scientifica (Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001)

\n
  1. La comunità scientifica partecipa al Servizio nazionale mediante l'integrazione nelle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 di conoscenze e prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, anche già disponibili, che abbiano raggiunto un livello di maturazione e consenso riconosciuto dalla comunità scientifica secondo le prassi in uso, anche frutto di iniziative promosse dall'Unione europea e dalle Organizzazioni internazionali anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali.
  2. \n
  3. La partecipazione di cui al comma 1 si realizza mediante le seguenti attività:
    \n\ta) attività ordinarie e operative condotte in favore delle componenti del Servizio nazionale che includono, tra l'altro, il monitoraggio e la sorveglianza degli eventi, lo sviluppo di banche dati e ogni altra attività utile per la gestione delle emergenze e la previsione e prevenzione dei rischi che fornisca prodotti di immediato utilizzo;
    \n\tb) attività di sperimentazione propedeutiche alle attività di cui alla lettera a), e di realizzazione di contributi scientifici e di sintesi di ricerche esistenti utili a tal fine;
    \n\tc) ricerca finalizzata propedeutica alla realizzazione di prodotti utili alla gestione dei rischi di cui all'articolo 16 e allo studio dei relativi scenari;
    \n\td) collaborazione nelle attività di predisposizione della normativa tecnica di interesse.
  4. \n

ART. 20
\nCommissione Grandi Rischi (Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001)

\n
  1. In coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  2. \n

ART. 21
\nCentri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca (Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001)

\n
  1. Nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali Centri di competenza.
  2. \n
  3. Con le medesime modalità possono essere, altresì, individuati ulteriori Centri di competenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui al comma 1, che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione che possono essere integrati nelle attività di protezione civile.
  4. \n
  5. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare accordi e convenzioni con i Centri di competenza.
  6. \n
  7. Il Dipartimento della protezione civile coordina l’attività per la costituzione di reti di Centri di competenza per lo sviluppo di specifici argomenti su temi integrati e in prospettiva multirischio.
  8. \n
  9. Il Dipartimento della protezione civile promuove forme di collaborazione con i Ministeri che esercitano competenze di tipo tecnico-scientifico nell'ambito dei rischi di cui all'articolo 16, nonché con la Commissione dell'Unione europea e con gli altri organismi internazionali che trattano della medesima materia.
  10. \n

ART. 22
\nAzioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile (Articolo 11, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009)

\n
  1. Il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale, limitate alle strutture e infrastrutture di proprietà pubblica, e non strutturale per finalità di protezione civile, previsti da apposite norme di legge, volti al complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e, più in generale, alla riduzione dei rischi, alla cui attuazione possono provvedere le componenti e strutture operative del Servizio nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.
  2. \n
  3. A tal fine il Dipartimento della protezione civile assicura, secondo forme e modalità da definire con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, opportune forme di coordinamento e monitoraggio degli effetti delle azioni di previsione e prevenzione e dei loro effetti, per individuare le priorità d'azione in relazione alle differenti tipologie di rischio.
  4. \n
  5. Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quelle di cui ai comma 1, per assicurare il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischio, con oneri a carico dei propri bilanci.
  6. \n

CAPO IV
\nGestione delle emergenze di rilievo nazionale

\n

ART. 23
\nDichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 3 decreto-legge 245/2002, conv. legge 286/2002)

\n
  1. In occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 7 che, per l’eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l’integrità fisica o beni di primaria importanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata che dichiara il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili, dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 32, delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, comma 1, nonché dei comuni o loro forme associative per il supporto agli enti locali coinvolti. In ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessità, con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello stato di mobilitazione, ad esclusione dei casi in cui si proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24.
  2. \n
  3. Sulla base della dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale a supporto delle autorità regionali di protezione civile, allo scopo di concorrere ad assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni interessate in coerenza con quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), ovvero, sulla base dell’intensità dell'evento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera e), nonché, alla cessazione delle esigenze qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, cura la ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e strutture operative interessate nel periodo di vigenza della dichiarazione medesima, secondo procedure di rendicontazione definite con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15.
  4. \n
  5. Qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, sulla base delle ricognizioni effettuate ai sensi del comma 2, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, vengono assegnati contributi per il concorso alla copertura degli oneri finanziari sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.
  6. \n
  7. Le Regioni possono definire, con propria legge, provvedimenti con analoga finalità in relazione ad eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), con oneri a carico dei propri bilanci.
  8. \n

ART. 24
\nDeliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5-bis, comma 5, decreto-legge 343/2001, conv. Legge 401/2001; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 1, comma 422, legge 147/2013)

\n
  1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.
  2. \n
  3. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con propria deliberazione, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in seguito, si verifichi, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attività di cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.
  4. \n
  5. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.
  6. \n
  7. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo.
  8. \n
  9. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
  10. \n
  11. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni già emanate nella vigenza dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.
  12. \n
  13. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  14. \n
  15. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della protezione civile.
  16. \n
  17. Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).
  18. \n

ART. 25
\nOrdinanze di protezione civile (Articoli 5 e 20 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), legge 196/2009)

\n
  1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.
  2. \n
  3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:
    \n\ta) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
    \n\tb) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;
    \n\tc) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;
    \n\td) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
    \n\te) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
    \n\tf) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione temporanea in altra località del territorio nazionale, entro i limiti delle risorse finanziarie e secondo le direttive dettate con apposita, ulteriore delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.
  4. \n
  1. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni
  2. \n
  3. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o Province autonome interessate e fino al trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze.
  4. \n
  5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
  6. \n
  7. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al presente articolo si avvale delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.
  8. \n
  9. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono essere nominati commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, successivamente alla quale curano, fino alla chiusura della contabilità speciale di cui all'articolo 27, la prosecuzione delle attività in regime ordinario. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico.
  10. \n
  11. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le ordinanze di protezione civile non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.
  12. \n
  13. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e i consequenziali provvedimenti commissariali nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi del presente articolo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
  14. \n
  15. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al presente comma è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
  16. \n
  17. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalità indicati nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 7.
  18. \n

ART. 26
\nOrdinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 1, comma 422, legge 147/2013)

\n
  1. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è adottata apposita ordinanza volta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati. Ferma in ogni caso l’inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati. Con la medesima ordinanza possono essere inoltre consentite eventuali rimodulazioni del piano degli interventi entro il termine della scadenza della contabilità speciale e nel limite delle risorse ancora disponibili, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  2. \n
  3. Con l'ordinanza di cui al comma 1 è individuata l'autorità che, fino alla scadenza della proroga prevista ai sensi dell'articolo 27, comma 5, è autorizzata alla gestione della contabilità speciale. La medesima autorità può revocare gli interventi pianificati di cui al comma 1 che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla data di scadenza dello stato di emergenza. Le somme che si rendono disponibili a seguito della revoca possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza. La medesima ordinanza individua anche le modalità per la prosecuzione degli interventi senza soluzione di continuità, fino all'effettivo subentro dell'autorità competente in via ordinaria.
  4. \n
  5. Per la prosecuzione degli interventi non ultimati e da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 5.
  6. \n

ART. 27
\nContabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 6, comma 1, decreto-legge 263/2006, conv. legge 290/2006)

\n
  1. Per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali, le quali possono essere mantenute per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di emergenza.
  2. \n
  3. Le risorse stanziate a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui alla delibera prevista dall'articolo 24, comma 1, sono trasferite integralmente a seguito della nomina del commissario delegato sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 1. Le ulteriori somme previste dalla delibera di cui all'articolo 24, comma 2, vengono corrisposte nella misura del 50 per cento a seguito dell'emanazione della delibera medesima, mentre il restante 50 per cento all'attestazione dello stato di attuazione degli interventi finanziati.
  4. \n
  5. Sulle contabilità speciali di cui al presente articolo può essere autorizzato il versamento di eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento dello specifico contesto emergenziale, diverse da quelle stanziate a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, e rese disponibili dalle Regioni e dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Sulle medesime contabilità possono, altresì, confluire le risorse finanziarie eventualmente provenienti da donazioni, da altre amministrazioni, nonché dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea.
  6. \n
  7. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di cui coordinano l'attuazione, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile, che contenga, altresì, l'indicazione dei crediti e dei debiti e delle relative scadenze, gli interventi eventualmente affidati a soggetti attuatori all'uopo individuati, gli obblighi in materia di trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo2013, n. 33, e successive modificazioni. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali.
  8. \n
  9. Per la prosecuzione e il completamento degli interventi e delle attività previste dalle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25 ove non ultimati o conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale la durata della contabilità speciale può essere prorogata per un periodo di tempo determinato fermo restando il limite di cui al comma 1. Per gli ulteriori interventi ed attività da porre in essere secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti possono essere trasferite alla regione ovvero, ove esistenti, alle agenzie regionali preposte allo svolgimento della funzione di protezione civile o ai soggetti attuatori competenti. Per gli interventi e le attività di cui al presente comma di competenza di Amministrazioni dello Stato, le risorse finanziarie relative che residuano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
  10. \n
  11. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al presente codice sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti nei piani di attuazione delle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25 e sono utilizzate secondo le modalità e i termini previsti dalle ordinanze di cui all'articolo 26. Le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al presente comma secondo le procedure ordinarie di spesa, si applica quanto previsto dall'articolo 1, commi 787, 788, 789 e 790 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  12. \n
  13. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli 91 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
  14. \n
  15. Il comma 7, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze di protezione civile; tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o sequestro fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilità speciali.
  16. \n
  17. Le controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività realizzati in base alle ordinanze di cui all'articolo 25 o comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali.
  18. \n
  19. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi o per l'espletamento di attività connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24,sono nulli.
  20. \n
  21. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività derivanti dal presente decreto, il termine previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è fissato in centottanta giorni.
  22. \n

ART. 28
\nDisciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi (Articoli 5 legge 225/1992; Articolo 23-sexies, comma 4, decreto-legge 6/1998, conv. legge 61/1998; Articoli 107 e 108 decreto-legislativo 112/1998)

\n
  1. Con delibera del Consiglio dei ministri si provvede all'individuazione delle modalità  di concessione di agevolazioni, contribuiti e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e attività  economiche e produttive, danneggiati nel rispetto dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente:
    \n\ta) definizione di massimali, sulla base degli effetti determinati dalla tipologia degli eventi calamitosi commisurati alla loro intensità ed estensione;
    \n\tb) definizione di metodologie omogenee per l'intero territorio nazionale;
    \n\tc) per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive, in tutto o in parte indennizzati da compagnie assicuratrici, previsione che la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la delocalizzazione ove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale, per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino dei danni abbia luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza, prevedendo, in tal caso, che il contributo così determinato sia integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento;
    \n\td) l'esclusione degli edifici abusivi danneggiati o distrutti dalla fruizione delle misure volte a superare lo stato di emergenza.
  2. \n
  1. Comma abrogato dal D. L. 18 Aprile 2019, n.32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n.55
  2. \n

ART. 29
\nPartecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile (Articoli 5 legge 225/1992; Articolo 4, comma 2, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005; Articolo 40, comma 2, lettera p), legge 96/2009; Articolo 10 legge 125/2014; Articolo 27 legge 115/2015)

\n
  1. Ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10, della legge 11 agosto 2014, n. 125, la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero è disciplinata con i provvedimenti previsti dagli articoli 23, 24 e 25, da adottarsi, per quanto di competenza, su richiesta del il medesimo Ministero. In tale caso la dichiarazione di cui all'articolo 23 e la deliberazione di cui all'articolo 24 assumono rispettivamente la denominazione di «dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per intervento all'estero» e deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero». Nel decreto del Presidente del Consiglio recante la deliberazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale per intervento all'estero sono individuate le risorse finanziarie nei limiti degli stanziamenti del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 e delle risorse stanziate per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125. D'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prestare soccorso ad enti territoriali esteri con i quali abbiano costituito, nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88, un gruppo europeo di cooperazione territoriale, anche in assenza dei provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25.
  2. \n
  3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del Servizio nazionale al \"Pool europeo di protezione civile\", istituito, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, dall'articolo 11 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, è autorizzato, nel rispetto del comma 1 del presente articolo e nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, allo scopo finalizzate con i provvedimenti di cui al medesimo comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel Sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi.
  4. \n
  5. Se riceve una richiesta di assistenza tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) e non sussistono gli elementi ostativi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE, il Capo del Dipartimento della protezione civile, nelle more della deliberazione di cui all'articolo 24, attiva e coordina le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri e dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può ritirare tali risorse se ricorrono i gravi motivi di cui all'articolo 11, paragrafo 8, della decisione n. 1313/2013/UE. 4. Il Dipartimento della protezione civile intraprende ogni iniziativa utile alla partecipazione del Servizio nazionale all'EERC, inclusa la conclusione di accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE.
  6. \n

ART. 30
\nAltre disposizioni relative all'utilizzo dei segni distintivi del Dipartimento della protezione civile (Articolo 15, commi 2 e 3, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009; Articolo 10-bis decreto-legge 93/2013, conv. legge 123/2013)

\n
  1. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.
  2. \n
  3.  Ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 1, ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al medesimo Dipartimento, chiunque ne faccia indebito utilizzo è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
  4. \n
  5. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso.
  6. \n
  7. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì determinate le caratteristiche della bandiera d'istituto del Dipartimento della protezione civile, nonché le relative modalità d'uso e custodia.
  8. \n

CAPO V
\nPartecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile

\n

Sezione I
\nCittadinanza attiva e partecipazione

\n

ART. 31
\nPartecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 4, comma 2, decreto legislativo 117/2017)

\n
  1. Il Servizio nazionale promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, anche mediante formazioni di natura professionale, alla pianificazione di protezione civile come disciplinata dall'articolo 18, e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile.
  2. \n
  3. Le componenti del Servizio nazionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, forniscono ai cittadini informazioni sugli scenari di rischio e sull'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio, anche al fine di consentire loro di adottare misure di autoprotezione nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), in occasione delle quali essi hanno il dovere di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorità di protezione civile in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazione.
  4. \n
  5. I cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole, aderendo al volontariato organizzato operante nel settore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 e nella Sezione II del presente Capo, ovvero, in forma occasionale, ove possibile, in caso di situazioni di emergenza, agendo a titolo personale e responsabilmente per l'esecuzione di primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare o di prossimità, in concorso e coordinandosi con l’attività delle citate organizzazioni.
  6. \n
  7. Le Regioni e le Province autonome possono disciplinare ulteriori forme di partecipazione dei cittadini in forma occasionale alle attività di soccorso non direttamente riferite al loro ambito personale, familiare o di prossimità.
  8. \n

ART. 32
\nIntegrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 8, comma 1, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 17, 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017)

\n
  1. Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l’attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.
  2. \n
  3. Il Servizio nazionale della protezione civile promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2, secondo comma, della Costituzione e, in quanto espressione dei principi di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento.
  4. \n
  5. La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono l’attività di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile di cui all'articolo 1.
  6. \n
  7. In conformità a quanto previsto dagli articoli 3, 4, comma 2,32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni del citato decreto legislativo si applicano al volontariato di cui al comma 2 in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente Capo.
  8. \n
  9. I modi e le forme di partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile sono definiti dalle disposizioni contenute nella Sezione II del presente Capo, che costituiscono principi della legislazione statale in materia e disciplinano, in particolare, strumenti, modalità e procedure per:
    \n\ta) garantire l'integrazione del volontariato nell'organizzazione del Servizio nazionale, anche a livello territoriale, regolandone la preparazione, l'attivazione e l'impiego in forma coordinata;
    \n\tb) la partecipazione del volontariato all’attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile ed alle attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), prevedendo il rimborso delle spese sostenute, il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale nei periodi di impiego riconosciuti ai sensi della lettera a), e la garanzia della copertura assicurativa degli interessati;
    \n\tc) la concessione di contributi per il potenziamento della capacità operativa, il miglioramento della preparazione tecnica dei volontari e lo sviluppo della resilienza delle comunità.
  10. \n
  1. Con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, sono impartiti indirizzi per assicurare, nel rispetto delle peculiarità dei territori, l'unitaria ed effettiva attuazione delle disposizioni di cui alla Sezione II del presente Capo.
  2. \n

Sezione II
\nDisciplina della partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile

\n

ART. 33
\nDisciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 
(Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 32, comma 4, 41, comma 6, e 53, decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\n
  1. Per operare nel settore della protezione civile, al fine di salvaguardarne la specificità, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale in cui operano ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, nonché' le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34. Con il provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sentito il Dipartimento della protezione civile, si provvede al necessario coordinamento della disciplina dell'iscrizione nel Registro unico di cui all'articolo 46 del citato decreto con quella dell'iscrizione nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.
  2. \n
  3. Il Dipartimento della protezione civile e le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni relative alla predisposizione, tenuta, aggiornamento, conservazione e revisione periodica dell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.
  4. \n
  5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
    \n\ta) sono reti associative di cui al comma 1 del citato articolo 41, se operanti nel settore della protezione civile, quelle che associano un numero di enti del Terzo settore non inferiore a 20, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno due Regioni o Province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34;
    \n\tb) sono reti associative nazionali di cui al comma 2 del citato articolo 41, solo ai fini di quanto previsto dall'articolo 96 del citato decreto legislativo, anche quelle che associano un numero di enti del Terzo settore operanti nel settore della protezione civile non inferiore a 100, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno tre regioni o province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.
  6. \n
  1. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore operanti nello specifico settore della protezione civile e sulle loro attività, finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono esercitate, ai sensi degli articoli 92 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e con le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Alla relativa disciplina si provvede con specifiche disposizioni con il decreto di cui all'articolo 96 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, sulla base delle proposte tecniche formulate congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. \n

ART. 34
\nElenco nazionale del volontariato di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m), e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\n
  1. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di cui all'articolo 2, garantendone l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, grazie a specifiche modalità di registrazione.
  2. \n
  3. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 2, che intendono partecipare alle attività di cui all'articolo 2, sul territorio nazionale o all'estero, nonché svolgere attività formative ed addestrative nelle medesime materie, devono essere iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile.
  4. \n
  5. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile è costituito dall'insieme:
    \n\ta) degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
    \n\tb) dell'elenco centrale del volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della protezione civile.
  6. \n
  1. Con apposita direttiva, da adottarsi ai sensi dell'articolo 32, comma 6, sono disciplinati i requisiti e le procedure per l'iscrizione all'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, fatte salve le peculiarità territoriali, con particolare riguardo all'individuazione di specifici requisiti strutturali e di caratteristiche di capacità tecnico-operativa ed alle relative verifiche e nel rispetto, per quanto concerne le reti associative, di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 33, nonché per la sospensione o cancellazione dal medesimo Elenco. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare i requisiti e le modalità per richiedere l'iscrizione dei propri elenchi territoriali.
  2. \n
  3. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al comma 4, i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale come disciplinato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e dal paragrafo 1 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all' attività di protezione civile» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.
  4. \n
  5. La direttiva di cui al comma 4 prevede, altresì, indirizzi in tema di emblemi e loghi dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 3, volti a facilitare l'individuazione dei volontari di protezione civile da parte dei cittadini sull'intero territorio nazionale.
  6. \n

ART. 35
\nGruppi comunali di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2 decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\n
  1. I Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42 che prevede, in particolare:
    \n\ta) che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile;
    \n\tb) che all'interno del Gruppo comunale è individuato, secondo i principi di democraticità, un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi, e sono altresì individuate la durata e le modalità di revoca del coordinatore.
  2. \n
  1. Al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, i Gruppi comunali si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome.
  2. \n
  3. Possono, altresì, essere costituiti, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo, gruppi intercomunali o provinciali.
  4. \n

ART. 36
\nAltre forme di volontariato organizzato di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2 decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\n
  1.  Possono essere iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 anche altre forme di volontariato organizzato operanti nel settore della protezione civile con sede operativa nel territorio nazionale, anche in attuazione di accordi internazionali in vigore per la Repubblica Italiana in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o derivanti dall' attività dell'uomo.
  2. \n
  3. I soggetti di cui al comma 1 possono essere riconosciuti, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo, secondo modalità previste nel provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 53.
  4. \n

ART. 37
\nContributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\n
  1. Al fine di promuovere la crescita qualitativa del volontariato di protezione civile, nella prospettiva dell'intervento di livello nazionale, il Dipartimento della protezione civile può concedere al volontariato organizzato di cui all'articolo 32, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati alla realizzazione di progetti per il potenziamento della capacità operativa, per il miglioramento della preparazione tecnica e per lo sviluppo della resilienza delle comunità, intendendosi:
    \n\ta) per potenziamento della capacità operativa, l'integrazione delle attrezzature, dei mezzi e delle dotazioni strumentali volta al raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali più elevato rispetto a quello di cui si dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni già acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature;
    \n\tb) per miglioramento della preparazione tecnica, lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività, ivi inclusa quella di formazione, atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell' attività espletata; c) per sviluppo della resilienza delle comunità, ogni attività volta alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di favorire l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui all'articolo 7, e ad attenuarne le conseguenze, nel quadro delle campagne di informazione promosse dalle componenti del Servizio nazionale.
  2. \n
  1. Le modalità per la presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi sono stabilite, sulla base di criteri, con validità triennale, definiti dal Dipartimento della protezione civile previa intesa in seno alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno di validità dei citati criteri. I progetti devono essere conseguentemente presentati entro il 31 dicembre di ciascun anno e all'istruttoria, alla concessione e all'erogazione dei contributi si provvede nell'esercizio successivo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
  2. \n
  3. Con il decreto di cui al comma 2 si dispone, in particolare, in relazione:
    \n\ta) agli obblighi ai quali sono soggetti i beneficiari dei contributi;
    \n\tb) ai termini per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo;
    \n\tc) allo svolgimento dei necessari accertamenti sulla corretta attuazione dei progetti ammessi a contributo, anche con il coinvolgimento di altri soggetti idonei appartenenti al Servizio nazionale;
    \n\td) alle modalità di revoca del contributo e alle conseguenti misure da adottarsi nei confronti dei soggetti beneficiari.
  4. \n

ART. 38
\nPartecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 8, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\n
  1. Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 prende parte alle attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, secondo forme e modalità da concordare con l’autorità competente, e può richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione civile, con l'osservanza delle modalità e nei limiti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.
  2. \n
  3. Il Dipartimento della protezione civile dispone, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, anche mediante appositi corsi di formazione, iniziative dirette a favorire la partecipazione del volontariato organizzato di cui all'articolo 32 alle attività di cui all'articolo 2.
  4. \n
  5. Nell'ambito delle attività di predisposizione e di aggiornamento dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, le autorità competenti possono avvalersi del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, nei confronti dei quali e dei relativi aderenti, se espressamente a ciò autorizzati, si applicano i benefici di cui agli articoli 39 e 40.
  6. \n

ART. 39
\nStrumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 9 e 15, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\n
  1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità amministrative di protezione civile, vengono garantiti, mediante l'autorizzazione da rendere con apposita comunicazione di attivazione del Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:
    \n\ta) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
    \n\tb) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
    \n\tc) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento della protezione civile o delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, da attivare in occasione della partecipazione del volontariato organizzato ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero. In occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.
  2. \n
  1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 impegnati in attività di pianificazione, di addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, preventivamente promosse o autorizzate, con apposita comunicazione di attivazione, resa dal Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, i benefici di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla realizzazione delle medesime iniziative.
  2. \n
  3. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le procedure indicate nell'articolo 40. I rimborsi di cui al presente comma possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  4. \n
  5. Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati nelle attività previste dal presente articolo, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri. Il limite di cui al presente comma è aggiornato, sulla base dell'inflazione, ogni 3 anni, con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  6. \n
  7. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 40, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile.
  8. \n

ART. 40
\nRimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 10,13 e 15 decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\n
  1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro dei volontari, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati e relative agli emolumenti versati ai propri dipendenti nonché, da parte del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati, come elencate al comma 2, devono essere presentate al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio. In occasione della partecipazione ad attività di lunga durata o a interventi all'estero, i rimborsi alle organizzazioni di volontariato possono anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa, nei limiti previsti dalla programmazione o con le ordinanze di cui all'articolo 25.
  2. \n
  3. Possono essere ammesse a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa analitica le tipologie di spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati ed individuate nella direttiva di cui al comma 5.
  4. \n
  5. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento o dell'attività e sono presentate, ivi comprese quelle di cui al comma 1, secondo periodo, mediante apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'attinenza delle spese sostenute con l'attività svolta inoccasione dell'evento emergenziale.
  6. \n
  7. I benefici previsti dagli articoli 39 e dal presente articolo possono essere estesi dal Dipartimento della protezione civile anche ad altri enti del Terzo settore che non operano nel campo della protezione civile, in caso di emergenze di rilievo nazionale e a condizione che l'intervento di tali soggetti sia ritenuto essenziale per la migliore riuscita delle attività di protezione civile in corso o in programma e limitato, nel tempo, alle più urgenti esigenze.
  8. \n
  9. Con direttiva da adottare ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, sono definite le modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al presente comma, restano in vigore le procedure definite dal Dipartimento della protezione civile e, per quanto di competenza, dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.
  10. \n

ART. 41
\nModalità di intervento del volontariato organizzato in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4,comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4,comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 11, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\n
  1. Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 presta la propria opera, in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile, o nella loro imminenza, secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e su richiesta dell’autorità amministrativa di protezione civile competente. Il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti negli elenchi territoriali di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a) in caso di emergenza è assicurato dalla struttura di protezione civile della Regione o Provincia autonoma di appartenenza. Il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), è assicurato dal Dipartimento della protezione civile.
  2. \n
  3. Ove volontari di protezione civile, al momento del verificarsi di un evento di cui al comma 1, si trovino sul luogo e siano nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono prestare i primi interventi, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorità di protezione civile cui spettano il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.
  4. \n

ART. 42
\nComitato nazionale del volontariato di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 12, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\n
  1. La partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale è realizzata anche attraverso la sua consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. Il Comitato, che dura in carica 3 anni e svolge la sua attività a titolo gratuito, è composto da due commissioni:
    \n\ta) la Commissione nazionale, composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), designato dal rispettivo legale rappresentante;
    \n\tb) la Commissione territoriale, composta da un volontario rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun elenco territoriale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), designato per ciascuna Regione e Provincia autonoma secondo le forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate.
  2. \n
  1. Il Comitato si riunisce mediante incontri dei rappresentanti delle due Commissioni che adottano gli specifici regolamenti di funzionamento e individuano, ciascuna fra i propri componenti, un proprio organismo direttivo ristretto formato da un uguale numero di membri, comunque non superiore a dieci, il quale ha il compito di stimolare e promuovere l'attività della singola Commissione.
  2. \n
  3. Fino all'insediamento del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare la Consulta Nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, nella composizione definita con il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2014.
  4. \n

CAPO VI
\nMisure e strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile

\n

ART 43
\nFondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione (Articolo 19, legge 225/1992; Articolo 6-bis, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)

\n
  1. Le risorse per lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi assicurate dal Dipartimento della protezione civile iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri provenienti dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, costituiscono il «Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione».
  2. \n
  3. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stesso anno di riferimento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle pertinenti unità di voto dei relativi stati di previsione.
  4. \n

ART. 44
\nFondo per le emergenze nazionali  (Articolo 5, legge 225/1992)

\n
  1. Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. 2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali».
  2. \n

ART. 45
\nFondo regionale di protezione civile (Articolo 138, commi 16 e 17, legge 388/2000; Articolo 19-sexies, comma 1, decreto-legge 266/2004, n. 266, conv. legge 306/2004)

\n
  1. Il «Fondo regionale di protezione civile», iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, e concorre agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).
  2. \n
  3. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio.
  4. \n

ART. 46
\nStrumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile (Articolo 3-bis, legge 225/1992)

\n
  1. Le componenti e strutture operative del Servizio nazionale promuovono la crescita professionale specialistica del personale e degli operatori del Servizio medesimo, con particolare riguardo all'esercizio delle funzioni di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali.
  2. \n

CAPO VII
\nNorme transitorie, di coordinamento e finali

\n

ART. 47
\nCoordinamento dei riferimenti normativi

\n
  1. Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare:
    \n\ta) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto legislativo;
    \n\tb) gli articoli 2 e 5 della legge n. 225 del 1992, citati nei commi 6 e 8 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 24 del presente decreto;
    \n\tc) l'articolo 3-bis della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, deve intendersi riferito all'articolo 17 del presente decreto;
    \n\td) l'articolo 15 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 112, legge 7 aprile 2014, n. 56, deve intendersi riferito all'articolo 12 del presente decreto;
    \n\te) gli articoli 2 e 14 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n.61, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 9 del presente decreto;
    \n\tf) l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 47, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, deve intendersi riferito all'articolo 7 del presente decreto;
    \n\tg) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 11, comma 1, e nell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123, deve intendersi riferito all'articolo 27 del presente decreto;
    \n\th) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 92, comma 1, e nell'articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto;
    \n\ti) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 119, comma 1, 133, comma 1, e nell'articolo 135, comma 1,del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto;
    \n\tl) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto;
    \n\tm) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 67, commi 2 e 3, e nell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferito agli articoli 24 e 25 del presente decreto;
    \n\tn) l'articolo 3, comma 6, legge n. 225 del 1992 citato nell'articolo 158-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferito all'articolo 18, comma 3, del presente decreto;
    \n\to) gli articoli 10 e 11 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 1, comma 2, nell'articolo 3, comma 1, e nell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 14 e 13 del presente decreto;
    \n\tp) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 15, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto;
    \n\tq) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto;
    \n\tr) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 1, e nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto;
    \n\ts) gli articoli 6 e 17 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 4, 13 e 19 del presente decreto;
    \n\tt) l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, deve intendersi riferito all'articolo 7 del presente decreto;
    \n\tu) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2) della legge 31 luglio 1997, n. 249, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto;
    \n\tv) l'articolo 10 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 123, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, deve intendersi riferito all'articolo 14 del presente decreto;
    \n\tz) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 12, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto.
    1-bis) All'articolo 10, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n.125, le parole \"4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.\" sono sostituite con le seguenti: \"29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.\"
  2. \n

ART. 48
\nAbrogazioni

\n
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
    \n\ta) la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
    \n\tb) l'articolo 23-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998,n. 61;
    \n\tc) l'articolo 107, comma 1, lettere a), b), c), d), f) numeri 1), 2) e 4), g) e h) e comma 2 nonché l' articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
    \n\td) il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;
    \n\te) l'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
    \n\tf) l'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;
    \n\tg) gli articoli 4 e 8 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
    \n\th) l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;
    \n\ti) l'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
    \n\tl) l'articolo 4, comma 9-bis, e l'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
    \n\tm) l'articolo 1, commi 1 e 3 e l'articolo 1-bis del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
    \n\tn) l'articolo 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
    \n\to) l'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115.
  2. \n

ART. 49
\nClausola di invarianza finanziaria  (Articolo 1, comma 2, lettera l), legge 30/2017)

\n
  1. Le Amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. \n

ART. 50
\nNorme transitorie e finali (Articolo 1, comma 3, lettera b), legge 30/2017)

\n
  1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
  2. \n
  3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attività, deliberazioni, atti e provvedimenti posti in essere o emanati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
  4. \n

Il Presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

\n

Dato a Roma, addi' 2 gennaio 2018

\n

MATTARELLA

\n

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
\nMinniti, Ministro dell'interno
\nPinotti, Ministro della difesa
\nAlfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
\nPoletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
\nGalletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
\nPadoan, Ministro dell'economia e delle finanze
\nFranceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
\nDelrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

\n

Visto, Il Guardasigilli: Orlando

\n

 

\n

Aggiornamenti e Integrazioni

\n

Nel testo sono evidenziate in grassetto, le integrazioni introdotte dai seguenti riferimenti normativi:

\n","value":"

CAPO I
\r\nFinalità, attività e composizione del Servizio Nazionale della Protezione Civile

\r\n\r\n

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

\r\n\r\n

VISTO l'articolo 76 e 87 della Costituzione;
\r\n
\r\nVISTO l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
\r\n
\r\nVISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile» che delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà e nel rispetto dei principi e delle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea;
\r\n
\r\nVISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2017;
\r\n
\r\nACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza unificata, nella seduta del 14 dicembre 2017;
\r\n
\r\nUDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2017 e, in considerazione dell'osservazione formulata sull'articolo 9, comma 1, lettera b), ritenuto di sostituire le parole «d'intesa» con le parole «in raccordo», restando, comunque, inalterato il contenuto della disposizione medesima;
\r\n
\r\nACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
\r\n
\r\nVISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2017;  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle
\r\npolitiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze, dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti;
\r\n
\r\nEMANA
\r\n
\r\nil seguente decreto legislativo:
\r\n
\r\nART. 1
\r\nDefinizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 1-bis, comma 1, legge 225/1992)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di   protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo.
  2. \r\n\t
  3. Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle finalità previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione civile.
  4. \r\n\t
  5. Le norme del presente decreto costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente.
  6. \r\n\t
  7. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresì, le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione.
  8. \r\n
\r\n\r\n

ART. 2
\r\nAttività di protezione civile (Articoli 3, 3-bis, commi 1 e 2, e 5, commi 2 e 4-quinquies, legge 225/1992; Articolo 93, comma 1, lettera g), decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma 4-ter, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.
  2. \r\n\t
  3. La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.
  4. \r\n\t
  5. La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
  6. \r\n\t
  7. Sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti:
    \r\n\ta) l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;
    \r\n\tb) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18;
    \r\n\tc) la formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio nazionale;
    \r\n\td) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse;
    \r\n\te) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;
    \r\n\tf)  l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché' sulla pianificazione di protezione civile;
    \r\n\tg) la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile, che possono prevedere scambi di personale delle componenti territoriali e centrali per fini di aggiornamento, formazione e qualificazione  del personale addetto ai servizi di protezione civile;
    \r\n\th) le attività di cui al presente comma svolte all'estero, in via bilaterale, o nel quadro della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;
    \r\n\ti) le attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle diverse componenti.
  8. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Sono attività di prevenzione strutturale di protezione civile quelle concernenti:
    \r\n\ta) la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione;
    \r\n\tb) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall’attività dell'uomo e alla relativa attuazione;
    \r\n\tc) l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
    \r\n\td) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile di cui all'articolo 22.
  2. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione.
  2. \r\n\t
  3. Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici, dalle strutture e dalle infrastrutture pubbliche e private e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 3
\r\nServizio nazionale della protezione civile (Articolo 1-bis, commi 2 e 3, legge 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 14, commi 27 e ss., decreto-legge 78/2010, conv. legge 122/2010)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l’unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono:
    \r\n\ta) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia;
    \r\n\tb) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile e in base alla potestà legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;
    \r\n\tc) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.
  2. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali nonché soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2. In coerenza con i rispettivi ordinamenti e nell'ambito di quanto stabilito dal presente decreto, operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorità di cui al comma 1:
    \r\n\ta) il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo;
    \r\n\tb) Le Regioni titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile e le Province autonome di Trento e di Bolzano titolari della potestà legislativa esclusiva nelle materie previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione;
    \r\n\tc) i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e le province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate.
  2. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. L'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 4 e costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 4
\r\nComponenti del Servizio nazionale della protezione civile(Articoli 1-bis, comma 3, e 6 legge 225/1992)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.
  2. \r\n\t
  3. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici.
  4. \r\n\t
  5. Le componenti del Servizio nazionale che detengono o gestiscono informazioni utili per le finalità del presente decreto, sono tenute ad assicurarne la circolazione e diffusione nell'ambito del Servizio stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali, ove non coperte di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 5
\r\nAttribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri (Articolo 1-bis, comma 2, legge 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione di cui all'articolo 24, per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile, e determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale.
  2. \r\n\t
  3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, predispone gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, al fine di assicurarne l’unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori.
  4. \r\n\t
  5. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile nonché sull'utilizzo del Fondo nazionale per la protezione civile, del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali di cui al Capo VI.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 6
\r\nAttribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile(Articolo 1-bis, comma 2, legge 225/1992; Articolo 5, comma 5, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:
    \r\n\ta) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
    \r\n\tb) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
    \r\n\tc) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18;
    \r\n\td) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali;
    \r\n\te) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7.
    \r\n\t 
  2. \r\n
\r\n\r\n

CAPO II
\r\nOrganizzazione del Servizio nazionale della protezione civile
\r\n
\r\nSezione I
\r\nEventi di protezione civile

\r\n\r\n

ART. 7
\r\nTipologia degli eventi emergenziali di protezione civile (Articolo 2, legge 225/1992)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:
    \r\n\ta) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
    \r\n\tb) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;
    \r\n\tc) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.
    \r\n\t 
  2. \r\n
\r\n\r\n

Sezione II
\r\nOrganizzazione del Servizio nazionale della protezione civile

\r\n\r\n

ART. 8.
\r\nFunzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri (Articolo 1-bis, comma 3, legge 225/1992; Articolo 107 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma 4, 4-ter, 5 e 6, decreto-legge 343/2001, conv. Legge 401/2001; Articolo 4, comma 2, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento dei seguenti compiti che, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, hanno rilievo nazionale:
    \r\n\ta) l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, dei comuni e delle relative forme di aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni, delle città metropolitane, delle province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile, anche mediante l'attivazione di un osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile;
    \r\n\tb) l'elaborazione dei provvedimenti finalizzati alla gestione delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale previste o in atto;
    \r\n\tc) l'elaborazione delle proposte delle direttive di cui all'articolo 15;
    \r\n\td) l'elaborazione e il coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso, contenenti il modello di intervento per l'organizzazione della risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale;
    \r\n\te) il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale, al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale, sulla base delle informazioni acquisite tramite una sala operativa nazionale e interforze operante con continuità presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, allo scopo di assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, effettuati in concorso con le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano interessate e, da queste, in raccordo con i Prefetti. Detto coordinamento è garantito, in raccordo con le Amministrazioni interessate anche ai fini dell'impiego sul territorio di personale degli enti e delle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel limite previsto a legislazione vigente nei bilanci delle Amministrazioni coinvolte e, nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 24, nel limite delle risorse stanziate con delibera del Consiglio dei ministri;
    \r\n\tf) gli indirizzi generali per le attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
    \r\n\tg) la promozione di studi e ricerche sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali o connessi con l’attività dell'uomo;
    \r\n\th) la programmazione e lo svolgimento, per verificare i piani nazionali, di esercitazioni di protezione civile, di intesa con le regioni e gli enti locali interessati;
    \r\n\ti) la definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e la partecipazione al processo di elaborazione delle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone di cui all'articolo 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
    \r\n\tl) il coordinamento della partecipazione del Servizio nazionale alle politiche di protezione civile dell'Unione europea in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 29 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, ed il coordinamento delle operazioni del Servizio nazionale in occasione di emergenze all'estero, in via bilaterale o nel quadro dell'azione dell'Unione europea e degli organismi internazionali, per assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, con le modalità di cui all'articolo 29 e ferme restando le competenze in materia del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
    \r\n\tm) la formulazione delle richieste di assistenza internazionale all'Unione europea o alla comunità internazionale per integrare l'intervento del Servizio nazionale;
    \r\n\tn) il coordinamento del supporto in qualità di nazione ospitante, conformemente alla decisione n. 1313/2013/UE.
  2. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Dipartimento della protezione civile partecipa all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione. A tal fine la rappresentanza del Dipartimento della protezione civile è integrata nelle commissioni, comitati od organismi competenti, comunque denominati, di rilevanza nazionale e deputati alla programmazione, all'indirizzo e al coordinamento di tali attività, sulla base di provvedimenti da adottarsi a cura delle autorità competenti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Dipartimento della protezione civile esprime pareri e proposte sugli atti e i documenti prodotti, in materia, dalle Amministrazioni preposte, ove previsto o su richiesta della medesima Amministrazione.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 9
\r\nFunzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6 e 14, legge 225/1992; Articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1), decreto legge 59/2012, conv. legge 100/2012)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, nel limite della propria competenza territoriale:
    \r\n\ta) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni, le Province ove delegate, secondo quanto previsto nella pianificazione di cui all'articolo 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;
    \r\n\tb) assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 18, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione;
    \r\n\tc) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;
    \r\n\td) vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le modalità di cui alla lettera a), eventuali esigenze di ulteriori concorsi d'intesa con il Presidente della Giunta regionale;
    \r\n\te) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi comunali.
  2. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello
    \r\n\tprovinciale, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale,
    \r\n\tcomunale o di ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, nel quadro degli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4.
  2. \r\n\t
  3. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione autonoma della Sardegna, della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART 10
\r\nFunzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 11, comma 1, legge 225/1992)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. In occasione degli eventi calamitosi di cui al presente decreto, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte.
  2. \r\n\t
  3. Gli interventi di soccorso tecnico di cui al comma 1, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, comma 6, del presente decreto, sono finalizzati ad assicurare la ricerca e il salvataggio delle persone, nonché le attività di messa in sicurezza, anche in concorso con altri soggetti, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità da pericoli imminenti, dei  luoghi, delle strutture e degli impianti.
  4. \r\n\t
  5. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera, altresì, quale struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile secondo le modalità e i livelli di responsabilità previsti dal proprio ordinamento, anche ai fini delle attività di cui all'articolo 2, comma 7.
  6. \r\n\t
  7. Nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, sono individuati i contenuti tecnici minimi per l'efficace assolvimento, da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle attribuzioni di cui al presente articolo.
  8. \r\n
\r\n\r\n

ART. 11
\r\nFunzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6, 12 e 13 legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 1-bis decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012; Articolo 1, commi da 85 a 97, legge 56/2014)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare:
    \r\n\ta) le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, nonché delle attività di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione e attuazione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza e che individua nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 18, comma 4, gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi;
    \r\n\tb) gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera o), di ambito e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;
    \r\n\tc) le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti convenzionali volti a disciplinarne il relativo sostegno funzionale;
    \r\n\td) la gestione della sala operativa regionale, volta anche ad informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture, le Province ove delegate e i Comuni;
    \r\n\te) l'ordinamento e l'organizzazione anche territoriale della propria struttura, nonché dei propri uffici al fine dell'esercizio delle attività di cui al comma 2 e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni;
    \r\n\tf) le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza  per i casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) e per lo svolgimento delle conseguenti attività, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11;
    \r\n\tg) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;
    \r\n\th) la preparazione, gestione ed attivazione della colonna mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi di cui all'articolo 7;
    \r\n\ti) le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
    \r\n\tl) il concorso agli interventi all'estero mediante l'attivazione delle risorse regionali inserite nei moduli europei con le procedure previste dall'articolo 29;
    \r\n\tm) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
    \r\n\tn) le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica;
    \r\n\to) l'attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e ove non diversamente disciplinato nelle leggi regionali, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative:
    \r\n\t1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite nella programmazione regionale, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale;
    \r\n\t2) alla predisposizione dei piani provinciali  e di ambito di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b),in raccordo con le Prefetture;
    \r\n\t3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze,
    \r\n\tp) le modalità per favorire le attività formative in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza ed in generale di sensibilizzazione della materia di protezione civile con particolare riferimento agli amministratori e operatori locali ed agli enti ed istituzioni dei sistemi regionali di protezione civile.
  2. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le Regioni, per l'attuazione del piano regionale di protezione civile di cui alla lettera a) del comma 1, possono prevedere l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano e dei servizi territoriali cui i Comuni fanno riferimento per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.
  2. \r\n\t
  3. Le Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 4, favoriscono l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale comunale o di ambito al fine di garantire l’effettività delle funzioni di protezione civile, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità sull'intero territorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), nonché l'organizzazione di modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), ivi  inclusa  l'organizzazione  dei  presidi territoriali.
  4. \r\n\t
  5. Le funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle Regioni assicurandone l'aggiornamento e la coerenza generale con le direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 in materia.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 12
\r\nFunzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6 e15 legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998;Articolo 12 legge 265/1999; Articolo 24, legge 42/2009 e relativi decreti legislativi di attuazione; Articolo 1, comma 1, lettera e), decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012; Articolo19 decreto-legge 95/2012, conv. legge 135/2012)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni.
  2. \r\n\t
  3. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con continuità:
    \r\n\ta) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi in particolare, per quanto attiene alle attività di presidio territoriale, sulla base dei criteri fissati dalla direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, come recepiti dai diversi ordinamenti regionali;
    \r\n\tb) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
    \r\n\tc) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;
    \r\n\td) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
    \r\n\te) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;
    \r\n\tf) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze a livello comunale;
    \r\n\tg) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
    \r\n\th) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
  4. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. L'organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella
    \r\n\tpianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).
  2. \r\n\t
  3. Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b); la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.
  4. \r\n\t
  5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:
    \r\n\ta) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
    \r\n\tb) dello svolgimento, a cura del Comune, dell’attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall’attività dell'uomo;
    \r\n\tc) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e da' attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c).
  6. \r\n\t
  7. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l’attività di informazione alla popolazione.
  8. \r\n\t
  9. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione.
  10. \r\n
\r\n\r\n

ART. 13
\r\nStrutture operative del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 1-bis, comma 3, e 11 legge 225/1992)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali:
    \r\n\ta) le Forze armate;
    \r\n\tb) le Forze di polizia;
    \r\n\tc) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche;
    \r\n\td) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
    \r\n\te) il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;
    \r\n\tf) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;
    \r\n\tg) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale.
    \r\n\tg-bis) le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.
  2. \r\n\t
  3. Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.
    \r\n\t2-bis. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e i commissari delegati di cui all'articolo 25, comma 7, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono porre in essere attività connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e private, ai  beni  culturali  e paesaggistici in raccordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, in  occasione  degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7, anche mediante accordi o convenzioni con i Consigli nazionali di cui al comma 2 del presente articolo, anche ove costituiti nelle forme associative o di collaborazione o di cooperazione di cui al medesimo comma 2, che vi provvedono avvalendosi dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti.
  4. \r\n\t
  5. Le Regioni, relativamente ai rispettivi ambiti territoriali, e nei limiti delle competenze loro attribuite, possono individuare proprie strutture operative regionali del Servizio nazionale, in ambiti operativi diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui al comma 1.
  6. \r\n\t
  7. Le strutture operative nazionali e regionali svolgono, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, salvo quanto previsto dal comma 5, le attività previste dal presente decreto. Con le direttive di cui all'articolo 15, si provvede a disciplinare specifiche forme di partecipazione, integrazione e collaborazione delle strutture operative nel Servizio nazionale della protezione civile.
  8. \r\n\t
  9. Le modalità e le procedure relative al concorso delle Forze armate alle attività previste dal presente decreto sono disciplinate, secondo quanto previsto in materia dagli articoli 15, 89, comma 3, 92 e 549-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità, dei requisiti e delle condizioni con cui, su richiesta delle autorità di protezione civile, in occasione di eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), limitatamente alla durata delle relative esigenze emergenziali, il personale militare può eseguire lavori e realizzare opere temporanee, anche avvalendosi delle deroghe, in materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero titoli e abilitazioni, eventualmente previste con le ordinanze di cui all'articolo 25.
  10. \r\n
\r\n\r\n

Sezione III
\r\nStrumenti di coordinamento e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile

\r\n\r\n

ART. 14
\r\nComitato operativo nazionale della protezione civile (Articolo 10 legge 225/1992; Articolo 5, commi 3 e 3-ter decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo ovvero nella loro imminenza, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, il Capo del Dipartimento della protezione civile convoca il Comitato operativo nazionale della protezione civile, che opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e si riunisce presso il medesimo Dipartimento. Il Comitato può essere convocato, altresì, anche in occasione di esercitazioni di rilievo nazionale e per la condivisione delle strategie operative nell'ambito delle pianificazioni nazionali di protezione civile o in caso di interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero ai sensi dell'articolo 29.
  2. \r\n\t
  3. Comma abrogato dal D.Lgs. 6 Febbraio 2020, n. 4.
  4. \r\n\t
  5. Le modalità di funzionamento del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  6. \r\n\t
  7. Il Comitato operativo nazionale della protezione civile è presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed è composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, nonché da rappresentanti delle componenti di cui all'articolo 4, designati, per le regioni e gli enti locali, dalla Conferenza unificata e delle strutture operative con valenza nazionale di cui all'articolo 13, che vengono individuate con il decreto di cui al comma 3. Nel caso in cui una struttura operativa sia anche componente, al Comitato operativo partecipa un rappresentante della componente di cui all'articolo 4.
    \r\n\tTra i componenti del Comitato rientra inoltre il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  8. \r\n\t
  9.  I rappresentanti di Amministrazioni dello Stato o delle strutture operative nazionali da esse dipendenti sono designati dai rispettivi Ministri e, su delega di questi ultimi, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza e nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile, rappresentando, in seno al Comitato, l'amministrazione o la struttura di appartenenza nel suo complesso. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche situazioni di emergenza, nonché soggetti concorrenti di cui al comma 2 dell'articolo 13 e rappresentanti di altri enti o amministrazioni.
  10. \r\n\t
  11. Per svolgere le funzioni all'interno del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono nominati un rappresentante effettivo e un sostituto per ciascun componente individuato.
  12. \r\n
\r\n\r\n

ART. 15
\r\nDirettive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative (Articolo 5, commi 2 e 5 decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 8, comma 1, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Ferme restando le competenze e le attribuzioni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri assicurano, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile e sono adottate su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile e previa intesa da sancire, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza Stato-Regioni in ragione delle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute. Su specifiche materie, per la predisposizione delle proposte di direttiva di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione civile può promuovere confronti in sede tecnica con le rappresentanze delle componenti del Servizio nazionale.
  2. \r\n\t
  3. Le direttive di cui al comma 1 possono recare, in allegato, procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  4. \r\n\t
  5. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dei limiti e delle finalità eventualmente previsti nelle direttive di cui al comma 1, può adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte del Servizio nazionale, consultando preventivamente le componenti e strutture operative nazionali interessate.
  6. \r\n\t
  7. Le direttive adottate ai sensi del presente decreto, possono prevedere la decorrenza differita dell'efficacia di specifiche misure in esse contenute e le modalità per provvedere, a cura delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'eventuale necessario aggiornamento delle rispettive disposizioni tecniche.
  8. \r\n\t
  9. Fino alla pubblicazione delle direttive adottate ai sensi del presente decreto, o fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le direttive e gli altri provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa in materia di protezione civile.
  10. \r\n
\r\n\r\n

CAPO III
\r\nAttività per la previsione e prevenzione dei rischi

\r\n\r\n

ART. 16
\r\nTipologia dei rischi di protezione civile  (Articolo 1-bis, 2 e 3-bis legge 225/1992)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. L'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi, fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353. Allo scopo di assicurare maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante da deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 può essere adottata anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai centri di competenza di cui all'articolo 21, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.
  2. \r\n\t
  3. Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attività, l'azione del Servizio nazionale è suscettibile di esplicarsi, altresì, per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali.
  4. \r\n\t
  5. Non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 17
\r\nSistemi di allertamento  (Articoli 3, 3-bis, comma 2, e 3-ter legge 225/1992)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. L'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile è articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.
  2. \r\n\t
  3. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento e l’attività utilizzando:
    \r\n\ta) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali già disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale e regionale, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, eventuali dati e strumenti elaborati e forniti, previa  stipula  di apposite  convenzioni,  dalle  strutture  tecniche  delle  Regioni, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21;
    \r\n\tb) per le altre tipologie di rischio, i prodotti della rete dei Centri funzionali di cui alla lettera a), se utili alle specifiche esigenze, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21.
    \r\n\t2-bis) L'allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ee-bis) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
  4. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività di allertamento, ivi comprese quelle di cui al  comma  2-bis, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La direttiva di cui al presente comma provvede, in particolare:
    \r\n\ta) all'omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati per gestire le diverse fasi di attivazione e della risposta del Servizio nazionale;
    \r\n\tb) alla disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, e all'informazione alla popolazione sulle misure in essi contenute;
    \r\n\tc) alla definizione di modelli organizzativi che consentano di assicurare la necessaria continuità nello svolgimento delle diverse fasi di attività.
  2. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al fine di consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'efficiente supporto dell’attività delle reti strumentali di monitoraggio al Sistema di allertamento di cui al comma 1, le Regioni e gli Enti o agenzie da esse costituite per l'esercizio delle relative competenze sono esentate, a far data dal relativo trasferimento delle funzioni di cui al preesistente servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN), dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze utilizzate alla data del trasferimento delle funzioni o di frequenze di uso equivalente, per l'esercizio dell’attività radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le frequenze concesse a titolo gratuito e le relative modalità di concessione. Il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento della protezione civile d'intesa con le altre amministrazioni centrali competenti e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla ricognizione delle frequenze effettivamente utilizzate necessarie per l'espletamento delle attività di cui al presente comma. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. \r\n\t
  3. I provvedimenti concernenti le autorizzazioni necessarie per l'installazione di stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di allertamento di cui al comma 2, sono resi entro venti giorni dalla richiesta, decorsi i quali le autorizzazioni si intendono concesse. Ai provvedimenti di assegnazione dei diritti d'uso per l'esercizio delle frequenze si applica quanto previsto dall'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 18
\r\nPianificazione di protezione civile (Articolo 3, commi 3 e 6, 14, comma 1, e 15, commi 3-bis e 3-ter, 18, comma 3, lettera b) legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 4, comma 9-bis, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009; Articolo 1-bis decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l’attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzata:
    \r\n\ta) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l’effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma 3, definiti su base provinciale e comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata;
    \r\n\tb) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale;
    \r\n\tc) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate;
    \r\n\td) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento;
  2. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. È assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalità individuate con la direttiva di cui al comma 4 che garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza.
  2. \r\n\t
  3. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.
  4. \r\n\t
  5. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
    \r\n\t4-bis) La direttiva di cui al comma 4 definisce anche le modalità di raccordo delle attività connesse all'assistenza alla popolazione, tra i piani di emergenza delle infrastrutture nazionali di trasporto con i piani dei diversi livelli territoriali.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 19
\r\nRuolo della comunità scientifica (Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La comunità scientifica partecipa al Servizio nazionale mediante l'integrazione nelle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 di conoscenze e prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, anche già disponibili, che abbiano raggiunto un livello di maturazione e consenso riconosciuto dalla comunità scientifica secondo le prassi in uso, anche frutto di iniziative promosse dall'Unione europea e dalle Organizzazioni internazionali anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali.
  2. \r\n\t
  3. La partecipazione di cui al comma 1 si realizza mediante le seguenti attività:
    \r\n\ta) attività ordinarie e operative condotte in favore delle componenti del Servizio nazionale che includono, tra l'altro, il monitoraggio e la sorveglianza degli eventi, lo sviluppo di banche dati e ogni altra attività utile per la gestione delle emergenze e la previsione e prevenzione dei rischi che fornisca prodotti di immediato utilizzo;
    \r\n\tb) attività di sperimentazione propedeutiche alle attività di cui alla lettera a), e di realizzazione di contributi scientifici e di sintesi di ricerche esistenti utili a tal fine;
    \r\n\tc) ricerca finalizzata propedeutica alla realizzazione di prodotti utili alla gestione dei rischi di cui all'articolo 16 e allo studio dei relativi scenari;
    \r\n\td) collaborazione nelle attività di predisposizione della normativa tecnica di interesse.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 20
\r\nCommissione Grandi Rischi (Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. In coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 21
\r\nCentri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca (Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali Centri di competenza.
  2. \r\n\t
  3. Con le medesime modalità possono essere, altresì, individuati ulteriori Centri di competenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui al comma 1, che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione che possono essere integrati nelle attività di protezione civile.
  4. \r\n\t
  5. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare accordi e convenzioni con i Centri di competenza.
  6. \r\n\t
  7. Il Dipartimento della protezione civile coordina l’attività per la costituzione di reti di Centri di competenza per lo sviluppo di specifici argomenti su temi integrati e in prospettiva multirischio.
  8. \r\n\t
  9. Il Dipartimento della protezione civile promuove forme di collaborazione con i Ministeri che esercitano competenze di tipo tecnico-scientifico nell'ambito dei rischi di cui all'articolo 16, nonché con la Commissione dell'Unione europea e con gli altri organismi internazionali che trattano della medesima materia.
  10. \r\n
\r\n\r\n

ART. 22
\r\nAzioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile (Articolo 11, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale, limitate alle strutture e infrastrutture di proprietà pubblica, e non strutturale per finalità di protezione civile, previsti da apposite norme di legge, volti al complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e, più in generale, alla riduzione dei rischi, alla cui attuazione possono provvedere le componenti e strutture operative del Servizio nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.
  2. \r\n\t
  3. A tal fine il Dipartimento della protezione civile assicura, secondo forme e modalità da definire con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, opportune forme di coordinamento e monitoraggio degli effetti delle azioni di previsione e prevenzione e dei loro effetti, per individuare le priorità d'azione in relazione alle differenti tipologie di rischio.
  4. \r\n\t
  5. Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quelle di cui ai comma 1, per assicurare il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischio, con oneri a carico dei propri bilanci.
  6. \r\n
\r\n\r\n


\r\nCAPO IV
\r\nGestione delle emergenze di rilievo nazionale

\r\n\r\n

ART. 23
\r\nDichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 3 decreto-legge 245/2002, conv. legge 286/2002)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. In occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 7 che, per l’eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l’integrità fisica o beni di primaria importanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata che dichiara il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili, dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 32, delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, comma 1, nonché dei comuni o loro forme associative per il supporto agli enti locali coinvolti. In ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessità, con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello stato di mobilitazione, ad esclusione dei casi in cui si proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24.
  2. \r\n\t
  3. Sulla base della dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale a supporto delle autorità regionali di protezione civile, allo scopo di concorrere ad assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni interessate in coerenza con quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), ovvero, sulla base dell’intensità dell'evento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera e), nonché, alla cessazione delle esigenze qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, cura la ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e strutture operative interessate nel periodo di vigenza della dichiarazione medesima, secondo procedure di rendicontazione definite con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15.
  4. \r\n\t
  5. Qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, sulla base delle ricognizioni effettuate ai sensi del comma 2, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, vengono assegnati contributi per il concorso alla copertura degli oneri finanziari sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.
  6. \r\n\t
  7. Le Regioni possono definire, con propria legge, provvedimenti con analoga finalità in relazione ad eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), con oneri a carico dei propri bilanci.
  8. \r\n
\r\n\r\n

ART. 24
\r\nDeliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5-bis, comma 5, decreto-legge 343/2001, conv. Legge 401/2001; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 1, comma 422, legge 147/2013)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.
  2. \r\n\t
  3. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con propria deliberazione, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in seguito, si verifichi, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attività di cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.
  4. \r\n\t
  5. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.
  6. \r\n\t
  7. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo.
  8. \r\n\t
  9. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
  10. \r\n\t
  11. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni già emanate nella vigenza dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.
  12. \r\n\t
  13. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  14. \r\n\t
  15. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della protezione civile.
  16. \r\n\t
  17. Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).
  18. \r\n
\r\n\r\n

ART. 25
\r\nOrdinanze di protezione civile (Articoli 5 e 20 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), legge 196/2009)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.
  2. \r\n\t
  3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:
    \r\n\ta) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
    \r\n\tb) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;
    \r\n\tc) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;
    \r\n\td) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
    \r\n\te) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
    \r\n\tf) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione temporanea in altra località del territorio nazionale, entro i limiti delle risorse finanziarie e secondo le direttive dettate con apposita, ulteriore delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.
  4. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni
  2. \r\n\t
  3. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o Province autonome interessate e fino al trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze.
  4. \r\n\t
  5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
  6. \r\n\t
  7. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al presente articolo si avvale delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.
  8. \r\n\t
  9. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono essere nominati commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, successivamente alla quale curano, fino alla chiusura della contabilità speciale di cui all'articolo 27, la prosecuzione delle attività in regime ordinario. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico.
  10. \r\n\t
  11. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le ordinanze di protezione civile non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.
  12. \r\n\t
  13. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e i consequenziali provvedimenti commissariali nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi del presente articolo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
  14. \r\n\t
  15. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al presente comma è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
  16. \r\n\t
  17. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalità indicati nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 7.
  18. \r\n
\r\n\r\n

ART. 26
\r\nOrdinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 1, comma 422, legge 147/2013)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è adottata apposita ordinanza volta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati. Ferma in ogni caso l’inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati. Con la medesima ordinanza possono essere inoltre consentite eventuali rimodulazioni del piano degli interventi entro il termine della scadenza della contabilità speciale e nel limite delle risorse ancora disponibili, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  2. \r\n\t
  3. Con l'ordinanza di cui al comma 1 è individuata l'autorità che, fino alla scadenza della proroga prevista ai sensi dell'articolo 27, comma 5, è autorizzata alla gestione della contabilità speciale. La medesima autorità può revocare gli interventi pianificati di cui al comma 1 che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla data di scadenza dello stato di emergenza. Le somme che si rendono disponibili a seguito della revoca possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza. La medesima ordinanza individua anche le modalità per la prosecuzione degli interventi senza soluzione di continuità, fino all'effettivo subentro dell'autorità competente in via ordinaria.
  4. \r\n\t
  5. Per la prosecuzione degli interventi non ultimati e da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 5.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 27
\r\nContabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 6, comma 1, decreto-legge 263/2006, conv. legge 290/2006)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali, le quali possono essere mantenute per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di emergenza.
  2. \r\n\t
  3. Le risorse stanziate a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui alla delibera prevista dall'articolo 24, comma 1, sono trasferite integralmente a seguito della nomina del commissario delegato sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 1. Le ulteriori somme previste dalla delibera di cui all'articolo 24, comma 2, vengono corrisposte nella misura del 50 per cento a seguito dell'emanazione della delibera medesima, mentre il restante 50 per cento all'attestazione dello stato di attuazione degli interventi finanziati.
  4. \r\n\t
  5. Sulle contabilità speciali di cui al presente articolo può essere autorizzato il versamento di eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento dello specifico contesto emergenziale, diverse da quelle stanziate a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, e rese disponibili dalle Regioni e dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Sulle medesime contabilità possono, altresì, confluire le risorse finanziarie eventualmente provenienti da donazioni, da altre amministrazioni, nonché dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea.
  6. \r\n\t
  7. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di cui coordinano l'attuazione, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile, che contenga, altresì, l'indicazione dei crediti e dei debiti e delle relative scadenze, gli interventi eventualmente affidati a soggetti attuatori all'uopo individuati, gli obblighi in materia di trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo2013, n. 33, e successive modificazioni. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali.
  8. \r\n\t
  9. Per la prosecuzione e il completamento degli interventi e delle attività previste dalle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25 ove non ultimati o conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale la durata della contabilità speciale può essere prorogata per un periodo di tempo determinato fermo restando il limite di cui al comma 1. Per gli ulteriori interventi ed attività da porre in essere secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti possono essere trasferite alla regione ovvero, ove esistenti, alle agenzie regionali preposte allo svolgimento della funzione di protezione civile o ai soggetti attuatori competenti. Per gli interventi e le attività di cui al presente comma di competenza di Amministrazioni dello Stato, le risorse finanziarie relative che residuano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
  10. \r\n\t
  11. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al presente codice sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti nei piani di attuazione delle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25 e sono utilizzate secondo le modalità e i termini previsti dalle ordinanze di cui all'articolo 26. Le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al presente comma secondo le procedure ordinarie di spesa, si applica quanto previsto dall'articolo 1, commi 787, 788, 789 e 790 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  12. \r\n\t
  13. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli 91 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
  14. \r\n\t
  15. Il comma 7, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze di protezione civile; tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o sequestro fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilità speciali.
  16. \r\n\t
  17. Le controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività realizzati in base alle ordinanze di cui all'articolo 25 o comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali.
  18. \r\n\t
  19. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi o per l'espletamento di attività connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24,sono nulli.
  20. \r\n\t
  21. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività derivanti dal presente decreto, il termine previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è fissato in centottanta giorni.
  22. \r\n
\r\n\r\n

ART. 28
\r\nDisciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi (Articoli 5 legge 225/1992; Articolo 23-sexies, comma 4, decreto-legge 6/1998, conv. legge 61/1998; Articoli 107 e 108 decreto-legislativo 112/1998)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Con delibera del Consiglio dei ministri si provvede all'individuazione delle modalità  di concessione di agevolazioni, contribuiti e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e attività  economiche e produttive, danneggiati nel rispetto dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente:
    \r\n\ta) definizione di massimali, sulla base degli effetti determinati dalla tipologia degli eventi calamitosi commisurati alla loro intensità ed estensione;
    \r\n\tb) definizione di metodologie omogenee per l'intero territorio nazionale;
    \r\n\tc) per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive, in tutto o in parte indennizzati da compagnie assicuratrici, previsione che la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la delocalizzazione ove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale, per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino dei danni abbia luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza, prevedendo, in tal caso, che il contributo così determinato sia integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento;
    \r\n\td) l'esclusione degli edifici abusivi danneggiati o distrutti dalla fruizione delle misure volte a superare lo stato di emergenza.
  2. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Comma abrogato dal D. L. 18 Aprile 2019, n.32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n.55
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 29
\r\nPartecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile (Articoli 5 legge 225/1992; Articolo 4, comma 2, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005; Articolo 40, comma 2, lettera p), legge 96/2009; Articolo 10 legge 125/2014; Articolo 27 legge 115/2015)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10, della legge 11 agosto 2014, n. 125, la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero è disciplinata con i provvedimenti previsti dagli articoli 23, 24 e 25, da adottarsi, per quanto di competenza, su richiesta del il medesimo Ministero. In tale caso la dichiarazione di cui all'articolo 23 e la deliberazione di cui all'articolo 24 assumono rispettivamente la denominazione di «dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per intervento all'estero» e deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero». Nel decreto del Presidente del Consiglio recante la deliberazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale per intervento all'estero sono individuate le risorse finanziarie nei limiti degli stanziamenti del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 e delle risorse stanziate per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125. D'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prestare soccorso ad enti territoriali esteri con i quali abbiano costituito, nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88, un gruppo europeo di cooperazione territoriale, anche in assenza dei provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25.
  2. \r\n\t
  3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del Servizio nazionale al \"Pool europeo di protezione civile\", istituito, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, dall'articolo 11 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, è autorizzato, nel rispetto del comma 1 del presente articolo e nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, allo scopo finalizzate con i provvedimenti di cui al medesimo comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel Sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi.
  4. \r\n\t
  5. Se riceve una richiesta di assistenza tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) e non sussistono gli elementi ostativi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE, il Capo del Dipartimento della protezione civile, nelle more della deliberazione di cui all'articolo 24, attiva e coordina le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri e dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può ritirare tali risorse se ricorrono i gravi motivi di cui all'articolo 11, paragrafo 8, della decisione n. 1313/2013/UE. 4. Il Dipartimento della protezione civile intraprende ogni iniziativa utile alla partecipazione del Servizio nazionale all'EERC, inclusa la conclusione di accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 30
\r\nAltre disposizioni relative all'utilizzo dei segni distintivi del Dipartimento della protezione civile (Articolo 15, commi 2 e 3, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009; Articolo 10-bis decreto-legge 93/2013, conv. legge 123/2013)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.
  2. \r\n\t
  3.  Ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 1, ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al medesimo Dipartimento, chiunque ne faccia indebito utilizzo è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
  4. \r\n\t
  5. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso.
  6. \r\n\t
  7. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì determinate le caratteristiche della bandiera d'istituto del Dipartimento della protezione civile, nonché le relative modalità d'uso e custodia.
  8. \r\n
\r\n\r\n


\r\nCAPO V
\r\nPartecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile
\r\n
\r\nSezione I
\r\nCittadinanza attiva e partecipazione

\r\n\r\n

ART. 31
\r\nPartecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 4, comma 2, decreto legislativo 117/2017)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Servizio nazionale promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, anche mediante formazioni di natura professionale, alla pianificazione di protezione civile come disciplinata dall'articolo 18, e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile.
  2. \r\n\t
  3. Le componenti del Servizio nazionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, forniscono ai cittadini informazioni sugli scenari di rischio e sull'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio, anche al fine di consentire loro di adottare misure di autoprotezione nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), in occasione delle quali essi hanno il dovere di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorità di protezione civile in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazione.
  4. \r\n\t
  5. I cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole, aderendo al volontariato organizzato operante nel settore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 e nella Sezione II del presente Capo, ovvero, in forma occasionale, ove possibile, in caso di situazioni di emergenza, agendo a titolo personale e responsabilmente per l'esecuzione di primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare o di prossimità, in concorso e coordinandosi con l’attività delle citate organizzazioni.
  6. \r\n\t
  7. Le Regioni e le Province autonome possono disciplinare ulteriori forme di partecipazione dei cittadini in forma occasionale alle attività di soccorso non direttamente riferite al loro ambito personale, familiare o di prossimità.
  8. \r\n
\r\n\r\n

ART. 32
\r\nIntegrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 8, comma 1, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 17, 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l’attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.
  2. \r\n\t
  3. Il Servizio nazionale della protezione civile promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2, secondo comma, della Costituzione e, in quanto espressione dei principi di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento.
  4. \r\n\t
  5. La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono l’attività di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile di cui all'articolo 1.
  6. \r\n\t
  7. In conformità a quanto previsto dagli articoli 3, 4, comma 2,32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni del citato decreto legislativo si applicano al volontariato di cui al comma 2 in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente Capo.
  8. \r\n\t
  9. I modi e le forme di partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile sono definiti dalle disposizioni contenute nella Sezione II del presente Capo, che costituiscono principi della legislazione statale in materia e disciplinano, in particolare, strumenti, modalità e procedure per:
    \r\n\ta) garantire l'integrazione del volontariato nell'organizzazione del Servizio nazionale, anche a livello territoriale, regolandone la preparazione, l'attivazione e l'impiego in forma coordinata;
    \r\n\tb) la partecipazione del volontariato all’attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile ed alle attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), prevedendo il rimborso delle spese sostenute, il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale nei periodi di impiego riconosciuti ai sensi della lettera a), e la garanzia della copertura assicurativa degli interessati;
    \r\n\tc) la concessione di contributi per il potenziamento della capacità operativa, il miglioramento della preparazione tecnica dei volontari e lo sviluppo della resilienza delle comunità.
  10. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, sono impartiti indirizzi per assicurare, nel rispetto delle peculiarità dei territori, l'unitaria ed effettiva attuazione delle disposizioni di cui alla Sezione II del presente Capo.
  2. \r\n
\r\n\r\n


\r\nSezione II
\r\nDisciplina della partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile

\r\n\r\n

ART. 33
\r\nDisciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 
(Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 32, comma 4, 41, comma 6, e 53, decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Per operare nel settore della protezione civile, al fine di salvaguardarne la specificità, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale in cui operano ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, nonché' le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34. Con il provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sentito il Dipartimento della protezione civile, si provvede al necessario coordinamento della disciplina dell'iscrizione nel Registro unico di cui all'articolo 46 del citato decreto con quella dell'iscrizione nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.
  2. \r\n\t
  3. Il Dipartimento della protezione civile e le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni relative alla predisposizione, tenuta, aggiornamento, conservazione e revisione periodica dell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.
  4. \r\n\t
  5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
    \r\n\ta) sono reti associative di cui al comma 1 del citato articolo 41, se operanti nel settore della protezione civile, quelle che associano un numero di enti del Terzo settore non inferiore a 20, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno due Regioni o Province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34;
    \r\n\tb) sono reti associative nazionali di cui al comma 2 del citato articolo 41, solo ai fini di quanto previsto dall'articolo 96 del citato decreto legislativo, anche quelle che associano un numero di enti del Terzo settore operanti nel settore della protezione civile non inferiore a 100, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno tre regioni o province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.
  6. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore operanti nello specifico settore della protezione civile e sulle loro attività, finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono esercitate, ai sensi degli articoli 92 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e con le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Alla relativa disciplina si provvede con specifiche disposizioni con il decreto di cui all'articolo 96 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, sulla base delle proposte tecniche formulate congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. \r\n
\r\n\r\n


\r\nART. 34
\r\nElenco nazionale del volontariato di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m), e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di cui all'articolo 2, garantendone l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, grazie a specifiche modalità di registrazione.
  2. \r\n\t
  3. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 2, che intendono partecipare alle attività di cui all'articolo 2, sul territorio nazionale o all'estero, nonché svolgere attività formative ed addestrative nelle medesime materie, devono essere iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile.
  4. \r\n\t
  5. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile è costituito dall'insieme:
    \r\n\ta) degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
    \r\n\tb) dell'elenco centrale del volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della protezione civile.
  6. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Con apposita direttiva, da adottarsi ai sensi dell'articolo 32, comma 6, sono disciplinati i requisiti e le procedure per l'iscrizione all'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, fatte salve le peculiarità territoriali, con particolare riguardo all'individuazione di specifici requisiti strutturali e di caratteristiche di capacità tecnico-operativa ed alle relative verifiche e nel rispetto, per quanto concerne le reti associative, di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 33, nonché per la sospensione o cancellazione dal medesimo Elenco. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare i requisiti e le modalità per richiedere l'iscrizione dei propri elenchi territoriali.
  2. \r\n\t
  3. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al comma 4, i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale come disciplinato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e dal paragrafo 1 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all' attività di protezione civile» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.
  4. \r\n\t
  5. La direttiva di cui al comma 4 prevede, altresì, indirizzi in tema di emblemi e loghi dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 3, volti a facilitare l'individuazione dei volontari di protezione civile da parte dei cittadini sull'intero territorio nazionale.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 35
\r\nGruppi comunali di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2 decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. I Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42 che prevede, in particolare:
    \r\n\ta) che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile;
    \r\n\tb) che all'interno del Gruppo comunale è individuato, secondo i principi di democraticità, un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi, e sono altresì individuate la durata e le modalità di revoca del coordinatore.
  2. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, i Gruppi comunali si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome.
  2. \r\n\t
  3. Possono, altresì, essere costituiti, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo, gruppi intercomunali o provinciali.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 36
\r\nAltre forme di volontariato organizzato di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2 decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1.  Possono essere iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 anche altre forme di volontariato organizzato operanti nel settore della protezione civile con sede operativa nel territorio nazionale, anche in attuazione di accordi internazionali in vigore per la Repubblica Italiana in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o derivanti dall' attività dell'uomo.
  2. \r\n\t
  3. I soggetti di cui al comma 1 possono essere riconosciuti, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo, secondo modalità previste nel provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 53.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 37
\r\nContributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al fine di promuovere la crescita qualitativa del volontariato di protezione civile, nella prospettiva dell'intervento di livello nazionale, il Dipartimento della protezione civile può concedere al volontariato organizzato di cui all'articolo 32, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati alla realizzazione di progetti per il potenziamento della capacità operativa, per il miglioramento della preparazione tecnica e per lo sviluppo della resilienza delle comunità, intendendosi:
    \r\n\ta) per potenziamento della capacità operativa, l'integrazione delle attrezzature, dei mezzi e delle dotazioni strumentali volta al raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali più elevato rispetto a quello di cui si dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni già acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature;
    \r\n\tb) per miglioramento della preparazione tecnica, lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività, ivi inclusa quella di formazione, atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell' attività espletata; c) per sviluppo della resilienza delle comunità, ogni attività volta alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di favorire l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui all'articolo 7, e ad attenuarne le conseguenze, nel quadro delle campagne di informazione promosse dalle componenti del Servizio nazionale.
  2. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Le modalità per la presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi sono stabilite, sulla base di criteri, con validità triennale, definiti dal Dipartimento della protezione civile previa intesa in seno alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno di validità dei citati criteri. I progetti devono essere conseguentemente presentati entro il 31 dicembre di ciascun anno e all'istruttoria, alla concessione e all'erogazione dei contributi si provvede nell'esercizio successivo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
  2. \r\n\t
  3. Con il decreto di cui al comma 2 si dispone, in particolare, in relazione:
    \r\n\ta) agli obblighi ai quali sono soggetti i beneficiari dei contributi;
    \r\n\tb) ai termini per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo;
    \r\n\tc) allo svolgimento dei necessari accertamenti sulla corretta attuazione dei progetti ammessi a contributo, anche con il coinvolgimento di altri soggetti idonei appartenenti al Servizio nazionale;
    \r\n\td) alle modalità di revoca del contributo e alle conseguenti misure da adottarsi nei confronti dei soggetti beneficiari.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 38
\r\nPartecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 8, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 prende parte alle attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, secondo forme e modalità da concordare con l’autorità competente, e può richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione civile, con l'osservanza delle modalità e nei limiti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.
  2. \r\n\t
  3. Il Dipartimento della protezione civile dispone, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, anche mediante appositi corsi di formazione, iniziative dirette a favorire la partecipazione del volontariato organizzato di cui all'articolo 32 alle attività di cui all'articolo 2.
  4. \r\n\t
  5. Nell'ambito delle attività di predisposizione e di aggiornamento dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, le autorità competenti possono avvalersi del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, nei confronti dei quali e dei relativi aderenti, se espressamente a ciò autorizzati, si applicano i benefici di cui agli articoli 39 e 40.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 39
\r\nStrumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 9 e 15, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità amministrative di protezione civile, vengono garantiti, mediante l'autorizzazione da rendere con apposita comunicazione di attivazione del Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:
    \r\n\ta) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
    \r\n\tb) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
    \r\n\tc) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento della protezione civile o delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, da attivare in occasione della partecipazione del volontariato organizzato ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero. In occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.
  2. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 impegnati in attività di pianificazione, di addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, preventivamente promosse o autorizzate, con apposita comunicazione di attivazione, resa dal Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, i benefici di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla realizzazione delle medesime iniziative.
  2. \r\n\t
  3. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le procedure indicate nell'articolo 40. I rimborsi di cui al presente comma possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  4. \r\n\t
  5. Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati nelle attività previste dal presente articolo, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri. Il limite di cui al presente comma è aggiornato, sulla base dell'inflazione, ogni 3 anni, con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  6. \r\n\t
  7. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 40, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile.
  8. \r\n
\r\n\r\n

ART. 40
\r\nRimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 10,13 e 15 decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro dei volontari, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati e relative agli emolumenti versati ai propri dipendenti nonché, da parte del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati, come elencate al comma 2, devono essere presentate al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio. In occasione della partecipazione ad attività di lunga durata o a interventi all'estero, i rimborsi alle organizzazioni di volontariato possono anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa, nei limiti previsti dalla programmazione o con le ordinanze di cui all'articolo 25.
  2. \r\n\t
  3. Possono essere ammesse a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa analitica le tipologie di spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati ed individuate nella direttiva di cui al comma 5.
  4. \r\n\t
  5. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento o dell'attività e sono presentate, ivi comprese quelle di cui al comma 1, secondo periodo, mediante apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'attinenza delle spese sostenute con l'attività svolta inoccasione dell'evento emergenziale.
  6. \r\n\t
  7. I benefici previsti dagli articoli 39 e dal presente articolo possono essere estesi dal Dipartimento della protezione civile anche ad altri enti del Terzo settore che non operano nel campo della protezione civile, in caso di emergenze di rilievo nazionale e a condizione che l'intervento di tali soggetti sia ritenuto essenziale per la migliore riuscita delle attività di protezione civile in corso o in programma e limitato, nel tempo, alle più urgenti esigenze.
  8. \r\n\t
  9. Con direttiva da adottare ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, sono definite le modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al presente comma, restano in vigore le procedure definite dal Dipartimento della protezione civile e, per quanto di competenza, dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.
  10. \r\n
\r\n\r\n

ART. 41
\r\nModalità di intervento del volontariato organizzato in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4,comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4,comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 11, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 presta la propria opera, in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile, o nella loro imminenza, secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e su richiesta dell’autorità amministrativa di protezione civile competente. Il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti negli elenchi territoriali di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a) in caso di emergenza è assicurato dalla struttura di protezione civile della Regione o Provincia autonoma di appartenenza. Il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), è assicurato dal Dipartimento della protezione civile.
  2. \r\n\t
  3. Ove volontari di protezione civile, al momento del verificarsi di un evento di cui al comma 1, si trovino sul luogo e siano nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono prestare i primi interventi, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorità di protezione civile cui spettano il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 42
\r\nComitato nazionale del volontariato di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 12, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale è realizzata anche attraverso la sua consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. Il Comitato, che dura in carica 3 anni e svolge la sua attività a titolo gratuito, è composto da due commissioni:
    \r\n\ta) la Commissione nazionale, composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), designato dal rispettivo legale rappresentante;
    \r\n\tb) la Commissione territoriale, composta da un volontario rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun elenco territoriale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), designato per ciascuna Regione e Provincia autonoma secondo le forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate.
  2. \r\n
\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Comitato si riunisce mediante incontri dei rappresentanti delle due Commissioni che adottano gli specifici regolamenti di funzionamento e individuano, ciascuna fra i propri componenti, un proprio organismo direttivo ristretto formato da un uguale numero di membri, comunque non superiore a dieci, il quale ha il compito di stimolare e promuovere l'attività della singola Commissione.
  2. \r\n\t
  3. Fino all'insediamento del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare la Consulta Nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, nella composizione definita con il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2014.
  4. \r\n
\r\n\r\n


\r\nCAPO VI
\r\nMisure e strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile

\r\n\r\n

ART 43
\r\nFondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione (Articolo 19, legge 225/1992; Articolo 6-bis, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Le risorse per lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi assicurate dal Dipartimento della protezione civile iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri provenienti dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, costituiscono il «Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione».
  2. \r\n\t
  3. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stesso anno di riferimento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle pertinenti unità di voto dei relativi stati di previsione.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 44
\r\nFondo per le emergenze nazionali  (Articolo 5, legge 225/1992)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. 2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali».
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 45
\r\nFondo regionale di protezione civile (Articolo 138, commi 16 e 17, legge 388/2000; Articolo 19-sexies, comma 1, decreto-legge 266/2004, n. 266, conv. legge 306/2004)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il «Fondo regionale di protezione civile», iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, e concorre agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).
  2. \r\n\t
  3. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 46
\r\nStrumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile (Articolo 3-bis, legge 225/1992)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Le componenti e strutture operative del Servizio nazionale promuovono la crescita professionale specialistica del personale e degli operatori del Servizio medesimo, con particolare riguardo all'esercizio delle funzioni di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali.
  2. \r\n
\r\n\r\n


\r\nCAPO VII
\r\nNorme transitorie, di coordinamento e finali

\r\n\r\n

ART. 47
\r\nCoordinamento dei riferimenti normativi

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare:
    \r\n\ta) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto legislativo;
    \r\n\tb) gli articoli 2 e 5 della legge n. 225 del 1992, citati nei commi 6 e 8 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 24 del presente decreto;
    \r\n\tc) l'articolo 3-bis della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, deve intendersi riferito all'articolo 17 del presente decreto;
    \r\n\td) l'articolo 15 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 112, legge 7 aprile 2014, n. 56, deve intendersi riferito all'articolo 12 del presente decreto;
    \r\n\te) gli articoli 2 e 14 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n.61, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 9 del presente decreto;
    \r\n\tf) l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 47, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, deve intendersi riferito all'articolo 7 del presente decreto;
    \r\n\tg) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 11, comma 1, e nell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123, deve intendersi riferito all'articolo 27 del presente decreto;
    \r\n\th) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 92, comma 1, e nell'articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto;
    \r\n\ti) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 119, comma 1, 133, comma 1, e nell'articolo 135, comma 1,del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto;
    \r\n\tl) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto;
    \r\n\tm) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 67, commi 2 e 3, e nell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferito agli articoli 24 e 25 del presente decreto;
    \r\n\tn) l'articolo 3, comma 6, legge n. 225 del 1992 citato nell'articolo 158-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferito all'articolo 18, comma 3, del presente decreto;
    \r\n\to) gli articoli 10 e 11 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 1, comma 2, nell'articolo 3, comma 1, e nell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 14 e 13 del presente decreto;
    \r\n\tp) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 15, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto;
    \r\n\tq) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto;
    \r\n\tr) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 1, e nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto;
    \r\n\ts) gli articoli 6 e 17 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 4, 13 e 19 del presente decreto;
    \r\n\tt) l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, deve intendersi riferito all'articolo 7 del presente decreto;
    \r\n\tu) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2) della legge 31 luglio 1997, n. 249, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto;
    \r\n\tv) l'articolo 10 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 123, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, deve intendersi riferito all'articolo 14 del presente decreto;
    \r\n\tz) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 12, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto.
    \r\n\t1-bis) All'articolo 10, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n.125, le parole \"4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.\" sono sostituite con le seguenti: \"29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.\"
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 48
\r\nAbrogazioni

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
    \r\n\ta) la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
    \r\n\tb) l'articolo 23-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998,n. 61;
    \r\n\tc) l'articolo 107, comma 1, lettere a), b), c), d), f) numeri 1), 2) e 4), g) e h) e comma 2 nonché l' articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
    \r\n\td) il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;
    \r\n\te) l'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
    \r\n\tf) l'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;
    \r\n\tg) gli articoli 4 e 8 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
    \r\n\th) l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;
    \r\n\ti) l'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
    \r\n\tl) l'articolo 4, comma 9-bis, e l'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
    \r\n\tm) l'articolo 1, commi 1 e 3 e l'articolo 1-bis del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
    \r\n\tn) l'articolo 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
    \r\n\to) l'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 49
\r\nClausola di invarianza finanziaria  (Articolo 1, comma 2, lettera l), legge 30/2017)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Le Amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 50
\r\nNorme transitorie e finali (Articolo 1, comma 3, lettera b), legge 30/2017)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
  2. \r\n\t
  3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attività, deliberazioni, atti e provvedimenti posti in essere o emanati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
  4. \r\n
\r\n\r\n

Il Presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
\r\n
\r\nDato a Roma, addi' 2 gennaio 2018
\r\n
\r\nMATTARELLA

\r\n\r\n

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
\r\nMinniti, Ministro dell'interno
\r\nPinotti, Ministro della difesa
\r\nAlfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
\r\nPoletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
\r\nGalletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
\r\nPadoan, Ministro dell'economia e delle finanze
\r\nFranceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
\r\nDelrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

\r\n\r\n

Visto, Il Guardasigilli: Orlando

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Aggiornamenti e Integrazioni

\r\n\r\n

Nel testo sono evidenziate in grassetto, le integrazioni introdotte dai seguenti riferimenti normativi:

\r\n\r\n\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018

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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

\n

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

\n

PROMULGA

\n

la seguente legge:

\n

Art. 1. Servizio nazionale della protezione civile

\n
  1. È istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
  2. \n
  3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.
  4. \n
  5. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
    \n\t 
  6. \n

Art. 2. Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze

\n
  1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in: a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
    \n\t 
  2. \n

Art. 3. Attività e compiti di protezione civile

\n
  1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2.
  2. \n
  3. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
  4. \n
  5. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
  6. \n
  7. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.
  8. \n
  9. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
  10. \n
  11. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.
    \n\t 
  12. \n

Art. 4. Direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso

\n
  1. Il Dipartimento della protezione civile predispone, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri e in conformità ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8, i programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.
  2. \n
  3. I programmi nazionali di cui al comma 1 sono adottati avvalendosi dei Servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi al Parlamento.
  4. \n
  5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, al fine di consentire opportune verifiche della efficienza dei programmi e dei piani di cui al comma 1 del presente articolo, dispone la esecuzione di periodiche esercitazioni, promuove, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e delle catastrofi ed impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato.
    \n\t 
  6. \n

Art. 5 Stato di emergenza e potere di ordinanza

\n
  1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
  2. \n
  3. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
  4. \n
  5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
  6. \n
  7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.
  8. \n
  9. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.
  10. \n
  11. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonchÈ trasmesse ai sindaci interessati affinchÈ vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
    \n\t 
  12. \n

Art. 6. Componenti del Servizio nazionale della protezione civile

\n
  1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonchÈ ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.
  2. \n
  3. Concorrono, altresi', all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonchÈ gli ordini ed i collegi professionali.
  4. \n
  5. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1 nonchÈ le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonchÈ alla prevenzione e repressione di reati.
  6. \n
  7. Presso il Dipartimento della protezione civile È istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la rete integrata previsti dall'articolo 9, commi 5 e 6, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti.
  8. \n
  9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
    \n\t 
  10. \n

Art. 7. Organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile

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  1. Sono istituiti presso il Dipartimento della protezione civile, quali organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile.
    \n\t 
  2. \n

Art. 8. Consiglio nazionale della protezione civile

\n
  1. Il Consiglio nazionale della protezione civile, in attuazione degli indirizzi generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri, determina i criteri di massima in ordine: a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità; b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso; c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale della protezione civile; d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile.
  2. \n
  3. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio.
  4. \n
  5. Il Consiglio È presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte: a) i Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati; b) i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati; c) rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane; d) rappresentanti della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato.
    \n\t 
  6. \n

Art. 9. Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi

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  1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi È organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonchÈ all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse.
  2. \n
  3. La Commissione È composta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori del rischio.
  4. \n
  5. Della Commissione fanno parte altresi' tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  6. \n
  7. La Commissione È costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione.
    \n\t 
  8. \n

Art. 10. Comitato operativo della protezione civile

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  1. Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento della attività di emergenza È istituito il Comitato operativo della protezione civile.
  2. \n
  3. Il Comitato: a) esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell'articolo 14; b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza; c) coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso; d) promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza.
  4. \n
  5. Il Comitato È presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo a cio' delegato.
  6. \n
  7. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresi' nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.
  8. \n
  9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato.
  10. \n
  11. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.
    \n\t 
  12. \n

Art. 11. Strutture operative nazionali del Servizio

\n
  1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile: a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile; b) le Forze armate; c) le Forze di polizia; d) il Corpo forestale dello Stato; e) i Servizi tecnici nazionali; f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca; g) la Croce rossa italiana; h) le strutture del Servizio sanitario nazionale; i) le organizzazioni di volontariato; l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
  2. \n
  3. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonchÈ compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.
  4. \n
  5. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  6. \n
  7. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresi' stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile.
    \n\t 
  8. \n

Art. 12. Competenze delle regioni

\n
  1. Le regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione - partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile.
  2. \n
  3. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.
  4. \n
  5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile.
  6. \n
  7. Le disposizioni contenute nella precedente legge costituiscono princi'pi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.
    \n\t 
  8. \n

Art. 13. Competenze delle province

\n
  1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.
  2. \n
  3. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia È istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto.
    \n\t 
  4. \n

Art. 14. Competenze del prefetto

\n
  1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.
  2. \n
  3. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto: a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi; d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.
  4. \n
  5. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.
  6. \n
  7. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonchÈ di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.
  8. \n

Art. 15. Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco

\n
  1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune puo' dotarsi di una struttura di protezione civile.
  2. \n
  3. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.
  4. \n
  5. Il sindaco È autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.
  6. \n
  7. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.
  8. \n

Art. 16. Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta

\n
  1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al presidente dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella regione Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione regionale ed al presidente della giunta regionale.
  2. \n
  3. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in caso di impedimento, un suo rappresentante.
  4. \n

Art. 17. Gruppi nazionali di ricerca scientifica

\n
  1. Il Servizio nazionale della protezione civile, per il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica.
  2. \n
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività.
  4. \n

Art. 18. Volontariato

\n
  1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la piu' ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.
  2. \n
  3. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.
  4. \n
  5. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: a) la previsione di procedure per la concessione alle associazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica; b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle associazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile; c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.
  6. \n

Art. 19. Norma finanziaria

\n
  1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro È autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare.
  2. \n
  3. Le disponibilità esistenti nella contabilità speciale intestata al \"Fondo per la protezione civile\" di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, nonchÈ quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui già autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  4. \n
  5. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, il Ministro per il coordinamento della protezione civile puo' provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorchÈ non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.
  6. \n
  7. I versamenti di fondi da parte di enti o privati per le esigenze di protezione civile confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai rispettivi capitoli di spesa, con decreti del Ministro del tesoro.
  8. \n
  9. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a formali impegni a carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1.
    \n\t 
  10. \n

Art. 20. Disciplina delle ispezioni

\n
  1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, È emanato un regolamento volto ad introdurre e disciplinare un sistema di ispezioni sugli atti e di verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione delle attività amministrative relative agli interventi di emergenza.
  2. \n
  3. Il regolamento È tenuto ad assicurare la periodicità delle ispezioni e delle verifiche che devono riguardare sia la gestione finanziaria degli interventi che l'esecuzione delle attività e l'affidamento delle medesime a funzionari ministeriali competenti nei singoli settori.
  4. \n
  5. Resta salvo quanto disposto in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.
    \n\t 
  6. \n

Art. 21. Abrogazione delle norme incompatibili

\n
  1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni della presente legge.
  2. \n

\nLa presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
\nÈ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

\n

Data a Roma, addi' 24 febbraio 1992

\n

COSSIGA

\n

Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri
\nVisto, il Guardasigilli: Martelli

\n

 

\n","value":"

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
\r\n
\r\nIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
\r\n
\r\nPROMULGA
\r\n
\r\nla seguente legge:
\r\n
\r\nArt. 1. Servizio nazionale della protezione civile

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. È istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
  2. \r\n\t
  3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.
  4. \r\n\t
  5. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
    \r\n\t 
  6. \r\n
\r\n\r\n

Art. 2. Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in: a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
    \r\n\t 
  2. \r\n
\r\n\r\n

Art. 3. Attività e compiti di protezione civile

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2.
  2. \r\n\t
  3. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
  4. \r\n\t
  5. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
  6. \r\n\t
  7. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.
  8. \r\n\t
  9. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
  10. \r\n\t
  11. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.
    \r\n\t 
  12. \r\n
\r\n\r\n

Art. 4. Direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Dipartimento della protezione civile predispone, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri e in conformità ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8, i programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.
  2. \r\n\t
  3. I programmi nazionali di cui al comma 1 sono adottati avvalendosi dei Servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi al Parlamento.
  4. \r\n\t
  5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, al fine di consentire opportune verifiche della efficienza dei programmi e dei piani di cui al comma 1 del presente articolo, dispone la esecuzione di periodiche esercitazioni, promuove, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e delle catastrofi ed impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato.
    \r\n\t 
  6. \r\n
\r\n\r\n

Art. 5 Stato di emergenza e potere di ordinanza

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
  2. \r\n\t
  3. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
  4. \r\n\t
  5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
  6. \r\n\t
  7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.
  8. \r\n\t
  9. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.
  10. \r\n\t
  11. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonchÈ trasmesse ai sindaci interessati affinchÈ vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
    \r\n\t 
  12. \r\n
\r\n\r\n

Art. 6. Componenti del Servizio nazionale della protezione civile

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonchÈ ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.
  2. \r\n\t
  3. Concorrono, altresi', all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonchÈ gli ordini ed i collegi professionali.
  4. \r\n\t
  5. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1 nonchÈ le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonchÈ alla prevenzione e repressione di reati.
  6. \r\n\t
  7. Presso il Dipartimento della protezione civile È istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la rete integrata previsti dall'articolo 9, commi 5 e 6, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti.
  8. \r\n\t
  9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
    \r\n\t 
  10. \r\n
\r\n\r\n

Art. 7. Organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Sono istituiti presso il Dipartimento della protezione civile, quali organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile.
    \r\n\t 
  2. \r\n
\r\n\r\n

Art. 8. Consiglio nazionale della protezione civile

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Consiglio nazionale della protezione civile, in attuazione degli indirizzi generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri, determina i criteri di massima in ordine: a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità; b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso; c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale della protezione civile; d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile.
  2. \r\n\t
  3. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio.
  4. \r\n\t
  5. Il Consiglio È presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte: a) i Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati; b) i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati; c) rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane; d) rappresentanti della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato.
    \r\n\t 
  6. \r\n
\r\n\r\n

Art. 9. Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi È organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonchÈ all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse.
  2. \r\n\t
  3. La Commissione È composta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori del rischio.
  4. \r\n\t
  5. Della Commissione fanno parte altresi' tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  6. \r\n\t
  7. La Commissione È costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione.
    \r\n\t 
  8. \r\n
\r\n\r\n

Art. 10. Comitato operativo della protezione civile

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento della attività di emergenza È istituito il Comitato operativo della protezione civile.
  2. \r\n\t
  3. Il Comitato: a) esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell'articolo 14; b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza; c) coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso; d) promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza.
  4. \r\n\t
  5. Il Comitato È presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo a cio' delegato.
  6. \r\n\t
  7. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresi' nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.
  8. \r\n\t
  9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato.
  10. \r\n\t
  11. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.
    \r\n\t 
  12. \r\n
\r\n\r\n

Art. 11. Strutture operative nazionali del Servizio

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile: a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile; b) le Forze armate; c) le Forze di polizia; d) il Corpo forestale dello Stato; e) i Servizi tecnici nazionali; f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca; g) la Croce rossa italiana; h) le strutture del Servizio sanitario nazionale; i) le organizzazioni di volontariato; l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
  2. \r\n\t
  3. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonchÈ compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.
  4. \r\n\t
  5. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  6. \r\n\t
  7. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresi' stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile.
    \r\n\t 
  8. \r\n
\r\n\r\n

Art. 12. Competenze delle regioni

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Le regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione - partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile.
  2. \r\n\t
  3. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.
  4. \r\n\t
  5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile.
  6. \r\n\t
  7. Le disposizioni contenute nella precedente legge costituiscono princi'pi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.
    \r\n\t 
  8. \r\n
\r\n\r\n

Art. 13. Competenze delle province

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.
  2. \r\n\t
  3. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia È istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto.
    \r\n\t 
  4. \r\n
\r\n\r\n

Art. 14. Competenze del prefetto

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.
  2. \r\n\t
  3. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto: a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi; d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.
  4. \r\n\t
  5. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.
  6. \r\n\t
  7. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonchÈ di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.
  8. \r\n
\r\n\r\n

Art. 15. Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune puo' dotarsi di una struttura di protezione civile.
  2. \r\n\t
  3. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.
  4. \r\n\t
  5. Il sindaco È autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.
  6. \r\n\t
  7. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.
  8. \r\n
\r\n\r\n


\r\nArt. 16. Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al presidente dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella regione Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione regionale ed al presidente della giunta regionale.
  2. \r\n\t
  3. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in caso di impedimento, un suo rappresentante.
  4. \r\n
\r\n\r\n


\r\nArt. 17. Gruppi nazionali di ricerca scientifica

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Servizio nazionale della protezione civile, per il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica.
  2. \r\n\t
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività.
  4. \r\n
\r\n\r\n


\r\nArt. 18. Volontariato

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la piu' ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.
  2. \r\n\t
  3. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.
  4. \r\n\t
  5. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: a) la previsione di procedure per la concessione alle associazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica; b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle associazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile; c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.
  6. \r\n
\r\n\r\n


\r\nArt. 19. Norma finanziaria

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro È autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare.
  2. \r\n\t
  3. Le disponibilità esistenti nella contabilità speciale intestata al \"Fondo per la protezione civile\" di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, nonchÈ quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui già autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  4. \r\n\t
  5. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, il Ministro per il coordinamento della protezione civile puo' provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorchÈ non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.
  6. \r\n\t
  7. I versamenti di fondi da parte di enti o privati per le esigenze di protezione civile confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai rispettivi capitoli di spesa, con decreti del Ministro del tesoro.
  8. \r\n\t
  9. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a formali impegni a carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1.
    \r\n\t 
  10. \r\n
\r\n\r\n

Art. 20. Disciplina delle ispezioni

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, È emanato un regolamento volto ad introdurre e disciplinare un sistema di ispezioni sugli atti e di verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione delle attività amministrative relative agli interventi di emergenza.
  2. \r\n\t
  3. Il regolamento È tenuto ad assicurare la periodicità delle ispezioni e delle verifiche che devono riguardare sia la gestione finanziaria degli interventi che l'esecuzione delle attività e l'affidamento delle medesime a funzionari ministeriali competenti nei singoli settori.
  4. \r\n\t
  5. Resta salvo quanto disposto in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.
    \r\n\t 
  6. \r\n
\r\n\r\n

Art. 21. Abrogazione delle norme incompatibili

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni della presente legge.
  2. \r\n
\r\n\r\n


\r\nLa presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
\r\nÈ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
\r\n
\r\nData a Roma, addi' 24 febbraio 1992
\r\n
\r\nCOSSIGA
\r\n
\r\nAndreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri
\r\nVisto, il Guardasigilli: Martelli

\r\n\r\n

 

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992

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